Cassazione, sentenza n. 14029 del 23/05/2019

Sentenza n. 14029 del 23/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
14029
Data
23/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda il rimborso IRAP richiesto da un commercialista e la deduzione dell’Agenzia, formulata in appello, circa la sua partecipazione a uno studio associato. La Cassazione qualifica tale deduzione come mera difesa, perché fondata sul materiale probatorio già acquisito e diretta al rigetto della domanda originaria, sicché non opera il divieto di nuove eccezioni in appello. Accolto il primo motivo e assorbita la questione sull’autonoma organizzazione, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR per un nuovo accertamento dei fatti.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 16/22/13 pubblicata il 17 gennaio 2013 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto solo parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 482/4/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da G.M. avverso il diniego di rimborso IRAP per gli anni dal 2002 al 2006, riconoscendo il diritto a tale rimborso per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006; il giudice dell'appello ha dichiarato dovuta I'IRAP per il solo anno 2006 ritenendo inammissibile perchè nuova la deduzione dell'appellante relativa alla partecipazione del G., dottore commercialista, ad uno studio associato, e ritenendo gli atti e le dichiarazioni relative al reddito del contribuente tali da non far presumere l'esistenza di un'organizzazione tale da costituire presupposto per l'imposta in questione.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso G.M..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 360, comma 1, n. 4. In particolare si lamenta la dichiarazione di inammissibilità della deduzione svolta in appello relativa alla partecipazione del contribuente ad uno studio associato, trattandosi di una mera difesa e non di motivo nuovo.

Questa Corte, con l'ordinanza n. 12651 del 23/05/2018, ha affermato il condivisibile principio, conforme del resto alla generale interpretazione dei nova in appello di derivazione codicistica, secondo cui nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata a una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poichè il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (cfr. anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31224 del 29/12/2017). Nel caso di specie la difesa erariale ha dedotto in appello che il contribuente aveva partecipato ad uno studio associato. Tale deduzione, in assenza di modificazione delle conclusioni assunte in primo grado e in assenza di deposito di nuovi documenti a sostegno, si qualifica come mera difesa, posto che intende raggiungere l'accoglimento della domanda formulata dalla parte in primo grado (rigetto dell'opposizione del contribuente) sulla base dell'utilizzazione dello stesso materiale probatorio depositato in quella fase. Ne consegue l'insussistenza della lamentata falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all'esistenza dell'autonoma organizzazione deducibile dagli elementi forniti dal medesimo contribuente. Il motivo è assorbito dal precedente; una volta esclusa l'inammissibilità della deduzione dell'Agenzia delle Entrate che aveva portato al parziale accoglimento della domanda del contribuente, si impone un nuovo accertamento dei fatti ad opera del giudice del merito.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

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