Cassazione, sentenza n. 18369 del 09/07/2019

Sentenza n. 18369 del 09/07/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
18369
Data
09/07/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava un accertamento relativo a ricavi, rimanenze e costi, invocando la preclusione prevista dal concordato fiscale biennale quando il maggior reddito accertabile non supera del 50% quello dichiarato. La Cassazione ha stabilito che la soglia va verificata sul reddito effettivamente definito in giudizio, determinato mediante i soli poteri non preclusi, e non sull’importo originariamente indicato dall’Ufficio. Poiché, sottratte le giacenze già escluse dai giudici di merito, lo scostamento restava sotto la soglia, la Corte ha cassato senza rinvio e accolto il ricorso introduttivo, dichiarando nullo l’accertamento.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 60/04/12 pubblicata il 2 febbraio 2012 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la sentenza n. 105/54/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva determinato per l'anno di imposta 2004 maggiori ricavi per Euro 244.206,00 e minori costi per Euro 2.325,21 con la conseguente determinazione di maggiori imposte dovute per IVA, IRPEF ed IRAP oltre interessi e sanzioni per il totale di Euro 59.649,00; in particolare con detto avviso di accertamento si contestava la vendita delle rimanenze finali non debitamente registrate nel registro IVA degli acquisti, e l'illegittima deduzione di costi non inerenti per un valore complessivo di Euro 2.325,21. La sentenza di primo grado, confermata con la sentenza d'appello per la parte che qui interessa, ha considerato che il valore delle rimanenze finali che si assumono vendute non possono comunque essere considerate due volte tra i componenti positivi, per cui ha scomputato il relativo importo in quanto già confluito nei ricavi considerati. In ordine alla dedotta preclusione dell'accertamento D.L. n. 269 del 2003, ex art. 33, convertito in L. n. 326 del 2003, in base al quale il maggior reddito accertabile non era superiore al 50% del dichiarato, la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato dal giudice di primo grado, ha considerato che il reddito accertabile, in presenza di situazioni contabili dubbie, deve essere considerato quello successivamente accertato dall'Ufficio, per cui il reddito accertabile coincide con quello accertato.

Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 33, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla mancata applicazione della norma che inibisce la possibilità di rettificare gli importi definiti se il maggiore importo accertabile non eccede il 50% dell'imponibile dichiarato.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su di un motivo di gravame in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'omessa considerazione delle indicazioni relative all'ammontare delle rimanenze finali complessivamente indicate nel registro delle fatture di acquisto.

Con il terzo motivo si assume omessa od insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito eventualmente dalla omessa o insufficiente considerazione delle rimanenze finali complessivamente indicate nel registro delle fatture di acquisto di cui al motivo precedente.

Con il quarto motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla possibilità, di cui si è avvalsa la società ricorrente, di indicare nel registro degli acquisti il valore delle rimanenze senza la necessità di predisporre nel registro IVA degli acquisti il dettaglio delle rimanenze finali al 31 dicembre 2004 come invece richiesto dall'Ufficio.

Il primo motivo è fondato.

In tema di concordato fiscale biennale, del D.L. n. 269 del 2003, art. 33, commi 8 e 8-bis, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, si pongono in rapporto di complementarietà, sicchè la soglia prevista dal comma 8-bis, al di sotto della quale sono preclusi gli atti di accertamento, deve essere riferita al reddito che può essere accertato in base ai poteri non preclusi dal precedente comma 8;

ne deriva che, in caso di contestazione, è rimessa al sindacato giudiziale la verifica che l'Amministrazione abbia determinato il maggior reddito ricorrendo ai soli poteri di accertamento di cui a tale comma, e abbia provato che lo stesso si discosta rispetto a quello dichiarato in misura superiore al 50% (Cass. 31 maggio 2018 n. 13885). Pertanto, nel caso in esame, il reddito accertabile non è quello emerso in sede di accertamento, ma quello definito in sede giudiziale, cioè quanto realmente accertato nei confronti del contribuente. L'affermazione contenuta nella sentenza ora impugnata secondo cui il reddito accertabile coincide con il reddito accertato, oltre a non essere conforme alla lettera della legge, è comunque illogica in quanto consentirebbe all'ufficio di determinare autonomamente il limite di reddito ai fini dell'applicazione del D.L. 269 del 2003, art. 33. Pertanto, dovendosi sottrarre dalla somma risultante dall'accertamento impugnato quella relativa alla giacenza di cui l'accertamento ha presunto la vendita che invece è stata esclusa in sede giudiziale, l'importo da considerare ai fini del limite di reddito accertabile rilevante ex art. 33 citato, è quello definitivamente accertato e pari, secondo le somme concordemente indicate dalle parti, ad Euro 250.961,00 corrispondente alla differenza fra la somma originariamente accertata pari ad Euro 467.411 ed il valore della giacenza dichiarata pari ad Euro 216.450,00 che, secondo le stesse pronunce di merito, deve essere appunto sottratta dal reddito accertato. Tale importo è effettivamente inferiore a quanto dichiarato dalla contribuente pari ad Euro 223.205,00 maggiorato del 50%.

L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame degli altri motivi assorbiti.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l'atto di accertamento impugnato con il ricorso di primo grado deve essere dichiarato nullo perchè posto in essere in violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 33, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; quelle dei giudizi di merito possono essere compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di primo grado;

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e il 15% per spese forfettarie e accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Domande frequenti

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