Cassazione, sentenza n. 6835 del 08/03/2019

Sentenza n. 6835 del 08/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
6835
Data
08/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una banca chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per il 2004 oltre l’aliquota del 4,25%, misura riconosciuta dalla CTR sul presupposto che mancasse un provvedimento regionale confermativo della maggiore aliquota. La Cassazione ha stabilito che la sospensione legislativa degli aumenti regionali riguardava soltanto la parte eccedente l’aliquota effettivamente vigente nel 2002, senza neutralizzare le maggiorazioni che la confermavano. Per l’anno controverso era quindi applicabile l’aliquota del 4,75%; il ricorso dell’Agenzia è stato accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso la Banca A. soc. coop. per la cassazione della sentenza n. 32/08/12 emessa in data 26/3/2012 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione 8, depositata in data 2/4/2012 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, parzialmente accogliendo quello incidentale della banca, dichiarando dovuto il rimborso della somma corrisposta a titolo di Irap in eccedenza all'aliquota del 4,25% per l'anno di imposta 2004, escludendo dal calcolo la prima rata versata il 21/6/2004.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. sosteneva che, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 45 e 16, comma 1, l'aliquota Irap applicabile alle banche era del 4,25%, senza che su di essa potesse incidere L.R. n. 38 del 2003, art. 2, nè l'ipotizzata conferma dell'aliquota del 4,75%, prevista dalla normativa statale per l'anno 2002; concludeva, quindi, nel senso che mancava il provvedimento regionale confermativo dell'aliquota in vigore per l'anno 2002, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), per poter applicare l'aliquota del 4,75% anche nell'anno 2004.

3. Secondo l'Agenzia ricorrente, invece, il disposto della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), che ha sospeso le maggiorazioni dell'aliquota Irap di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, deliberate successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002, ha comunque inteso limitare l'effetto sospensivo alle sole maggiorazioni che determinavano il superamento delle aliquote in vigore nel 2002.

4. A seguito del ricorso, la banca, che resiste con controricorso, ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1. Con l'unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2, e della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Come è noto, la Regione Veneto, avvalendosi del potere attribuito alle Regioni dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, (come modificato dal D.Lgs. n. 506 del 1999, art. 1, comma 1, lett. "I", n. 2,) fissò l'aliquota Irap applicabile ai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 6 e 7, nel 5,25% tanto per l'anno 2003 quanto per l'anno 2004. Tale fissazione fu effettuata per il 2003 con la L.R. 22 novembre 2002, n. 34, art. 2, (che utilizzò la formula "Per l'anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota", cosicchè la determinazione dell'aliquota al 5,25% risulta dall'aumento di un punto sull'aliquota ordinaria del 4,25% fissata nel testo all'epoca vigente del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 1) e per il 2004 con la L.R. 24 novembre 2003, n. 38, art. 2 (che utilizzò la formula, più diretta e chiara, "Per l'anno 2004, è fissata nel 5,25% l'aliquota"). La L. Statale 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003), all'art. 3, comma 1, lett. "a", per contro, stabilì, "in funzione dell'attuazione del titolo 5 della parte seconda della Costituzione e in attesa della L. quadro sul federalismo fiscale", che gli aumenti delle addizionali Irpef e la maggiorazione dell'aliquota dell'Irap di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, "deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale". Tale sospensione delle maggiorazioni Irap regionali fu poi confermata fino al 31.12.04, per quanto qui interessa, con la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21, (finanziaria 2004), ai sensi del quale "Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a), eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data".

Dalla lettura della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. V, e L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 21, emerge che gli incrementi dell'aliquota Irap previsti dalle Regioni per gli anni 2003 e 2004 sono sospesi – vale a dire, non sono applicabili – a meno che "non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002" (così Cass. 2012/5867, in motivazione; per tutte vedi Cass. n. 26263/14).

Secondo la ricorrente, avendo la C.T.R. ritenuto che l'aliquota "regionale" non poteva essere quella massima del 5,25% perchè la L. n. 289 del 2002, art. 3, comma l, lett. a), aveva sospeso a partire dal 2003 le leggi regionali di incremento delle aliquota, avrebbe anche dovuto considerare che quella stessa disposizione aveva previsto un limite alla presunta sospensione, nella misura in cui la legge regionale di incremento delle aliquote comportasse la conferma da parte della Regione delle aliquote vigenti nell'anno precedente; con conseguente salvezza dell'aliquota per l'anno 2002 del 4,75%.

La tesi, sostenuta nel mezzo di ricorso in esame, trova riscontro nell'ormai consolidato indirizzo maggioritario di questa Corte, secondo cui " il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3, dà facoltà alle Regioni di incrementare la relativa aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale e deve essere interpretato coerentemente con l'intento del legislatore di perseguire obiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle Regioni medesime; che nella stessa ottica deve essere coerentemente interpretato anche il disposto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma I, lett. a), che, nel sospendere l'efficacia degli aumenti dell'aliquota Irap deliberati dalla Regione successivamente al 29 settembre 2002, in ragione della mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso comunque limitare l'effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui determinassero, il superamento delle aliquote in vigore nel 2002, al fine di non pregiudicare del tutto l'obiettivo finale suindicato" (Sez. 5, Sentenza n. 19838 del 14/11/2012, vedi anche, ex multis, n.ri 21237/13, 17017/14, 13453, 13454 e 13455/2014, 26263/14, 3574/15, 18003/16).

L'effetto sospensivo deve, quindi, intendersi limitato a quelle maggiorazioni che determinavano il superamento dell'aliquota in vigore per l'anno 2002 e, in quanto tali, erano non confermative di tale aliquota, con riferimento alla percentuale effettivamente vigente nel 2002 (derivi essa da una previa determinazione regionale, adottata nell'esercizio del potere assegnato alle Regioni dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, o, in difetto di determinazione regionale, direttamente dalla disposizione transitoria statale dettata nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 2).

Inoltre, come previsto dallo stesso L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. "a", la sospensione fu disposta "in funzione dell'attuazione del titolo 5 della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale"; in ragione, quindi, di una moratoria che, giustificata dalla mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, non pregiudicasse però del tutto l'obiettivo finale dell'autonomia e del decentramento fiscale delle Regioni, obiettivo che sarebbe rimasto certamente ridimensionato dall'applicazione generale e indifferenziata – cioè comune ad ogni altro contribuente – dell'aliquota ordinaria anche a banche e società finanziarie, soggetti invece già destinatari per legge di possibili e specifici incrementi dell'aliquota ordinaria stessa, come determinato dalla disciplina statuale e deliberato, in senso maggiorativo, con altri atti normativi dalle Regioni (così in motivazione Cass. sent. n. 26263/2014).

Alla luce di tali principi, nel caso di specie appare applicabile l'aliquota del 4,75% per l'anno 2004, l'unico ancora oggetto di contestazione.

4.3. In conclusione, quindi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2019

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