Cassazione, sentenza n. 12112 del 08/05/2019

Sentenza n. 12112 del 08/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
12112
Data
08/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Uno studio legale associato chiedeva il rimborso dell’IRAP, sostenendo di operare senza dipendenti o collaboratori stabili e con beni strumentali minimi, dunque senza autonoma organizzazione. La Cassazione ritiene adeguatamente motivata la decisione della CTR, che aveva individuato il presupposto impositivo nella reciproca collaborazione, nell’interscambiabilità delle competenze e nell’integrazione dei professionisti con la struttura associata, considerando inoltre locali, beni strumentali e compensi a terzi. Non essendo riscontrabile l’omesso esame denunciato, il ricorso è rigettato e resta negato il rimborso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

che:

Gli Avvocati T. e G. propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia n. 6/64/13, depositata il 21/01/2013. Il contenzioso trae origine dall'istanza presentata dallo Studio Legale Associato T.- G., esercente attività propria degli studi legali, di rimborso di quanto versato a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2009 per un importo complessivo di Euro 5.857,00, sostenendo che, nel periodo indicato, lo Studio aveva svolto la propria attività in campo legale in assenza di dipendenti e/o collaboratori e con una dotazione minima di beni strumentali e quindi in assenza dell'autonoma organizzazione, presupposto dell'imposta IRAP. Su tale istanza si formava il silenzio – rifiuto dell'Amministrazione finanziaria; pertanto gli odierni ricorrenti presentavano, in data 20/9/2009, ricorso alla CTP di Brescia contro tale silenzio-rifiuto.

La CTP adita, con sentenza n. 63/16/2011, rigettava il ricorso, dato che, nel caso di specie era "connaturato al concetto stesso di associazione professionale lo scopo della reciproca collaborazione" e di conseguenza la sussistenza, nell'attività professionale esercitata dai due Legali nel periodo d'imposta considerato, dei connotati tipici dell'autonoma organizzazione.

I due contribuenti proponevano appello alla CTR della Lombardia sezione di Brescia che, con la sentenza sopra indicata rigettava l'appello ritenendo sussistente nell'attività svolta dallo Studio Legale Associato il presupposto d'imposta dell'autonoma organizzazione. Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione i due odierni ricorrenti deducendo un unico motivo; i ricorrenti hanno presentato memoria.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

che:

Con un unico motivo – Omessa motivazione su due punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5- i ricorrenti lamentano la mancanza nella sentenza impugnata di una qualsiasi valutazione degli argomenti da loro esposti per escludere la assoggettabilità del loro Studio Professionale all'Irap. Premesso che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il reddito di uno studio professionale associato è assoggettato all'IRAP "a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati" (così Cass., 5 settembre 2012, n. 14853; anche, fra le tante Cass. n. 5394/2012, Cass. n. 24058/2009, Cass. n. 2715/2008 e Cass. n. 13570/2007), secondo i ricorrenti la CTR, nella sentenza impugnata, ha del tutto omesso di considerare i fatti addotti dai contribuenti su un fatto decisivo: dietro l'etichetta dello Studio Professionale Associato in realtà si celava quasi integralmente l'attività professionale di un unico professionista al quale si doveva ricondurre il reddito dello studio nella misura del 90%, mentre solo la residua parte del reddito poteva essere ricondotta all'attività professionale dell'altra professionista, moglie tra l'altro del primo.

Per altro profilo, secondo i ricorrenti, la CTR avrebbe del tutto omesso di considerare che "presupposto applicativo del tributo non è la disponibilità di beni per l'esercizio della professione, bensì l'impiego di beni eccedenti, in base all'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'espletamento dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui" (Cass.,12 aprile 2013, n. 8962) e che l'imposta non è applicabile "quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'auto-organizzazione del professionista e comunque l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento" (Cass., 30/10/2008, n. 26144).

In particolare poi, secondo i ricorrenti, la CTR avrebbe omesso di motivare se e come possa la disponibilità di un immobile adibito a studio non rientrare nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale. Parimenti la CTR ha trascurato sia di considerare che l'erogazione di compensi a terzi, marginali ed esigui, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi, era da ricondurre a collaborazioni con professionisti di altri Fori, con mansioni quindi da svolgere non all'interno dei locali dello studio, sia infine che l'esistenza di beni strumentali, definiti in sentenza "di non irrilevante valore", in realtà erano di valore esiguo, come provato dai documenti fiscali prodotti, rispetto al reddito derivante dall'esercizio della professione, senza peraltro spiegare come quel complesso di beni apportasse qualcosa in più rispetto all'attività professionale dei due soci professionisti.

Il motivo è infondato non potendosi ravvisare alcun vizio di omessa od insufficiente motivazione.

Infatti, quanto al vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, questo può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. 30822/2017; Cass. 19547/2017; 15489/2007); in particolare, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, oppure quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass. SS. UU. 25 ottobre 2013, n. 24148; Cass. n. 10211/2018).

Nella specie, attenendosi ai suddetti principi, con una motivazione congrua, la CTR ha ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione, ravvisandola nello stesso concetto di associazione professionale, dato "lo scopo della reciproca collaborazione, della massimizzazione del lavoro, dell'interscambiabilità delle competenze e delle sostituibilità delle reciproche incombenze professionali; circostanze tutte le quali concorrono alla produzione del reddito che non è il risultato dell'attività di ciascun componente, ma dell'integrazione di ciascun professionista con la struttura organizzativa dello studio associato".

Ad ulteriore conferma della sussistenza del presupposto d'imposta per la sottoposizione all'IRAP dell'attività dello Studio associato la CTR aggiungeva altri elementi, quali la disponibilità di uno studio con l'onere dei relativi costi di gestione, la presenza di beni strumentali di non irrilevante valore, i compensi corrisposti a terzi.

In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.

Attesa la soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, come liquidate in dispositivo. Sussistono i requisiti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad Euro 1.500,00, e SPAD. Sussistono i requisiti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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