Cassazione, sentenza n. 11036 del 19/04/2019

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - Imposta proporzionale - Applicabilità - Fondamento.

Tipologia
Sentenza
Numero
11036
Data
19/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la registrazione della sentenza che aveva accertato il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato, tassata proporzionalmente dall’Agenzia delle Entrate ma ritenuta soggetta a imposta fissa dalla CTR. Revocata una precedente pronuncia d’inammissibilità per errore percettivo sulla tempestiva notificazione, la Corte ha qualificato la decisione come mero accertamento di un diritto patrimoniale: l’alternatività con l’IVA riguarda le sentenze di condanna, non questa fattispecie. Ha quindi cassato la decisione e rigettato nel merito il ricorso originario della contribuente.

Massima

La sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo nei confronti del debitore esecutato è assoggettata, ex art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ad imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in quanto è una decisione di mero accertamento e non di condanna sottoposta, in via alternativa, ad IVA.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 2232 del 28 giugno 2017 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro G. I. s.r.l.

La Corte ha osservato che, a fronte di una sentenza depositata in data 18 luglio 2011, il ricorso risultava notificato, presso lo studio del procuratore costituito, in data 22 novembre 2012, ben oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.. Osservava che era stato prodotto un documento attestante un tentativo di notifica effettuato il 18 ottobre 2012, non andato a buon fine per "irreperibilità del destinatario", evidentemente a causa del trasferimento dello studio di detto procuratore e che doveva in proposito trovare applicazione il principio secondo cui la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che avesse avuto esito negativo perchè il procuratore si fosse successivamente trasferito altrove, non aveva alcun effetto giuridico, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risultava dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi fosse stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poichè il dato di riferimento personale prevaleva su quello topografico, e non sussisteva alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione l'Agenzia delle entrate svolgendo un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo la ricorrente chiede la revocazione della sentenza n. 2232 del 28 giugno 2017 ex art. 395 c.p.c., n. 4, per omessa percezione del contenuto materiale degli atti di giudizio e falsa percezione della realtà processuale. Sostiene, nella sostanza, che la Corte non si è avveduta che il ricorso era stato notificato in data 18 ottobre 2012 anche alla società presso la sua sede legale in (OMISSIS), come comprovato dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio. Da ciò derivava che il ricorso era stato tempestivamente notificato e la successiva notifica effettuata oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. aveva avuto l'effetto dell'anticipazione della rinnovazione ex art. 291 c.p.c. che la Corte avrebbe dovuto disporre con effetto sanante ex tunc.

2. Osserva il collegio che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Muovendo da detta premessa si è evidenziato che: l'errore non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poichè l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. 05/11/2018 n. 28143; Cass. 5.7.2004 n. 12283; Cass. 20.2.2006 n. 3652; Cass. 9.5.2007 n. 10637; Cass. 26.2.2008 n. 5075; Cass. 29.10.2010 n. 22171; Cass. 15.12.2011 n. 27094).

Nel caso di specie la Corte, con la sentenza oggetto del ricorso per revocazione, ha preso in considerazione solamente il documento attestante la spedizione dell'atto in data 18 ottobre 2010 presso il procuratore domiciliatario in (OMISSIS), da cui si evinceva l'irreperibilità del destinatario, ed il documento attestante la spedizione dell'atto medesimo in data 22 novembre 2012 presso il procuratore domiciliatario in (OMISSIS), luogo in cui il procuratore aveva trasferito il proprio domicilio. Non ha preso in considerazione, invece, il documento attestante la spedizione (e la successiva ricezione) dell'atto in data 18 ottobre 2010 alla società G. I. s.r.l. presso il suo legale rappresentate in (OMISSIS).

Occorre, dunque, verificare se la mancata percezione del documento attestante l'avvenuta tempestiva notifica alla società, e non al suo procuratore costituito, costituisca errore essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa esista un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa.

Reputa questa Corte che la percezione e l'esame di tale documento avrebbe indotto il collegio ad una diversa decisione, tenuto conto che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anzichè al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l'inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Cass. n. 19702 del 27/09/2011; Cass. n. 9242 del 14/05/2004). Come pure è stato affermato che la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 c.p.c., comma 3, ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte (Cass. n. 11485 del 11/05/2018; Cass. n. 16952 del 2006; Cass. n. 6947 del 1995; Cass. n. 4780 del 1989). Ed analogo principio è stato affermato con riguardo al giudizio di appello, essendosi rilevato che l'atto di appello notificato, in violazione dell'art. 330 c.p.c., comma 1, alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado è affetta da nullità; se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c. fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità e la Corte di Cassazione, nel dichiararla, deve pronunciare l'annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perchè sia ripristinata la regolarità del contraddittorio (Cass. n. 18104 del 10/07/2018; Cass. n. 11050 del 05/10/1999).

Ne consegue che, qualora la Corte avesse considerato validamente effettuata la notifica nei confronti della società, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione presso il procuratore costituito a norma dell'art. 291 c.p.c., dal che discende che avrebbe altresì dovuto riconoscere effetto sanante alla notifica effettuata, seppure oltre la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., al procuratore stesso.

La sentenza impugnata va, perciò, revocata e vanno esaminati i motivi di doglianza già formulati con il ricorso dichiarato inammissibile.

3. Con il primo motivo di ricorso la parte ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. B, Tariffa Parte Prima allegata.

Ha sostenuto che l'Ufficio aveva sottoposto a tassazione proporzionale la sentenza n. 1013 pronunciata il 6.11.2007 dal Tribunale di Arezzo con cui, su domanda di G. I. s.r.l., era stato accertato che il debitore esecutato S. s.r.l. vantava nei confronti del terzo pignorato Europa Invest soc. coop. a r. l. il credito di Euro 6.833.891,17. La CTR aveva ritenuto che per la registrazione di tale sentenza, in quanto aveva ad oggetto l'accertamento di un credito soggetto ad Iva, era dovuta la sola imposta fissa. Secondo la ricorrente la pronuncia era erronea in quanto, trattandosi di sentenza di accertamento di un diritto a contenuto patrimoniale, era applicabile la norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. C. Tariffa Parte Prima allegata. La nota 2 del predetto art. 8, laddove prevede che non sono soggetti all'imposta proporzionale gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva, è riferita all'art. 8, sola lett. b, ovvero alle sentenze di condanna e non già alle sentenze di accertamento di cui alla lett. c. 4) Con il secondo motivo l'Agenzia delle entrate ha dedotto vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR addotto ragioni non perspicue a sostegno della decisione assunta.

5) Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono fondati. Il T.U. sul Registro approvato col D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, Tariffa Parte 1 allegata, sottopone a tassazione gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo, tra l'altro, i provvedimenti indicati alla lettera b), recanti condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura, da quelli di cui alla lett. c) contenenti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. La nota 2 apposta in calce all'art. 8 dispone, poi, che gli atti di cui al comma 1, lett. b) "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 T.U.". Nella specie, la sentenza soggetta a registrazione rientra nella previsione della lett. c), sopra menzionata, in quanto costituisce una pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione, recante l'accertamento dell'obbligo del terzo a seguito della mancata dichiarazione prescritta.

Occorre considerare che il principio di alternatività con l'IVA, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, opera nei soli casi indicati all'art. 8, lett. b) della tariffa e la disposizione, per il suo contenuto agevolativo, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione al di fuori delle ipotesi, in essa contemplate.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi affermando questo principio con riguardo alle sentenze emesse all'esito delle cause di opposizione allo stato passivo fallimentare (Cass. n. 22502/17; n. 12359/2005; n. 4748/2006; n. 6125/2011; n. 14816/2011; n. 17946/2012), salvo poi imporsi, limitatamente a tali cause, il revirement conseguente alla pronuncia della sentenza n. 177 del 2017 da parte della Corte Costituzionale. Con tale sentenza il giudice delle leggi ha dichiarato, invero, l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lettera c), Tariffa, Parte prima, allegata, nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anzichè in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Ciò sul presupposto che, per la soddisfazione del credito ammesso al passivo, non è richiesta una successiva pronuncia di condanna suscettibile di esecuzione forzata, preclusa dal divieto ex art. 51 L. Fall..

Nel caso che occupa la sentenza di accertamento del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato, per contro, è di mero accertamento e non suscettibile di esecuzione forzata, per il che va riaffermato il principio della assoggettabilità della sentenza all'imposta proporzionale.

6) Va, dunque, accolto il ricorso e, per l'effetto, va revocata la sentenza impugnata. La sentenza impugnata con il ricorso per cassazione n. 23693/2012 va cassata e la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario.

Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano per l'evoluzione della giurisprudenza in materia e quelle del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 2232 del 28 giugno 2017; decidendo in sede rescissoria sul ricorso n. 23693/2012 proposto dall'Agenzia delle entrate, lo accoglie, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la contribuente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese processuali del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione che liquida in Euro 9.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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