Cassazione, sentenza n. 19106 del 18/07/2018
Agevolazioni tributarie - Imposta ipotecaria e di bollo - Regime agevolato - Estensione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19106
- Data
- 18/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva revocato a un intermediario finanziario le agevolazioni sulle imposte ipotecaria e di bollo relative alla cancellazione delle garanzie di un finanziamento, ritenendo carente il requisito soggettivo previsto per le banche. Dopo la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva gli intermediari finanziari dalle analoghe operazioni, le Sezioni Unite riconoscono che la disciplina risultante coincide con la soluzione adottata dalla CTR. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è quindi rigettato, il ricorso incidentale resta assorbito e le spese sono compensate.
Massima
Con la sentenza n. 242 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari. Ha infatti ritenuto che "non vi è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante". Ha inoltre ravvisato una contestuale violazione dell'art. 41 della Costituzione sotto il profilo della libertà di concorrenza, che è una delle manifestazioni della libertà d'iniziativa economica privata (sentenza n. 94 del 2013), oggetto anche del nono "considerando" della direttiva 15 marzo 1993, n. 93/6/CEE (Direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi). Di conseguenza, il regime di esenzione eccezionale è da estendere anche a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati dal legislatore.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Fatti di causa
1) L'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Campobasso notificava alla S. I. s.p.a. avvisi di liquidazione relativi a imposta ipotecaria e imposta di bollo versate per le formalità di cancellazione di ipoteca e privilegio speciale afferenti un finanziamento concesso alla Ge.CO. srl.
In tal modo revocava, per carenza dell'elemento soggettivo, i benefici fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15.
La S. I. S.p.a. impugnava gli avvisi di liquidazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo di avere diritto al regime agevolato, quale intermediario finanziario inserito nell'elenco speciale di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107.
La CTP (sentenza 227/305) accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale con sentenza depositata il 26 settembre 2007 confermava la decisione di primo grado, rigettando la richiesta dell'appellante Agenzia del Territorio.
1.1) Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 novembre 2008.
Parte intimata, ridenominatasi Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa, ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale condizionato.
Con provvedimento n. 10066/2014 la Sezione tributaria ha rigettato l'eccezione di giudicato proposta dalla resistente e ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. Ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa.
Ha osservato:
– che secondo l'orientamento dominante il regime agevolato ed il beneficio fiscale previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, spettano dal punto di vista soggettivo solo alle aziende ed istituti di credito (e le loro sezioni e/o gestioni speciali) e cioè ad enti istituzionalmente preposti all'esercizio del credito, ovvero, alla raccolta e all'erogazione del risparmio tra il pubblico, ma non agli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del T.U.B., quale è la società S. I. S.p.A..
– che per contro Cass. civ. n. 5845/2011 – che ha deciso analogo contenzioso tra S. I. S.p.A. (ora Agenzia Nazionale) ed Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) e su cui invano era stata imperniata l'eccezione di giudicato – ha riconosciuto il beneficio alla ricorrente, poichè "tale limitazione non corrisponde più alla mutata realtà giuridica".
1.2) Le Sezioni Unite con ordinanza 11373/2015 hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, "nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale, prevista per i finanziamenti a medio o lungo termine effettuati dalle banche, anche ai medesimi finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari".
Pronunciatasi la Corte Costituzionale, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
2) Con la sentenza n. 242 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1, (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" – nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.
Ha infatti ritenuto che "non v'è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante". Ha inoltre ravvisato una contestuale violazione dell'art. 41 Cost., sotto il profilo della libertà di concorrenza, che è una delle manifestazioni della libertà d'iniziativa economica privata (sentenza n. 94 del 2013), oggetto anche del nono "considerando" della direttiva 15 marzo 1993, n. 93/6/CEE (Direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi).
3) Il disposto normativo che risulta dalla sentenza viene quindi a corrispondere a quanto era stato ritenuto in via interpretativa dalla sentenza impugnata n. 36/4/07 della Commissione tributaria regionale di Campobasso.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, che deduceva l'impossibilità di estendere in via di interpretazione analogica un regime di esenzione eccezionale a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati dal legislatore.
4) Va conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società resistente, che mirava alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello a suo tempo proposto dall'Agenzia del territorio.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere interamente compensate, atteso che la decisione scaturisce dall'esito innovativo della sentenza resa dalla Corte Costituzionale.
Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 27 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2018
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