Cassazione, sentenza n. 707 del 15/01/2019

Sentenza n. 707 del 15/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
707
Data
15/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva una cartella derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione per IRAP, IRPEG, IVA, ritenute, sanzioni e interessi; il primo giudice l’aveva annullata anche per ritenuta infondatezza della pretesa, mentre la CTR aveva reputato tale capo non impugnato dall’Ufficio. La Corte ha invece rilevato che l’appello contestava chiaramente anche il fondamento del credito, richiamando la dichiarazione, il controllo automatizzato e l’assenza di prove del pagamento. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente era destinataria di cartella esattoriale per il pagamento a titolo di Irap, Irpeg, Iva, ritenute, sanzioni ed interessi relativi all'anno di imposta 2003 per un totale di Euro 327.370,00, inscritti a ruolo a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

1.1 Insorgeva quindi con ricorso alla CTP sollevando plurime doglianze, ovvero la nullità della cartella per inesistenza giuridica della firma e mancanza della relazione di notifica nell'esemplare a lei notificato; illegittimità della cartella per mancata sottoscrizione dei ruoli; illegittimità della cartella per mancato contraddittorio endoprocedimentale; mancato invito a pagare e mancato rispetto del termine per l'adempimento spontaneo; decadenza dai termini di liquidazione; illegittimità della cartella perchè non sottoscritta; nel merito, infine, l'illegittimità della cartella per mancanza originaria della pretesa tributaria, negando ogni dovere contributivo per l'anno d'imposta 2003.

L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione replicavano puntualmente a difesa del proprio operato, ma il giudice di prime cure apprezzava le ragioni della contribuente annullando il provvedimento impugnato essenzialmente su due motivi: la mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione a ruolo travolge tutta la procedura di riscossione, perchè trattasi di adempimento prescritto ex lege da più fonti normative; in base agli elementi di causa, la pretesa tributaria non appare fondata, "anche in assenza della dichiarazione dei redditi di riferimento".

1.2. Insorgeva l'Ufficio, contestando i diversi profili e contro deduceva la contribuente, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, perchè non era stato impugnato il capo di sentenza relativo all'infondatezza della pretesa tributaria, tale decisione era passata in giudicato e, pertanto, non vi era interesse alla definizione nel merito del gravame, posto che delle due rationes decidendi, ciascuna autonomamente capace di reggere il decisum, una non era stata revocata in dubbio.

2. Il giudice di appello accoglieva l'eccezione in rito e rigettava il gravame, ritenendo definitivamente accertata l'infondatezza della pretesa tributaria nei confronti della contribuente, almeno per l'anno d'imposta 2003 e, di conseguenza, la carenza di interesse a decidere sui profili formali della cartella esattoriale.

Ricorre per cassazione l'Avvocatura Generale dello Stato affidandosi a due motivi di impugnazione.

Resiste la contribuente con controricorso, parimenti deduce la concessionaria con puntuale controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1 Nello specifico, il patrono erariale richiama la procedura di controllo automatizzato, svolto sulle dichiarazioni dei contribuenti, qual è stato quello all'esame, deducendo che una dichiarazione c'è stata e riportando – anche ai fini dell'autosufficienza del motivo – i passi dell'atto di appello, ove si protesta la fondatezza delle pretesa tributaria, derivante dalla procedura di controllo automatizzato, che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi del contribuente e dalla validazione (o rettifica) da parte dell'Ufficio. Di qui ne deduce (fine di pag. 4 del ricorso) la rituale impugnazione del capo di sentenza relativo alla pretesa tributaria e l'assenza di qualsivoglia giudicato sul punto.

1.2 Ancora, il patrono di parte pubblica riporta – sempre anche ai fini dell'autosufficienza del motivo di gravame – il passo ove ha contestato la sentenza di primo grado per aver affermato l'insussistenza della pretesa tributaria, perchè a fronte della sua stessa dichiarazione e della verifica automatizzata, la contribuente non ha opposto alcuna versamento o atto non noto all'Ufficio e idoneo a ridurre le sanzioni, "fermo restando l'obbligo della integrale corresponsione delle imposte dovute" (cfr. p. 5, punto 3 del ricorso).

2. I passi dell'atto di appello soprariportati manifestano l'intento sindacatorio e, quindi, impugnatorio del capo di sentenza sul fondamento o meno della pretesa tributaria, rivendicata chiaramente dall'Ufficio con due diversi argomenti: vi è stata una dichiarazione del contribuente, donde un controllo automatizzato, da cui scaturisce un'obbligazione tributaria, nell'ammontare individuato dall'Ufficio in sede di controllo automatizzato o, quanto meno, nella somma esposta dal contribuente e sottoposta a controllo; lo stesso contribuente non ha dimostrato di averla adempiuta, non esibendo ricevute di versamento o altri documenti che possano concorrere ad estinguere il debito, quindi la pretesa permane in tutta la sua interezza, sia del capitale che degli accessori.

2.1. Una lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni del codice civile individua come eccezionali le disposizioni che, mediante decadenze o preclusioni, limitano l'accesso alla giustizia. Si impone allora un'interpretazione restrittiva di queste disposizioni, conforme all'art. 14 preleggi, che – pur nel rispetto della parità delle parti – consenta l'effettività del sindacato nel merito della vicenda. Ciò non è stato nel caso in esame, ove a fronte di un intento impugnatorio anche del secondo capo di sentenza, il giudice di appello ha ritenuto non esser stato presentato sul punto alcun motivo di doglianza, rigettando il gravame con una pronuncia di rito.

Il motivo è dunque fondato ed il suo accoglimento assorbe la seconda censura erariale, relativa al difetto di motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, cui demanda anche la liquidazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2019

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