Cassazione, sentenza n. 14576 del 06/06/2018

Sentenza n. 14576 del 06/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
14576
Data
06/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato inammissibili sia l’appello principale dell’agente della riscossione, per incertezza sulla data della notificazione, sia l’appello incidentale dell’Agenzia, sebbene il contribuente si fosse costituito e difeso. La Corte ha affermato che l’impugnazione incidentale tempestiva conserva autonomia rispetto a quella principale e che la costituzione dell’appellato sana gli eventuali vizi della notificazione del gravame. Ha quindi accolto i pertinenti motivi dell’Agenzia e dell’agente della riscossione, cassando la sentenza e rinviando alla CTR perché esamini le questioni rimaste assorbite e provveda sulle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato il 27/10/2011, l'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi avverso l'Equitalia Sud (già Equitalia E.TR.) S.p.A. e O.G. per la cassazione della sentenza n. 74/08/10 emessa il 16/4/2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata il 15/9/2010 e non notificata, che, in controversia concernente l'impugnativa della cartella di pagamento n. (XXXXX) emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, riguardante IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno di imposta 2003, ha dichiarato inammissibile l'appello principale del concessionario della riscossione e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Bari che, a sua volta, aveva accolto il ricorso introduttivo del contribuente.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Puglia, riteneva assorbente e preliminare, nonchè fondato, il rilievo dell'inesistenza, per la mancanza di una data certa, della notifica del ricorso in appello dell'Equitalia Sud S.p.A. al contribuente, che pure si era costituito in giudizio; dichiarava, quindi, l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale, senza esaminare le ulteriori questioni sollevate dagli appellanti.

3. A seguito del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con autonomo atto notificato il 31/10/2011 l'Equitalia Sud (già E.Tr.) S.p.A. ricorre, a sua volta, con due motivi, mentre O.G. si costituisce e resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.1. Preliminarmente deve qualificarsi come ricorso incidentale il ricorso avanzato dall'Equitalia Sud in via autonoma, entro il termine di un anno dal deposito della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, e successivamente alla notifica del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, notificato a controparte il 31/10/2011, comunque entro i termini di cui all'art. 371 c.p.c..

Atteso il principio di unità dell'impugnazione – secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza – "il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalle parti, cui sia già stato notificato ricorso avverso la medesima sentenza, vale come ricorso incidentale ed è ammissibile se notificato e depositato nei termini per quest'ultimo previsti" (Cass. S.U. sent. n. 12942/92).

Sempre preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso principale e quello incidentale sono ammissibili, poichè risultano sufficientemente specifici in relazione all'unica questione ritenuta decisiva ed assorbente dal giudice di secondo grado, che, senza esaminare i motivi dell'appello principale ed incidentale, ha ritenuto di dover dichiarare inammissibile l'appello dell'Equitalia Sud S.p.A..

1.2. Passando all'esame del primo motivo del ricorso principale, l'Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il giudice di appello avrebbe ritenuto l'inammissibilità dell'appello incidentale, semplicemente argomentando dall'inammissibilità di quello principale, senza considerare la sua autonomia e tempestività.

1.3. Il motivo è fondato e va accolto.

1.4. Ed invero, "nel processo tributario l'impugnazione incidentale, purchè tempestivamente proposta, non è legata alle sorti di quella principale, di cui non costituisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente dalle sorti della prima; pertanto, anche se l'impugnazione proposta dal contribuente viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale dell'ufficio, che sia stata tempestivamente proposta, non è travolta e deve essere esaminata nel merito dalla commissione tributaria regionale investita dal gravame" (Cass. sent. n. 465/13).

Il principio, enunciato dalla Corte con riferimento ad una fattispecie in parte diversa (in cui l'appellante principale era il contribuente e l'appellante incidentale era l'Ufficio), si adatta anche al caso in esame, in cui l'appello incidentale dell'Ufficio era stato tempestivamente avanzato e doveva essere esaminato, stante la sua autonomia rispetto all'appello principale, dichiarato inammissibile (Cass. sent. n. 12154/02).

2.1. Con il secondo motivo del ricorso, l'Agenzia delle Entrate censura, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione da parte del giudice di appello dell'inammissibilità dell'appello incidentale, che sembrerebbe discendere quale conseguenza automatica da quella dell'appello principale.

2.2. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, con cui si è chiarito che l'appello incidentale dell'Ufficio era stato tempestivamente avanzato e doveva essere esaminato, stante la sua autonomia rispetto all'appello principale, dichiarato inammissibile.

3.1. Passando al ricorso incidentale, con il secondo motivo l'Equitalia Sud S.p.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, commi 1 e 2, 2 e 22, nonchè art. 149 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 3, L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, e art. 5, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, l'Equitalia Sud S.p.A. contesta la conclusione cui è giunto il giudice di appello, secondo il quale la notifica al contribuente del ricorso in appello sarebbe stata inesistente per l'incertezza sulla data derivante dall'omesso deposito dell'avviso di ricevimento.

Secondo la società ricorrente, non essendo in discussione la tempestività dell'appello e della costituzione in giudizio dell'appellante, l'eventuale incertezza sotto il profilo probatorio circa l'effettivo perfezionamento della notifica sarebbe comunque superata dalla costituzione dell'appellato, avvenuta entro i termini di cui all'art. 327 c.p.c. e con la quale l'appellato stesso da atto di aver ricevuto la notifica dell'atto di appello.

3.2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

3.3. Ed invero, la costituzione dell'appellato, che si è analiticamente difeso nel merito dei motivi di appello, ha sanato ogni eventuale vizio di notifica del ricorso (nel caso in esame neanche dedotto, poichè l'appellato si era limitato a rilevare l'impossibilità di rilevare la data di spedizione del ricorso sulla copia a lui notificata, per altro nei termini).

4.1. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso dell'Equitalia Sud S.p.A. consegue la cassazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale.

Rimane assorbito l'esame del primo motivo di ricorso dell'Equitalia Sud S.p.A., con cui il concessionario censura l'omesso esame di un documento decisivo (la copia dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata relativa alla notifica del ricorso in appello), con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè non residua alcuna questione da esaminare in ordine alla ammissibilità e procedibilità dell'appello.

Inoltre, tale motivo, se non assorbito, potrebbe risultare inammissibile perchè, come già rilevato da questa Corte, "in tema d'impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività" (Cass. sent. n. 23173/2016).

5.1. Atteso l'accoglimento del primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate e del secondo motivo del ricorso dell'Equitalia Sud S.p.A., la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, affinchè decida sulle ulteriori questioni sollevate nel giudizio di appello, che non hanno costituito oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, assorbito il secondo, ed il secondo motivo del ricorso dell'Equitalia Sud S.p.A., assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, cui demanda anche al decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2018

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