Cassazione, sentenza n. 14943 del 08/06/2018
Sentenza n. 14943 del 08/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14943
- Data
- 08/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento recuperava IVA, IRES e IRAP, qualificando come fraudolenta un’operazione di leasing immobiliare e contestando la detrazione dell’imposta e la deduzione dei costi. La Cassazione ha rilevato che i giudici di merito avevano esaminato gli elementi indicati dall’Ufficio e accertato la mancanza di prova dell’inesistenza delle fatture; inoltre, l’Amministrazione non aveva prospettato la partecipazione della società finanziaria all’accordo né la fittizietà del leasing. Esclusa l’applicabilità dei principi sulle frodi carosello e non potendo mutarsi la causa della ripresa, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di XXXX S.r.I., avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio (d'ora in poi C.T.R.), nella controversia originata dall'impugnazione di avviso di accertamento relativo ad Ires, Irap e Iva dell'annualità 2005, ne aveva rigettato l'appello avverso la decisione con la quale la Commissione tributaria di prima istanza aveva annullato l'atto di impositivo.
In particolare, il Giudice di appello -rilevato che l'avviso di accertamento era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate, sul presupposto della contestata simulazione di un contratto di leasing volta a dissimulare un sottostante contratto di compravendita diretta di immobile con utilizzo di fatture inesistenti- riteneva, condividendo la motivazione della sentenza di primo grado, che la pretesa tributaria era infondata giacchè, anche a volere riconoscere come esistente la simulazione, le conseguenze non sarebbero state diverse dalla definizione del leasing ovvero dalla sottoscrizione di un contratto di compravendita sulla scorta di un preliminare sottoscritto dalle parti.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione, su due motivi.
La Società resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deduce insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la C.T.R. si era limitata a fondare la decisione su argomentazioni del tutto incongruenti rispetto all'esatto contenuto della ripresa a tassazione (ovvero la ripresa diva, perchè indebitamente detratta, e delle imposte dirette per indeducibilità dei costi) effettuata in ragione dell'esistenza di un intento fraudolento sotteso alla stipulazione di un contratto di leasing finanziario. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l'Ufficio, a prescindere dalla qualificazione giuridica della prospettazione, aveva prospettato una serie di elementi presuntivi, non debitamente tenuti in conto dal Giudice di merito, dai quali aveva fatto derivare l'esistenza di un "gruppo informale" di Società e l'intento fraudolento perseguito interponendo, nell'operazione di cessione dell'immobile, un soggetto terzo (ovvero la società di locazione finanziaria L. s.p.a.).
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 19, comma 1 e art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, comma 1, e art. 2425 c.c., nonchè dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità europea 12.1.2006 (cause C-354/03, 355/03 e 484/03) e 6.7.2006 (cause C-439/04 e 440/04) e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3.
3.Le censure, esaminate congiuntamente siccome vertenti sulla stessa questione, sono infondate.
3.1. Va, subito, rilevato, con riguardo al primo motivo di ricorso, che non ricorre la dedotta insufficienza motivazionale della sentenza impugnata. La C.T.R., infatti, ha espressamente ed integralmente richiamato, condividendole, le argomentazioni svolte, in fatto e in diritto, dal Giudice di prime cure il quale, per come si evince dalla motivazione di quella sentenza (integralmente riportata in ricorso), ha tenuto nel debito conto tutti gli elementi su cui si era fondato l'accertamento dell'Ufficio ivi compresi quelli su cui viene appuntata l'insufficienza motivazionale (ovvero il collegamento tra XX S.r.l. ed XXXX S.r.l.; il trasferimento all'estero di XX S.r.l.; l'omessa dichiarazione dei redditi e l'omesso versamento dell'IVA sulle fatture emesse), per poi giungere alla conclusione per la quale, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'operazione, le fatture oggetto di contestazione (ovvero quelle emesse dalla Società finanziaria a favore della Società utilizzatrice l'immobile) non potevano, in mancanza di idonea prova, essere ritenute inesistenti. Ma, ancora di più, il primo Giudice (con accertamento in fatto ed argomentazione integralmente condivisi dalla C.T.R.), nel rilevare che l'avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, era stato motivato unicamente in relazione all'esistenza della presunta simulazione del contratto di leasing, ha, poi, comunque, argomentato che, anche qualora si fosse voluto ritenere che la motivazione dell'atto impositivo fosse costituita dalla supposta inesistenza del contratto di leasing in quanto posto in essere al sol scopo di frodare la legge, nessuna prova idonea era stata fornita all'uopo.
3.2. Ciò posto, non solo non si apprezza rispetto al decisum la decisività, nell'accezione rilevante di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, dei fatti indicati nel motivo di ricorso, ma, ancor prima il mezzo si appalesa inammissibile alla luce del principio costantemente ribadito da questa Corte per cui "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione" (cfr., tra le altre di recente, Cass. n. 19547 del 04/08/2017 con la quale è stato ritenuto inammissibile il prospettato motivo di ricorso, evidenziando che i ricorrenti non avevano indicato alcun "fatto", dedotto e non adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella assunta, limitandosi a denunciare in blocco la valutazione compiuta dai giudice e a proporne una diversa).
3.3. Fermo, pertanto, l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla mancata ricorrenza, nella specie, dell'ipotesi di fatture "inesistenti", non merita accoglimento neppure il secondo motivo prospettante violazione di legge.
Nella specie, per come è pacifico, l'Ufficio -deducendo, sin dall'avviso di accertamento, la simulazione del contratto di locazione finanziaria intervenuto tra L. s.p.a. e l'odierna controricorrente (dissimulante un contratto di vendita tra quest'ultima e la Aprilia Costruzioni s.r.l. entrambe facenti parti di un gruppo informale di società) stipulato, con intento fraudolento, a sol fine di consentire indebite detrazioni di iva e di costi indeducibili – ha, nella sostanza, ritenuto l'"inesistenza" delle fatture di pagamento dei canoni del leasing, disconoscendone il costo e la detraibilità dell'IVA, ma non ha mai prospettato che la Società di locazione finanziaria fosse stata parte dell'accordo fraudolento nè, tanto meno, che il contratto di locazione finanziario fosse fittizio. In tale contesto, in assenza di emissioni di fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, non sussistono, certamente, i presupposti per l'applicabilità, al caso in specie, dei principi dettati in tema di "frodi carosello" come invocati dalla ricorrente. E ciò anche a prescindere dall'ulteriore considerazione di erroneità della tesi in diritto prospettata (per cui il Giudice di appello avrebbe dovuto, d'ufficio, ritenere il contratto di locazione finanziaria, e le relative fatture, inopponibili all'Amministrazione finanziaria siccome operazione elusiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis) laddove la causa petendi delle riprese a tassazione, come prospettata nell'avviso di accertamento, era, come sopra già esposto, altra.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato e l'Agenzia delle entrate, soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.200, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018
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