Cassazione, sentenza n. 10682 del 04/05/2018
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10682
- Data
- 04/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso dell’INVIM versata sul conferimento di immobili in una società di capitali, riconosciuto nei precedenti gradi per asserito contrasto con la disciplina europea sulla raccolta dei capitali. La Cassazione chiarisce che tale disciplina europea non si applica all’imposta nazionale sull’incremento di valore constatato al momento del conferimento e non rende quindi illegittima l’INVIM. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la domanda originaria della contribuente è rigettata.
Massima
In tema di INVIM, dal principio affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-42/96 – secondo il quale la direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, come modificata dalle direttive nn. 73/79, 73/80, 74/553 e 85/303, va interpretata nel senso che non si applica ad un'imposta nazionale che colpisca l'eventuale incremento di valore di un immobile accertato all'atto del conferimento del medesimo in una società di capitali – non deriva l'illegittima applicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'INVIM ad un'operazione di conferimento di un bene immobile in una società di capitali.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. In controversia relativa al silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la richiesta della spa Grassetto Costruzioni di rimborso dell'Invim pagata su atto di conferimento di beni aziendali e motivata sul contrasto tra la disciplina impositiva interna posta dal D.P.R. n. 643 del 1973, art. 2, in forza del quale il pagamento era stato effettuato, e la direttiva comunitaria 17 luglio 1969, n. 69/335, la commissione tributaria centrale, con sentenza 18 aprile 2011, come già le commissioni di primo e secondo grado, dava ragione alla società Grassetto ritenendo sussistente il contrasto e ritenendo prevalente la direttiva rispetto alla disciplina interna.
2. L'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria centrale sulla base di un motivo con il quale lamenta che la commissione, ritenendo quanto ha ritenuto, ha violato il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2 (al tempo applicabile) nonchè falsamente applicato gli artt. 4 e 7 della direttiva comunitaria 17 luglio 1969, n. 69/335.
3. La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.
4. Il ricorso è fondato:
4.1. questa Corte ha già affrontato la questione veicolata dal motivo ed ha affermato che "nella ipotesi di conferimento di immobili ad una società di capitali, l'eventuale incremento di valore constatato all'atto del conferimento deve essere assoggettato ad INVIM, senza che la normativa che disciplina l'applicazione di detta imposta possa ritenersi in contrasto con la direttiva 17 luglio 1969, 69/335 CEE, nella versione risultante dalle direttive 9 aprile 1973, 73/79 CEE, e 74/80 CEE, 7 novembre 1974, 74/553 CEE e 10 giugno 1985, 85/303 CEE, concernente l'imposizione sulla raccolta dei capitali e dei conferimenti, sulla cui interpretazione è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 11 dicembre 1997, in causa pregiudiziale C 42/96, nella quale è stato ritenuto che la citata direttiva "non si applica ad un'imposta nazionale che colpisca l'eventuale incremento di valore di un immobile constatato all'atto del conferimento del medesimo ad una società di capitali" (Cass. n. 15316/2000; Cass. 4222/2004; Cass. n. 1145/2006).
5. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
6. Non vi sono fatti da accertare e quindi la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 3, con il rigetto dell'iniziale ricorso della contribuente.
7. Le spese del merito sono compensate in ragione del fatto che la giurisprudenza in punto di rapporti tra normativa interna e comunitaria si è formata nel corso del processo.
8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'iniziale ricorso della società contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna la società a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 4maggio 2018
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