Cassazione, sentenza n. 10659 del 17/04/2019

Sentenza n. 10659 del 17/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
10659
Data
17/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione regionale relativa a un accertamento IRPEG, IRAP e IVA, ma la notificazione del ricorso per cassazione era risultata nulla e ne era stata disposta la rinnovazione. Prima della prosecuzione, l’Amministrazione ha rinunciato al ricorso: la Cassazione ha ritenuto la rinuncia sufficiente a determinare l’estinzione anche senza formale accettazione della società, rimasta intimata. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione della controparte.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 185/01/10 del 07/10/2010, la CTR della Lombardia accoglieva parzialmente l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate e l'appello incidentale proposto dalla L.R. I. s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva, a sua volta, parzialmente accolto l'impugnazione della società contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento a fini IRPEG, IRAP ed IVA relativo all'anno d'imposta 2001.

2. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. La L.R. I. s.r.l. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

4. Con ordinanza resa a seguito dell'udienza pubblica del 22 maggio 2018, questa Corte rilevava la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso ed il rinvio a nuovo ruolo.

5. Con memoria del 19/03/2019 la difesa erariale dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva l'estinzione del giudizio.

Motivi della decisione

1. Preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate, deve ritenersi che la stessa sia idonea a determinare l'estinzione del giudizio, pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass. S.U. n. 7378 del 25/03/2013; Cass. n. 9857 del 05/05/2011).

2. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della L.R. I. s.r.l., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019

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