Cassazione, sentenza n. 1115 del 18/01/2018

Sentenza n. 1115 del 18/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
1115
Data
18/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società ex municipalizzata contestava cartella e ingiunzione per il recupero dell’esenzione IRPEG qualificata come aiuto di Stato incompatibile, sostenendo la necessità di una verifica individuale e l’illegittimità degli interessi composti. La Cassazione ha ritenuto sufficiente che il destinatario rientrasse tra le società interessate e avesse fruito dell’agevolazione, non ricorrendo l’eccezione de minimis; ha inoltre confermato il calcolo composto degli interessi, salvo situazioni già acquisite o esaurite prima della disciplina richiamata. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

A. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 17/40/10 dep. 28/1/2010, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento e ingiunzione di pagamento per Irpeg anno 1999, confermando la decisione di primo grado ha respinto l'appello della contribuente. La C.T.R. ha in particolare statuito che "la decisione della Commissione Europea al par. 126 prevede il recupero di tutti gli aiuti di stato concessi, salvo che taluni aiuti individuali siano compatibili con il mercato comune perchè rientranti nel regime de minimis o in virtù di regolamenti di esenzione, che nella fattispecie non esistono", per cui non era necessaria alcuna verifica sull'applicabilità della decisione alla fattispecie. Per il resto ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, non contrastante con norme costituzionali trattandosi di diversa qualificazione dell'esenzione Irpeg triennale e non di applicazione retroattiva di norme; corretta la determinazione degli interessi, in applicazione dell'art. 3, comma 3 della indicata decisione dell'UE e del D.L. n. 10 del 2007, art. 1.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (D.L. n. 10 del 2007, art. 1 attuativo della decisione n. 2003/193/CE), non implicando la norma citata un recupero automatico delle imposte non versate dalla società ex municipalizzata, occorrendo una previa verifica, in concreto, e con specifico riguardo alla società destinataria della ingiunzione, circa la sussistenza dei presupposti applicativi cella decisione comunitaria, ossia circa l'effettiva fruizione di un aiuto di stato ex art. 87 TCE (ora 107 TFUE), potendo l'agevolazione risultare compatibile con il divieto di aiuti di stato per ragioni attinenti al caso specifico, e quindi sottratti all'obbligo di recupero.

2. Il motivo è infondato.

Ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 (convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 46), l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere, mediante comunicazione-ingiunzione, al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite L. 8 giugno 1990, n. 142, ex art. 22 per la gestione dei servizi pubblici locali, trattandosi di misure ritenute aiuti di Stato e, quindi, incompatibili con il diritto comunitario, secondo la decisione n. 2003/193/CE della Commissione europea, istituzione cui è riservata la competenza esclusiva a compiere tale valutazione, con provvedimenti dei quali gli Stati destinatari devono assicurare "esecuzione immediata ed effettiva", a norma dell'art. 14 del Regolamento n. 1999/659/CE, mentre l'unica eccezione a tale obbligo è relativa agli aiuti appartenenti alla categoria cd. "de minimis", come stabilito dal medesimo art. 1, commi 4 e 9 (situazione non ricorrente nel caso di specie). Ne consegue che l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria procede al recupero è tipizzato in funzione liquidatoria, in quanto destinato esclusivamente a tale uso, ed è pertanto sufficiente l'indicazione che il destinatario sia una società per azioni costituita a norma della L. n. 142 del 1990 e che essa abbia effettivamente fruito dell'agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario (Cass. n. 6538 del 27/04/2012, n. 23799/2016).

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 1283 c.c. e art. 3 Cost.), nella parte in cui la CTR ha ritenuto legittima la misura degli interessi applicata (in violazione D.L. n. 10 del 2007, art. 1 conv. il L. n. 46 del 2007).

4. Anche questo motivo è infondato.

Con esso la ricorrente deduce l'illegittimità del calcolo degli interessi anatocistici, su cui va ribadito il principio di cui a Cass. n. 23949/16, secondo cui in tema di recupero di aiuti di Stato, equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi vanno calcolati, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 24 conv., con modif., dalla L. n. 2 del 2009, ed in virtù del rinvio al regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, su base composta anche nell'ipotesi in cui la decisione che abbia dichiarato l'aiuto incompatibile con il mercato comune sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del citato regolamento, con il solo limite, in ossequio dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite in cui già anteriormente a tale data l'aiuto sia stato recuperato o l'avviso di accertamento sia stato emesso.

Va altresì richiamata Cass. 16109/17, secondo cui in tema di recupero di aiuti di Stato, equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi vanno calcolati, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 24 conv., con modif., dalla L. n. 2 del 2009, su base composta anche nell'ipotesi in cui la decisione che abbia dichiarato l'aiuto incompatibile con il mercato comune sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, con il solo limite, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite in cui, già anteriormente a tale data, l'aiuto sia stato recuperato o l'avviso di accertamento sia stato emesso.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

6. In relazione al consolidarsi della giurisprudenza citata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo vanno compensate le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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