Cassazione, sentenza n. 25693 del 01/09/2022

Sentenza n. 25693 del 01/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
25693
Data
01/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato l’annullamento di accertamenti IRES e IRAP fondati sulla presunta residenza fiscale italiana di due società estere controllate da una società nazionale. Dopo un accordo transattivo, l’Amministrazione ha rinunciato ritualmente al ricorso, mentre le contribuenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere. La Cassazione non esamina quindi la fondatezza della contestata esterovestizione, dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa integralmente le spese secondo la comune richiesta delle parti.

Testo della pronuncia

1. L'Agenzia delle entrate notificava in data 19.12.2012 alla T. SA, con sede a Chiasso (Svizzera), ed alla T. UK Ltd, residente nel Regno Unito, gli avvisi di accertamento n. (—) e n. (—), con i quali venivano contestati, in relazione all'anno 2006, maggiori tributi Ires ed Irap da versare. Secondo l'ente impositore le due società, operanti nel settore del trasporto di merci su strada, erano da considerarsi residenti in Italia ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 5 bis, (TUIR) in quanto aventi, di fatto, sede legale ed operativa sul territorio nazionale, ed essendo controllate dalla T. Srl, che ha sede in Italia.

2. Con separati ricorsi proposti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como, le società impugnavano gli atti impositivi. La Ctp, riuniti i ricorsi, annullava gli avvisi di accertamento ritenendo che le presunzioni di "estero-vestizione", invocate dall'Amministrazione finanziaria per giustificare l'emissione degli atti impugnati, non fossero fondate, e comunque non risultassero applicabili al caso di specie.

3. Spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado l'Agenzia delle entrate, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia. La Ctr rigettava l'appello ribadendo che le presunzioni invocate dall'Amministrazione finanziaria a giustificazione degli atti impositivi non risultavano idonee a supportare la fondatezza degli avvisi di accertamento.

4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resistono mediante controricorso le società.

4.1. La causa era fissata per la trattazione all'udienza dell'11.11.2021, quando il P.M., S. Procuratore Generale Roberto Mucci, aveva fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, domandando l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. Questa Corte, tuttavia, rilevato che le controricorrenti avevano depositato documenti, tra cui un accordo transattivo intervenuto con l'Ente impositore, con impegno di quest'ultimo a rinunziare a numerose controversie fiscale pendenti con società del gruppo T., tra cui la presente, non essendo stata rinvenuta prova della notificazione dei documenti alla controparte, disponeva il rinvio della trattazione per consentire l'adempimento. Le società ottemperavano in data 26.1.2022.

4.2. In prossimità della nuova udienza di trattazione l'Avvocatura dello Stato, difensore ex lege dell'Agenzia delle entrate, ha confermato l'intervenuto accordo transattivo stipulato dalle parti, ed ha espressamente dichiarato di rinunciare al presente ricorso, domandando compensarsi le spese di lite.

Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il P.M., S. Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha domandato dichiararsi l'estinzione del giudizio, compensandosi le spese di lite tra le parti, come da loro richiesta.

Motivi della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., per non avere la Ctr "fatto corretta applicazione del concetto di presunzione grave, precisa e concordante", ed aver pure attribuito valenza probante ai "semplici formalismi" (ric., pp. 48 e 49) con cui le contribuenti hanno replicato alle allegazioni proposte dall'Amministrazione finanziaria.

2. Non ricorrono le condizioni perchè si proceda all'esame nel merito del ricorso.

2.1. L'Agenzia delle entrate ha infatti depositato atto di rinuncia al ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui in epigrafe, in seguito ad accordo transattivo intercorso tra le parti in data 14.6.2016.

2.2. La rinuncia della ricorrente è rituale perchè è intervenuta prima dell'udienza (art. 390 c.p.c., comma 1). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, conseguendone la cessazione della materia del contendere.

2.3. La società controricorrente, peraltro, con propria memoria depositata in prossimità dell'udienza dell'11.11.2021, ha domandato pronuncia di cessazione della materia del contendere, compensandosi le spese di lite tra le parti.

2.4. Osservato che l'accordo transattivo succitato, invocato da entrambe le parti, prevede che sia domandata anche la compensazione delle spese giudiziali delle parti, la comune volontà delle parti può essere rispettata, disponendosi la compensazione delle spese di lite.

2.5. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto tale di stretta interpretazione – l'applicabilità del del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, quale inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di corrispondere una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L'estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). Peraltro il versamento del c.d. doppio contributo non risulterebbe comunque dovuto, essendo ricorrente un'Amministrazione pubblica difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione introdotto dall'Agenzia delle entrate, in conseguenza della cessazione della materia del contendere.

Le spese del processo estinto sono interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2022

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