Cassazione, sentenza n. 5925 del 28/02/2019
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Legittimazione processuale - Rappresentanza volontaria - Prova - Necessità - Procura speciale - Produzione in ogni stato e grado del giudizio - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5925
- Data
- 28/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva il rimborso di un credito IRPEG del 1988 e la validità del ricorso proposto, per la società, da un rappresentante volontario la cui procura era stata depositata soltanto in appello. La Cassazione ha stabilito che la prova documentale del potere rappresentativo può essere fornita in ogni stato e grado, anche d’ufficio verificabile, salvo il giudicato interno; la CTR doveva dunque esaminare la procura prodotta e non dichiarare automaticamente inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato accolto, mentre le ulteriori censure esaminate sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Massima
In tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata in quanto, sebbene la contribuente avesse prodotto la procura speciale con mandato alle liti ai difensori nel giudizio di appello a seguito dell'eccezione dell'Agenzia delle entrate, aveva ugualmente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del processo di primo grado, perché proposto "in assenza di valida procura" al rappresentante volontario della società).
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con ricorso alla CTP di Genova dell'ottobre 2001, La F. Spa impugnò il silenzio-rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate della Liguria sull'istanza di rimborso del credito IRPEG, per l'anno d'imposta 1988, presentata da I. Assicurazioni Spa (poi incorporata da La F. Spa) e il giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente, con sentenza n. 182/2003, accolse il ricorso, riconoscendo il diritto della contribuente al rimborso del credito d'imposta, oltre agli interessi legali e anatocistici.
2. La Direzione Regionale delle Entrate appellò la sentenza di primo grado, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, perchè privo dell'indicazione delle generalità del legale rappresentante della società contribuente e, quindi, perchè proposto da una persona (D.A.) qualificatasi come rappresentante giudiziale dell'ente, in virtù di una procura notarile non prodotta nel giudizio di primo grado; l'appello venne notificato all'Ufficio delle Entrate di Genova 1, competente ad effettuare il rimborso.
2.1. Nel contraddittorio di tutte le parti, la CTR della Liguria, con la sentenza n. 61/12/2007, ritenuta "l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dall'Ufficio", rigettò il gravame.
3. Su ricorso dell'Agenzia, affidato all'unico motivo consistente nella dedotta nullità della sentenza per mancanza di motivazione, questa Corte, con ordinanza n. 11662/2009, rilevato che in appello erano state poste due questioni (la proposizione del ricorso da parte di una persona priva della qualità di legale rappresentane della contribuente e il difetto di legittimazione passiva della Direzione Regionale della Liguria, per essere competente l'Agenzia delle entrate Genova 1), cassò con rinvio la sentenza impugnata, per motivazione apparente sulle dette questioni preliminari.
4. La società ha riassunto la causa innanzi alla CTR ligure che, con la decisione menzionata in epigrafe, in riforma della sentenza della CTP di Genova n. 182/2003, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
4.1. In particolare, il giudice del rinvio, pronunciando sulla regolarità della proposizione del ricorso introduttivo, ha rilevato che il mandato alle liti era stato conferito non già dal legale rappresentante della ricorrente, ma da un rappresentante giudiziale della società, i cui poteri derivavano da una procura generale notarile, ai rogiti del Notaio R.P., rep. (OMISSIS), dell'8/10/1997, prodotta in appello a seguito dell'eccezione dell'Agenzia, sul presupposto – allegato, ma non provato dalla contribuente – che, a causa di una mera svista, nel ricorso introduttivo erano stati indicati gli estremi di un'altra procura (rep. n. 9387 del 9/02/2000), mai versata in atti, riguardante una diversa società del gruppo Fondiaria.
La CTR, pertanto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 3822/2009), ha rilevato l'inammissibilità, per difetto di legittimazione processuale, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., del ricorso proposto da un soggetto che agisca come procuratore speciale della parte in senso sostanziale (e che, in tale veste, rilasci il mandato alle liti), ma non produca i documenti che giustifichino tale qualità.
4.2. Il giudice d'appello, inoltre, ha ravvisato il difetto di legittimazione passiva della Direzione Regionale della Liguria, ma ha disatteso l'istanza d'estromissione dell'Ufficio di Genova 1, rimarcando che quest'ultimo era intervenuto fin dal primo grado del giudizio.
5. La F. Spa, in seguito incorporata da U. Assicurazioni Spa, ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza della CTR, sulla base di quattro motivi; l'Agenzia resiste con controricorso, nel quale articola un ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, cui la contribuente, a sua volta, resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, degli artt. 77 e 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, la contribuente censura la sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto operante, nel giudizio tributario di merito, la regola – valevole solo per il giudizio di cassazione – secondo cui la parte ricorrente, che agisca in persona di un rappresentante volontario, sarebbe comunque tenuta ad allegare al giudizio, a prescindere dalla contestazione avversaria, la procura che conferisce tale potere di rappresentanza.
Assume che il giudice del rinvio, prendendo posizione sulle contestazioni dell'Ufficio, avrebbe dovuto semplicemente verificare se la menzionata procura (rep. n. (OMISSIS) dell'8/10/1997) conferisse o meno i relativi poteri al procuratore che successivamente aveva proposto il ricorso introduttivo di questo giudizio.
1.1. Il motivo è fondato.
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, di cui alla sentenza impugnata, come suaccennato, poggia (testualmente) sul presupposto dell'omessa indicazione, nel ricorso introduttivo medesimo, del legale rappresentante della società contribuente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, e in assenza di una valida procura (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Si rileva, al riguardo, che il requisito d'ammissibilità del ricorso tributario, di cui all'art. 18, comma 2, lett. b, dell'indicazione del legale rappresentante del ricorrente, indispensabile quando, com'è avvenuto nella specie, ad agire sia una società di capitali, va necessariamente letto in combinato disposto coll'art. 77 c.p.c..
Se il potere di rappresentanza processuale della società è conferito, con apposita procura, ad un procuratore, generale o speciale, come consentito dall'art. 11 proc. trib., il ricorso introduttivo deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione del procuratore, cui è attribuita anche la rappresentanza processuale e che, in tale veste, rilascia il mandato alle liti, mentre è del tutto superflua la menzione del legale rappresentante dell'ente che, nel medesimo giudizio, non assume alcun ruolo e che, se fosse riportata in ricorso, rimarrebbe fine a se stessa.
La CTR non sembra essersi discostata da questa regola di diritto, laddove – con una locuzione non particolarmente univoca – ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perchè proposto "senza l'indicazione del legale rappresentante della società ed in assenza di una valida procura".
D'altra parte, come suaccennato, il ragionamento del giudice d'appello non è incentrato sull'omessa indicazione del legale rappresentante della società (quale aspetto in sè irrilevante), ma sulla questione (questa sì rilevante) dell'esistenza o meno di una valida procura e, in tale prospettiva, la CTR ha ravvisato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, per difetto di legittimazione processuale, ex art. 77 c.p.c., perchè il soggetto che aveva agito nella veste di procuratore speciale della società (quale parte in senso sostanziale) non aveva prodotto la procura che giustificava tale qualità.
Anzi, più precisamente, la CTR ha rimarcato che, nel ricorso introduttivo, si faceva riferimento ad una procura erronea (rep. 9387 del 9/02/2000), mai prodotta in giudizio, mentre la procura che conferiva il relativo potere al rappresentante volontario della società (rep. (OMISSIS) dell'8/10/1997), era stata prodotta, nel giudizio d'appello, su impulso dell'Agenzia che, in quella sede processuale, aveva sollevato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo.
A fondamento di tale statuizione, la Commissione tributaria ligure ha citato – non senza qualche insidiosa interpolazione – un passo della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 18/02/2009, n. 3822) che, per un puntuale esame del tema del decidere, è opportuno riprodurre integralmente, per il quale: "(…) qualora il soggetto che in veste di parte formale proponga il ricorso per Cassazione nella affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale ed in detta qualità di rappresentante volontario rilasci il mandato per il giudizio di Cassazione, ma non produca nè con il ricorso nè successivamente ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustifichino quella qualità, il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., in quanto la Suprema Corte non è posta in condizione di poter valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per Cassazione, che è essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale e deve essere controllata dalla Corte anche d'ufficio (a differenza della sussistenza della rappresentanza organica, la cui mancanza deve essere eccepita da chi la neghi), senza che in contrario possa rilevare la mancata eccezione del resistente (tra le tante, sentenze 19/10/2007 n. 22009; 2/5/2007 n. 10122; 27/5/2005 n. 11285; 26/5/2005 n. 11188)".
Si appalesa evidente il vizio dell'impugnata sentenza, giacchè la corretta esegesi del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite, diversamente da quanto stabilito dal giudice del rinvio, postula che la procura sia senz'altro producibile, senza alcuna preclusione, nei gradi di merito e che lo sia anche nel corso del giudizio per cassazione, secondo le modalità descritte dall'art. 372 c.p.c..
In altri termini, ha errato la CTR che, senza occuparsi della procura (rep. 9387 del 9/02/2000), menzionata "per una svista materiale" (come si legge nel ricorso per cassazione) nel ricorso introduttivo (quale atto del tutto irrilevante), ai fini del giudizio sull'ammissibilità del ricorso, avrebbe dovuto prendere in esame la procura prodotta in appello dalla contribuente (rep. (OMISSIS) dell'8/10/1997) ed avrebbe dovuto verificare se tale atto giuridico conferisse o meno la qualità di rappresentante volontario al soggetto che aveva proposto il ricorso in nome e per conto della società toscana.
Tale approdo ermeneutico s'inserisce nella scia del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: "Il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicchè, in difetto, è esclusa la legitimatio ad processum del rappresentante e il relativo accertamento – attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale – può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto." (Cass. 31/07/2015, n. 16274; in senso conforme, da ultimo: Cass. 24/04/2018, n. 10009).
2. Con il secondo motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 57, la ricorrente censura l'error in procedendo commesso dalla CTR, quale giudice del rinvio, che, nell'accogliere il motivo d'appello dell'Ufficio, concernente l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la succitata carenza del potere di rappresentanza volontaria della persona che lo aveva presentato, ha implicitamente (ed erroneamente) disatteso l'eccezione della contribuente d'inammissibilità dello stesso mezzo d'impugnazione, in quanto relativo ad un'eccezione in senso stretto, proposta per la prima volta in sede di gravame, in violazione del citato art. 57.
2.1. Il motivo è infondato.
In disparte la questione della prospettabile inammissibilità della doglianza, in relazione alla quale la contribuente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione incidentale avverso la (prima) sentenza della CTR n. 61/2007, cassata con rinvio da questa Corte; quanto al "merito" della censura, si deve ancora una volta ricordare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, del quale si è dato conto in precedenza (p. 1), in virtù del quale la verifica della rappresentanza processuale delle parti, attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere effettuata dal giudice, anche ex officio, in ogni stato e grado del giudizio, ragione per cui il rilievo di parte circa l'insussistenza della legitimatio ad processum dell'avversario, quale "mera difesa", non è soggetto al regime delle preclusioni valevole per le "eccezioni in senso stretto".
La CTR, pertanto, attenendosi a questa regula iuris, a ciò sollecitata dall'Ufficio, ha legittimamente affrontato la questione della sussistenza o meno del potere di rappresentanza sostanziale in capo alla persona che aveva presentato il ricorso e conferito il mandato alle liti ai difensori, salvo poi – come suaccennato – commettere l'errore di non prendere in considerazione la procura prodotta in appello dalla contribuente.
3. Con il terzo motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente censura la sentenza della CTR che ha escluso il potere di rappresentanza del procuratore giudiziale sulla base della mancata allegazione di una procura pacificamente erronea (rep. n. 9387 del 9/02/2000), omettendo, invece, di esaminare il contenuto della procura, indicata dalla ricorrente, che conferiva il potere di rappresentanza (rep. n. (OMISSIS) dell'8/10/1997).
3.1. Il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
4. Con il quarto motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza della CTR che, estendendo indebitamente il thema decidendum del giudizio di rinvio, ha esaminato un ulteriore aspetto la cui cognizione non le era stata devoluta da questa Corte, ossia: il difetto di legittimazione passiva della Direzione Regionale della Liguria, per essere legittimata l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Genova 1.
4.1. Il motivo è infondato.
Con riferimento alla doglianza per la quale la CTR avrebbe indebitamente esteso il tema del decidere, rispetto ai limiti della sua cognizione fissati dall'annullamento con rinvio -, è il caso di richiamare, preliminarmente, il principio di diritto enunciato dalla Corte, per il quale: "I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità." (Cass. 29/10/2018, n. 27343).
Svolta questa premessa, nella specie la CTR, attenendosi a tale canone giuridico, si è misurata con la questione della legittimazione passiva della Direzione Regionale delle Entrate che, in base all'ordinanza di rinvio di questa Corte, costituiva uno dei due profili, oggetto dell'appello dall'Ufficio, che la CTR aveva risolto assumendo una decisione affetta dal vizio di motivazione apparente.
5. Coll'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo, l'Agenzia censura la sentenza impugnata che, in parte motiva, ha accolto il rilievo dell'Ufficio, riguardante il difetto di legittimazione passiva della Direzione Regionale delle Entrate, salvo poi non riprodurre la relativa statuizione nel dispositivo, in base al quale, anzi, contraddittoriamente, il gravame risulta accolto limitatamente all'aspetto dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18.
5.1. Il motivo è inammissibile.
E' chiaro che la CTR ha omesso, nel dispositivo, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Direzione Regionale delle Entrate, che pure essa aveva rilevato nella motivazione, nella quale si riconosceva al contempo la legitimatio ad processum dell'Ufficio di Genova 1.
Fatta questa osservazione preliminare, tuttavia, è indubitabile che l'Agenzia sia priva d'interesse rispetto alla prospettata doglianza, alla luce del radicato indirizzo della Corte, per il quale: "(…) le articolazioni dell'Agenzia delle entrate all'interno delle varie aree urbane sono espressione di una distribuzione delle competenze a essa intrinseca, disposta con atti interni denominati decreti direttoriali la cui violazione, essendo essi privi d'efficacia in pregiudizio degli utenti, non comporta alcun vizio (Cass. 16436/09 e 22000/13). Il formante giurisprudenziale, del resto, è nel senso che, per ogni Agenzia fiscale, la legittimazione a stare in giudizio nei gradi di merito dei processi tributari è riconosciuta in via concorrente anche agli uffici periferici, senza che ciò muti la titolarità e la riferibilità finale degli effetti del potere impositivo, che rimane sempre in capo all'Agenzia fiscale quale unitario soggetto di diritto. Infatti, siccome gli uffici periferici non hanno autonoma soggettività rispetto all'Agenzia fiscale nella cui struttura sono organicamente inseriti, le sentenze emesse nelle controversie tributarie producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica della Agenzia fiscale e non dell'Ufficio periferico presente in giudizio. Dunque, tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale (es. strutture e competenze; successione, soppressione, accorpamento o scissione; redistribuzione territoriale) deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo sempre e comunque riferibile l'attività difensiva all'Agenzia fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, giammai al singolo ufficio periferico, le cui vicende organizzative restano del tutto indifferenti (Cass. 22000/13 e altre coeve)." (Cass. 20/03/2015, n. 5634; in senso conforme: Cass. 4/10/2016, n. 19828).
In applicazione di questo principio di diritto, pertanto, il rapporto processuale è stato ritualmente instaurato nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
6. Ne consegue che: accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettati il secondo e il quarto, assorbito il terzo motivo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, alla quale si demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e il quarto motivo, dichiara assorbito il terzo motivo e inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

