Cassazione, sentenza n. 25796 del 01/09/2022

Sentenza n. 25796 del 01/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
25796
Data
01/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento riguardava, da un lato, l’esenzione IVA per servizi resi ai visitatori e, dall’altro, la deduzione ai fini IRES e IRAP delle quote di ammortamento relative a licenze. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia sull’IVA perché non corrisponde alla decisione impugnata: la CTR aveva reputato le prestazioni esenti, non imponibili ma sottratte al tributo per affidamento. Accoglie invece il ricorso incidentale della società, poiché il mero richiamo alle ragioni del primo grado non motivava il rigetto sulla durata dell’ammortamento; cassa sul punto e rinvia alla CTR.

Testo della pronuncia

Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che l'Agenzia recuperò, per l'anno d'imposta 2009, l'iva concernente le prestazioni di servizi rese all'interno di un padiglione nell'area del Porto Antico di Genova rivolte ai bambini, che la contribuente aveva ritenuto esenti, nonchè quella scaturente dall'omessa regolarizzazione delle operazioni relative alle fatture emesse nei confronti della società dalla s.c.a.r.l. S.e l., relative a servizi di accoglienza, reception plurilingue e informazione visitatori, di assistenza alla visita all'interno dell'acquario e controllo degli accessi dei visitatori dal centralino nei giorni di sabato, domenica e festivi, trattate come esenti, e che parimenti ad avviso dell'Agenzia dovevano essere trattate come imponibili.

A queste riprese si aggiunse, ai fini delle imposte dirette e dell'irap, il recupero a tassazione della quota di ammortamento dedotta, concernente le licenze acquisite nel 2006, e la quota deducibile, da calcolare in relazione a un periodo di ammortamento calcolato sulla durata residua della concessione, e in applicazione di un'aliquota del 6/67%, in luogo di quella applicata del 20%.

La società impugnò l'atto che ne era scaturito, ottenendone dalla Commissione tributaria provinciale di Genova l'annullamento limitatamente alle riprese per iva.

Quella regionale della Liguria, preso atto della rinuncia dell'appellante al recupero dell'imposta concernente le prestazioni rese dalla s.c. a r.l. S. e l., che aveva nel frattempo assolto l'imposta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni, ha respinto gli appelli, principale e incidentale, che l'Agenzia e la società avevano proposto per la parte di rispettiva soccombenza.

A sostegno del rigetto di quello principale, ha fatto leva sulle indicazioni contenute in atti dell'Agenzia, dalle quali è scaturito il legittimo affidamento della contribuente, di conferma che l'esenzione dall'iva prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 22, concerne anche le prestazioni di servizi inerenti alle visite culturali, come la fornitura di audioguide e di accompagnatori. Ai fini del rigetto di quello incidentale, ha poi affermato di condividere le ragioni indicate in primo grado.

Contro questa sentenza propone ricorso, per ottenerne la cassazione, l'Agenzia delle entrate, che affida a un motivo e illustra con memoria, cui la società replica con controricorso e ricorso incidentale, anch'esso affidato a un motivo e illustrato con memoria.

In esito ad adunanza dinanzi alla sesta sezione civile, il giudizio è stato rifissato in pubblica udienza, in prossimità della quale la contribuente ha depositato ulteriore memoria.

Motivi della decisione

1.- Col ricorso principale l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, degli artt. 23 e 53 Cost., nonchè dell'art. 2697 c.c., là dove il giudice d'appello ha fatto applicazione del principio di legittimo affidamento scaturente da non meglio precisate condotte dell'amministrazione al fine caducare non solo le sanzioni, ma lo stesso debito fiscale. Fa leva al riguardo sul contenuto dell'avviso di accertamento, col quale chiaramente si era esclusa la natura esente delle operazioni, e sull'irrilevanza di circolari dell'amministrazione, perchè meri atti interni.

Il ricorso è inammissibile per più profili.

Anzitutto, quanto alla ripresa afferente all'omessa regolarizzazione delle prestazioni rese dalla cooperativa Solidarietà e lavoro, l'Agenzia non contesta, anzi conferma di aver rinunciato alla ripresa, perchè l'imposta è stata nelle more assolta dalla cooperativa, di modo che la materia giustiziabile è ridotta alle sole sanzioni, alle quali, essa stessa riconosce, si rivolge l'ambito applicativo dell'art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente.

1.1.- Ad ogni modo, l'impostazione del ricorso, calibrata sull'irrilevanza dell'affidamento a esonerare il contribuente dall'assolvimento del debito fiscale e, comunque, sull'inidoneità a sostanziarlo delle circolari dell'Agenzia, postula che nel caso in esame il giudice d'appello abbia riconosciuto che effettivamente le prestazioni delle quali si discute fossero imponibili e, ciononostante, in virtù, appunto, del principio dell'affidamento, abbia escluso che la contribuente debba assolvere l'iva relativa.

2.- E allora, il ricorso si rivela non congruente col contenuto della decisione impugnata, con la quale il giudice d'appello, lungi dal convenire con l'Agenzia in ordine all'imponibilità delle prestazioni delle quali si discute, mostra di ritenere che le indicazioni provenienti da atti dell'Agenzia nel caso in esame non abbiano fatto altro che confermare che effettivamente esse fossero esenti: si legge difatti in sentenza, per un verso, che "Infatti, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 22, individua tra le operazioni esenti "le prestazioni inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili" (evidenziando in grassetto l'aggettivo "simili"); e, poco oltre, si aggiunge che "In sostanza, è stato chiarito che l'esenzione dall'iva, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 22), concerne non solo il corrispettivo versato dal visitatore per assistere ad una mostra culturale, ma anche altre prestazioni di servizi inerenti alla visita stessa, quale l'eventuale fornitura di audioguida e accompagnatore".

3. – Fondato è, invece, il ricorso incidentale, col quale la società lamenta la motivazione apparente con la quale il giudice d'appello ha respinto l'appello incidentale concernente la ripresa per ires e irap relativa all'ammortamento delle licenze.

E ciò perchè in effetti la Commissione tributaria regionale si è limitata a dichiarare di condividere le considerazioni svoli:e in primo grado, senza spiegare quali fossero state, e senza dare risposta, quindi, alle obiezioni a quelle rivolte, delle quali dà conto in narrativa.

4.- Il ricorso incidentale va per conseguenza accolto e la sentenza impugnata cassata per il profilo corrispondente, con rinvio anche per le spese, in relazione al profilo accolto, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa per il profilo corrispondente la sentenza impugnata e rinvia in relazione al profilo accolto, nonchè per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2022

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