Cassazione, sentenza n. 2567 del 02/02/2018

Sentenza n. 2567 del 02/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2567
Data
02/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva revocato l’agevolazione prima casa e applicato sanzioni, includendo nella superficie utile di un’abitazione i locali censiti come ripostiglio e centrale termica/fondo, con conseguente qualificazione dell’immobile come di lusso. La Cassazione considera tassativo l’elenco dei locali esclusi dal calcolo dal decreto applicabile e nega che esso possa essere esteso interpretativamente; esclude inoltre un’obiettiva incertezza idonea a evitare le sanzioni. Il ricorso è rigettato e resta confermata la pronuncia della CTR.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. B.R. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza n. 115/04/2012 dep. 12 giugno 2012, con la quale la commissione tributaria regionale dell'Umbria ha dichiarato la legittimità dell'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni, notificato ad esso ricorrente in revoca delle agevolazioni "prima casa" fruite ai fini dell'imposta di registro per un immobile risultato essere – secondo la tesi espressa dall'amministrazione finanziaria, confermata dalla commissione regionale e fondata sulla inclusione nel calcolo della superficie di tale immobile dei due locali pertinenziali posti al piano terra e catastalmente classificati come "ripostiglio" e come "centrale termica/fondo" – di dimensioni superiori a 200 mq, dunque di lusso, ai sensi del D.M. Lavv. Pubb. 2 agosto 1969, art. 5 e perciò escluso dal beneficio.

Motivi della decisione

1. Con i due motivi di ricorso, il B. lamenta, rispettivamente:

1.1. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 5 deducendo che la commissione regionale abbia errato nell'includere nel calcolo della superficie dell'immobile anche i due locali pertinenziali sopradetti;

1.2. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per avere la commissione tributaria regionale ingiustificatamente accolto l'appello incidentale proposto dalla Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado nella parte in cui con quest'ultima il ricorrente era stato esonerato dalle sanzioni perchè giudicato non colpevole dell'errore commesso ritenendo il D.M. 2 agosto 1969, art. 5 suscettivo di includere nell'elenco dei locali da non considerare ai fini del calcolo della dimensione dell'immobile, i locali "ripostiglio" e "centrale termica/fondo", siccome assimilabili alle "cantine" e alle "soffitte", secondo un'interpretazione conforme, da un lato, alla lettera della norma, dall'altro, all'esigenza di evitare un trattamento differenziato tra locali identici o omogenei.

2. I motivi non sono fondati.

3. Con riferimento al primo, si osserva:

3.1. il D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 5 – al quale si deve avere riguardo nello stabilire se l'abitazione del ricorrente sia o non sia di lusso e quindi sia o non sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 1, comma 3, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione "ratione temporis" vigente -, stabilisce che sono di lusso "le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta";

3.2. nell'elencazione dei locali la cui superficie va esclusa dal calcolo della superficie utile non compaiono il "ripostiglio" e la "centrale termica/fondo";

3.3. la suddetta elencazione è tassativa e non si presta ad interpretazioni estensive perchè, ritenendo altrimenti, verrebbe ad ampliarsi l'area dell'agevolazione fiscale per la prima casa non di lusso, e così a violarsi il principio per cui i benefici in materia fiscale non possono essere estesi in via interpretativa (sul punto v., oltre a Cass. 22279/2011, esattamente richiamata dalla commissione tributaria regionale della Umbria nella decisione impugnata, anche Cass. n. 18483/2016, laddove è stata dichiarata tassativa l'elencazione, identica a quella di cui si tratta, contenuta nell'art. 6 D.M. cit.).

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva:

4.1 la commissione tributaria regionale, dopo aver riportato il disposto dell'art. 5 del d.m. 2 agosto 1969, aver sottolineato la tassatività dell'elenco in parola, aver evidenziato che i vani in contestazione erano "posti al piano terra" e che il "ripostiglio" e "la centrale termica/fondo" non "sono previsti nella normativa", ha riformato la sentenza di primo grado in punto di applicazione delle sanzioni, scrivendo che tale applicazione era stata esclusa dalla commissione provinciale "senza alcuna motivazione e fondamento giuridico" e senza che sussistesse "incertezza interpretativa sulla materia";

4.2 i termini "cantina" e "soffitta" descrivono, nel rispettivo significato letterale e d'uso comune, un locale interrato e un locale posto tra l'ultimo piano ed il tetto di un edificio;

4.3 in ragione di quanto precede, risulta di immediatamente evidente che la sentenza impugnata non può dirsi mancante di un discorso motivazionale, non può dirsi caratterizzata da un discorso motivazionale viziato d a contraddittorietà (dato che questo vizio presuppone che a fondamento della decisione siano poste ragioni in contrasto tra loro in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione del procedimento logico-giuridico posto a base del pronunciamento finale) e risulta anche che la sentenza impugnata, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente, non può oggettivamente dirsi viziata da insufficiente motivazione avendo la commissione tributaria regionale dato esaustivo conto della ragione per cui non era ravvisabile la causa di non punibilità prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 ("obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo" della norma – il D.M. Lavv. Pubb. 2 agosto 1969, art. 2 – alla quale la violazione contestata al ricorrente è correlata).

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Niente sulle spese in assenza di attività difensiva dell'amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso proposto da B.R. per la cassazione della sentenza n. 115/04/2012, emessa il 14 maggio 2012 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria;

niente sulle spese in assenza di attività difensiva dell'amministrazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018

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