Cassazione, sentenza n. 1764 del 23/01/2019

Sentenza n. 1764 del 23/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
1764
Data
23/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento, relativo a Ires e Irap, contestava la deduzione di royalties versate alla controllante estera, ritenute dall’Ufficio duplicate rispetto ai costi derivanti da accordi di ripartizione, mentre la società censurava anche il disconoscimento di una nota di debito collegata ai prezzi di trasferimento. La Cassazione ha rilevato che la CTR aveva svolto considerazioni astratte senza collegarle agli elementi concreti né illustrare le ragioni delle decisioni sui due appelli. Accolti sia il primo motivo dell’Agenzia sia il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza con rinvio.

Testo della pronuncia

La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, nella controversia originata dall'impugnazione da parte della P. P. T. Italy s.p.a. di avviso di accertamento relativo a Irap e Ires annualità 2004, rigettando gli appelli proposti da entrambe le parti, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto, parzialmente, il ricorso della Società annullando il recupero a tassazione di costi, ritenuti duplicati, corrispondenti alle royalties versate alla controllante tedesca per l'acquisizione di diritti di licenza.

In particolare, con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di appello -premessa la qualificazione dei cosiddetti accordi di ripartizione dei costi (CSA cost sharing agreements) ed inquadrati gli stessi, sia pure parzialmente, nella disciplina prevista per l'istituto del transfer price- riteneva che, per la peculiarità di tali accordi, gli stessi non fossero sovrapponibili al contratto di cessione dei diritti di licenza e che, pertanto, la tesi dell'Ufficio di duplicazione dei costi, con violazione dell'art. 109 T.U.I.R., comma 5, non trovava alcun riscontro.

Nel rigettare l'appello incidentale della Società, invece, la Commissione regionale riteneva che il disconoscimento della nota di debito fosse corretto, non trovando giustificazione alcuna nell'aggiustamento dei prezzi di trasferimento, non avendo la parte provato alcunchè.

Avverso la sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate su tre motivi.

La Società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato su unico motivo, successivamente illustrati con deposito di memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, laddove il Giudice di appello, al di là di una generale prolusione sulla materia dei cost sharing agreements, non aveva poi espresso alcuna valutazione sul caso concreto, sottoposto al suo esame, giungendo ad una conclusione arbitraria.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove la C.T.R., nel rendere la motivazione, astratta e meramente apparente, aveva omesso di pronunciare sugli effettivi motivi di appello proposti dall'Ufficio.

3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 2727 e s.s., artt. 2730, 109 T.U.I.R. nonchè l'omesso esame di fatti decisivi, laddove la C.T.R., a fronte delle legittime presunzioni elaborate dall'Ufficio e fondate sugli atti, non aveva rilevato che la Società non aveva fornito alcuna prova contraria, aveva trascurato gli elementi confessori desumibili da alcune dichiarazioni di parte ed, infine, aveva, nel negare la contestata duplicazione dei costi, riconosciuto costi che non potevano ritenersi inerenti.

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato con conseguente assorbimento dei restanti. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., tra le altre, di recente Cass. n. 9105 del 07/04/2017; id n. 16247 del 20/06/2018) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

4.1. Nel caso in esame, com' è agevole rilevare dalla lettura della sentenza impugnata, il Giudice di appello ha dedicato tre pagine della parte relativa ai "motivi della decisione" ad una dissertazione generale e astratta sui c.d. CSA per, poi, giungere alla conclusione che "Pertanto, alla luce delle considerazioni infra articolate le supposizioni poste in essere dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla sovrapponibilità dei due contratti CSA e quello di cessione dei diritti di licenza non trova riscontro alcuno, non determinando una duplicazione di costi in violazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R.". Tale argomentazione, unica avente portata decisoria all'interno dell'impianto motivazionale, si risolve, senza alcun dubbio, in motivazione omessa, sotto la forma dell'apparenza. Il Giudice di merito, infatti, non ha, in alcun modo, ancorato la sua decisione agli elementi concreti e fattuali della vicenda processuale e non ha, neppure, minimamente illustrato l'iter logico giuridico che lo ha condotto a rigettare i motivi di appello proposti dall'Agenzia delle Entrate.

5.Eguali considerazioni vanno svolte per affermare la fondatezza dell'unico motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla Società e con il quale si deduce, egualmente, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine al rigetto dei motivi di appello incidentali spiegati.

5.1. Anche in questo caso, infatti, il Giudice di appello si è limitato a concludere confermando il disconoscimento del costo "…di cui alla nota debito non trovando giustificazione alcuna nè l'aggiustamento dei prezzi di trasferimento, non avendo, peraltro, la parte provato alcunchè" senza esplicitare, in alcun modo, le ragioni sottese alla decisione in rapporto all'appello incidentale spiegato dalla parte.

6. In conclusione, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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