Cassazione, sentenza n. 15861 del 15/06/2018
Sentenza n. 15861 del 15/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15861
- Data
- 15/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava maggiori ricavi accertati mediante verifiche bancarie, rideterminati in primo grado sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio; la CTR aveva giudicato tardive le critiche dell’Agenzia perché non formulate davanti alla CTP. La Cassazione distingue i fatti, soggetti all’onere di contestazione, dalle valutazioni del consulente, alle quali tale principio non si applica: l’Ufficio poteva quindi censurare in appello la sentenza che aveva recepito quelle valutazioni. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la decisione regionale è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società S.a.c. Distribuzione di S.A. e C. s.n.c. ed i soci S.C. e S.A. proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'agenzia delle entrate aveva accertato per gli anni di imposta 1998 e 1999, ai fini Iva ed Irap per la società ed ai fini Irpef per il reddito di partecipazione dei soci, maggiori ricavi risultati dagli accertamenti bancari effettuati dalla Guardia di Finanza. La commissione tributaria provinciale di Caltanissetta disponeva una consulenza tecnica d'ufficio e pronunciava sentenza con cui determinava in Euro 25.631,83 la somma da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti nei confronti dei ricorrenti. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, rigettava l'appello dell'ufficio sul rilievo che le doglianze proposte erano tardive poichè le risultanze della c.t.u. non erano state oggetto di alcuna rituale e motivata contestazione nell'ambito del processo di primo grado. Inoltre i primi giudici avevano tenuto conto del confronto effettuato dal c.t.u. tra gli importi rilevati dalla Guardia di Finanza per gli anni 1998 e 1999 ed il volume d'affari Iva dichiarato nei medesimi anni calcolando la differenza in Lire 49.630.138, senza che fossero emerse apprezzabili divergenze tra le fatture e gli assegni emessi. In mancanza di diverse indicazioni probatorie da parte dell'ufficio non era dato pervenire ad un convincimento difforme da quello motivato dalla commissione tributaria provinciale.
2. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale svolgendo quattro motivi. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 113, 329, 342, 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che ha errato la CTR nell'affermare che, in mancanza di rilievi avverso la c.t.u. nel giudizio di primo grado, non fosse ammissibile la contestazione in appello della sentenza che avesse pedissequamente condiviso la c.t.u. medesima.
2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che la sentenza impugnata è nulla in quanto con essa è stata giudicata inammissibile la richiesta di riesame delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado.
3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto questo collegio intende dare continuità alle decisioni della Corte di legittimità secondo cui l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto (Cass. 21 giugno 2016, n. 12748; 6 aprile 2016, n. 6606). Ciò che attiene alla componente valutativa è sottratto al principio di non contestazione (Cass. 30744 del 21/12/2017; n. 19181 del 28 settembre 2016; n. 5299 del 8 marzo 2007,). Non sussistendo, pertanto, l'onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico di ufficio, era pienamente ammissibile l'appello svolto dall'agenzia avverso la sentenza della CTP nella parte in cui erano state condivise le valutazioni operate dal consulente stesso.
4. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
5. Dall'accoglimento del primo motivo deriva che la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame alla CTR della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018
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