Cassazione, sentenza n. 14028 del 23/05/2019

Sentenza n. 14028 del 23/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
14028
Data
23/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una banca chiedeva il rimborso della maggiore IRAP versata dal 2003 al 2006, sostenendo l’inapplicabilità degli incrementi regionali durante la sospensione disposta dalla normativa statale. La Cassazione afferma che la sospensione colpisce soltanto la parte dell’aliquota regionale eccedente quella concretamente vigente nel 2002, anche quando quest’ultima derivi dalla disciplina transitoria statale; non impone quindi sempre l’aliquota ordinaria del 4,25 per cento. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata e la domanda introduttiva respinta nel merito, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 4/5/13 pubblicata il 14 gennaio 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha rigettato gli appelli riuniti proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenza n. 112/3/09, 113/3/09, 114/3/09 e 115/3/09 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo e con le quali erano stati accolti i ricorsi proposti dalla Banca C. s.p.a. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della maggiore imposta IRAP versata rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. La Commissione Tributaria Regionale ha considerato l'orientamento di questa Corte espresso con la sentenza Cass. 13 aprile 2012 n. 5867 secondo cui in tema di IRAP non è dovuta alcuna maggiorazione sull'aliquota prevista dalla legge statale che le Regioni abbiano eventualmente stabilito per il periodo d'imposta successivo al 2002, poichè la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a), e la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21, hanno disposto, per detto periodo, la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Nè tale sospensione può dirsi esclusa per effetto del citato art. 2, comma 22, che consente l'applicazione della tassa sulla base delle disposizioni adottate dalla legislazione regionale, poichè l'indicata previsione si riferisce alle sole disposizioni regionali non conformi a quelle statali, tra le quali non rientra quella che dispone la variazione dell'aliquota, essendo questo potere espressamente riconosciuto alle Regioni dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. la Banca C. p.a..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a) e L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 22, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si assume che non opera la sospensione di cui al citato art. 2, comma 22, in quanto essa è esclusa quando l'aliquota maggiorata sia confermativa di quella in vigore per l'anno 2002, e, nel caso in esame, tale aliquota era quella stabilita ex lege del 4,75%, per cui sarebbe legittima la normativa regionale che ha portato l'aliquota stessa al 4,40%, e non sarebbe conferente il precedente giurisprudenziale posto a base della sentenza impugnata riferito al diverso caso della Regione Veneto che aveva deliberato un'aliquota pari al 5,25% maggiore rispetto a quella applicabile per il 2002.

Il motivo è fondato.

Ribadito dunque, in funzione nomofilattica, che per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2006 e 2006 (per quanto qui interessa) gli incrementi dell'aliquota Irap disposti dalle Regioni rispetto all'aliquota ordinaria di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 1, non sono applicabili, a meno che "non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002", resta da stabilire l'esatta portata di tale ultima formulazione normativa e, in particolare, se per detti anni d'imposta l'incremento dell'aliquota IRAP disposto dalle Regioni per i soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 6 e 7 sia totalmente inapplicabile, cosicchè si debba applicare l'aliquota ordinaria del 4,25% di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 1, oppure sia applicabile fino a concorrenza con la percentuale vigente per l'anno d'imposta 2002, come determinata per tale anno da una norma regionale eventualmente emanata nell'esercizio della facoltà di variazione conferita alle Regioni dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16 o, in difetto di disciplina regionale, come risultante dalla disposizione transitoria dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 2 (4,75%).

La prima tesi, recepita nella sentenza gravata e sostenuta dalla controricorrente, ha trovato accoglimento in sede di legittimità nella sentenza n. 5867/12 (seguita da altre pronunce conformi) per tutte Cass.); la seconda tesi, sostenuta nel mezzo di ricorso in esame, trova riscontro nel più recente indirizzo di questa Corte inaugurato dalla sentenza n. 19838/12 e seguito dalle pronunce nn. 21327/13 e 17017/1423, 23 febbraio 2015, n. 3574, 14 settembre 2016, n. 18003 e, con particolare riferimento alla Regione Toscana, 6 maggio 2015, n. 9076 e 17 luglio 2015, n. 15123. Ritiene il Collegio di dover dare conferma e seguito all'indirizzo più recente. Infatti la disciplina relativa alla facoltà delle Regioni di variare l'aliquota IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale va interpretata nell'ottica del legislatore di perseguire gli obiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle Regioni stesse (c.d. federalismo fiscale) ed in tale prospettiva deve essere coerentemente inteso anche il disposto della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), che, nel sospendere l'efficacia degli aumenti dell'aliquota IRAP deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 ha voluto comunque limitare l'effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, e nella misura in cui determinassero, il superamento dell'aliquota in vigore per l'anno 2002 e, in quanto tali, fossero non confermative di tale aliquota. La nozione di confermatività, del resto, non può che riferirsi alla percentuale effettivamente vigente nel 2002, derivi essa da una previa determinazione regionale (adottata nell'esercizio del potere assegnato alle Regioni dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3) o, in difetto di determinazione regionale, direttamente dalla disposizione transitoria statale dettata nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 2. La sospensione aveva dunque ad oggetto la maggiorazione dell'aliquota deliberata dalle Regioni, ma incideva su quella sola parte di essa che, decisa per il 2003, eccedesse la percentuale in concreto già vigente per il 2002, potendo in astratto darsi sia un caso di effettivo superamento ovvero di infradeterminazione o anche di equivalenza. Ciò anche sul rilievo che, come previsto dalla stessa L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. "a", la sospensione fu disposta "in funzione dell'attuazione del titolo SA della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale"; in ragione, quindi, di una moratoria che, giustificata dalla mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, non pregiudicasse però del tutto l'obiettivo finale dell'autonomia e del decentramento fiscale delle Regioni, obiettivo che sarebbe rimasto certamente ridimensionato dall'applicazione generale e indifferenziata – cioè comune ad ogni altro contribuente dell'aliquota ordinaria anche a banche e società finanziarie, soggetti invece già destinatari per legge di possibili e specifici incrementi dell'aliquota ordinaria stessa, come determinato dalla disciplina statuale e deliberato, in senso maggiorativo, con altri atti normativi dalle Regioni.

II ricorso va dunque accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa anche nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

Stanti i contrasti giurisprudenziali nella materia in esame, le spese di giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.