Cassazione, sentenza n. 16947 del 25/06/2019

Sentenza n. 16947 del 25/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16947
Data
25/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’applicazione della disciplina delle società non operative, nonostante alcuni immobili fossero in ristrutturazione, e gli effetti della successiva riduzione in autotutela della pretesa. La Corte rileva che la CTR aveva considerato tali circostanze: esclusi dal test gli immobili interessati, la società restava comunque non operativa; aveva inoltre qualificato come straordinaria una cessione immobiliare che riduceva le immobilizzazioni produttive. Le censure non colpiscono adeguatamente queste ragioni e non riproducono gli atti sostitutivi contestati, sicché il ricorso è dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate rigettava l'appello disapplicativo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 8, proposto dalla società D. Srl per l'anno 2006 ed inteso a giustificare il conseguimento di ricavi inferiori a quelli presunti attesa l'inidoneità dei beni a produrre proventi perchè in corso di ristrutturazione ed emetteva il conseguente avviso di accertamento, rideterminando il reddito della società ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30.

Successivamente, a fronte del rigetto solo parziale di analogo interpello per l'anno 2007, l'Ufficio, su istanza della contribuente, riduceva parzialmente in via di autotutela l'originaria pretesa impositiva.

Ulteriore avviso di accertamento veniva quindi emesso nei confronti della F. Spa, consolidante della D. Srl, per la rideterminazione della perdita dichiarata in conseguenza del precedente atto impositivo.

Le contribuenti impugnavano sia l'originario diniego opposto alla disapplicazione della disciplina per le società non operative per l'anno 2006, con il conseguente avviso di accertamento, sia l'atto con cui era stata accolta solo in parte l'istanza di autotutela.

Le impugnazioni, previa riunione dei ricorsi, erano rigettate dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze; la sentenza era confermata dal giudice d'appello.

F. Spa e D. Srl ricorrono per cassazione con tre motivi; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Le contribuenti depositano altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del L. n. 724 del 1994, art. 30, per aver ritenuto società non operativa la D. Srl per l'anno 2006.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. L'intera doglianza, infatti, è articolata solo sulla circostanza che per l'anno 2006 la valutazione di non operatività compiuta dall'Amministrazione finanziaria non ha tenuto conto del complesso iter amministrativo che caratterizzava il progetto di ristrutturazione di una parte del compendio immobiliare e che, inoltre, l'Ufficio, con riguardo all'interpello per l'anno 2007, aveva raggiunto una diversa determinazione, ritenendo invece rilevante tale situazione.

1.3. La censura, peraltro, appare mossa più all'Ufficio che alla sentenza, della cui ratio non tiene conto. Quest'ultima, infatti, si fonda sul rilievo che l'originario provvedimento per il 2006 (e il conseguente avviso di accertamento) è stato modificato, in via di autotutela, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale, proprio alla luce delle conclusione raggiunte per il 2007, ha rettificato il precedente atto, recependo i rilievi della contribuente con riguardo agli immobili oggetto del progetto di ristrutturazione.

Tale conformazione al parere per il 2007 – rileva sempre la CTR – non ha comportato l'accoglimento integrale dell'istanza di disapplicazione ma, semplicemente, una rielaborazione dei dati, in base alla quale la società è risultata ugualmente non operativa "visto che gli immobili esclusi dal test rappresentano una parte minima dell'intero suo patrimonio".

1.4. E' evidente che la sentenza non trascura di considerare le circostanze dedotte dalla ricorrente, ma si fonda sul rilievo, in alcun modo aggredito, che esse erano state apprezzate e comportavano solo una riduzione della pretesa impositiva e che di tale aspetto l'Ufficio aveva successivamente tenuto conto, emettendo un nuovo legittimo provvedimento, con riduzione dell'originaria pretesa impositiva.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del L. n. 724 del 1994, art. 30, per aver ritenuto la cessione di immobile operata nell'anno 2006 di natura ordinaria e non straordinaria.

Deduce l'ininfluenza dell'indicazione della posta al rigo (OMISSIS) del conto economico come componente straordinario del reddito – di rilievo solo civile e non fiscale – e, comunque, che la stessa è stata effettuata per ottenere le agevolazioni Irap, nonchè, in ogni caso, che l'operazione era connessa all'oggetto sociale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La CTR ha ritenuto straordinaria la cessione di una porzione del complesso immobiliare non solo perchè così è stata iscritta dalla contribuente nel conto economico ma anche, e soprattutto, poichè essa "è stata eseguita in favore di soci, consiglieri e sindaci della controllante F. Spa" e "per la sua oggettiva consistenza riduce le immobilizzazioni produttive di reddito della cedente".

In altri termini, l'operazione non aveva finalità dirette alla produzione del reddito ma realizzava un decremento del patrimonio poichè colpiva le immobilizzazioni materiali, limitando dunque l'operatività della società, da cui l'esclusione che essa potesse integrare una operazione ordinaria, assurgendo, anzi, tenuto conto dei destinatari della cessione, "a sintomo rivelatore della natura di società di comodo della cedente stessa".

E' dunque irrilevante che l'oggetto sociale della D. Srl prevedesse anche la vendita di immobili (circostanza peraltro solo dedotta, in carenza di autosufficienza) atteso l'accertamento in fatto sulla specifica operazione operato dalla CTR, neppure oggetto di specifica censura.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.

3.1. il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, avendo le ricorrenti omesso di riprodurre gli avvisi contestati. L'unico atto riprodotto, e in via solo parziale, è, infatti, l'originale avviso di accertamento, mentre i successivi provvedimenti emessi a seguito dell'autotutela, che hanno modificato e sostituito l'originario accertamento, restano solo evocati e neppure oggetto di specifica contestazione.

3.2. La censura è comunque anche infondata atteso che – come evidenziato dalla CTR in riferimento alla omessa allegazione degli atti agli avvisi – "tutti gli atti dei procedimenti amministrativi dai quali sono scaturiti gli accertamenti… sono stati resi noti ai contribuenti che hanno interloquito in essi spiegando ampie difese sia in sede amministrativa (anche con produzione di elaborati di propri tecnici), sia in sede contenziosa".

4. Il ricorso pertanto è inammissibile e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna F. Spa e D. Srl al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019

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