Cassazione, sentenza n. 23865 del 25/09/2019
Sentenza n. 23865 del 25/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23865
- Data
- 25/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva la deducibilità della rata annuale di una rendita vitalizia pattuita come prezzo per la cessione di una farmacia; la CTR l’aveva esclusa, qualificandola come esborso non inerente alla produzione dei ricavi. La Cassazione precisa che la rendita corrisposta per acquisire l’azienda non è un costo di gestione deducibile nell’esercizio, ma un onere di acquisizione rilevante secondo il regime dell’avviamento e del relativo ammortamento. Il giudice tributario poteva esaminare la deducibilità una volta accertata l’effettività della spesa; il ricorso è pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 90/29/13 pubblicata il 14 maggio 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 561/44/10 pubblicata il 1 settembre 2010 che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da D.M.A. avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXX) con il quale era stato rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2005, ha disconosciuto il costo di Euro 35.790,00 costituito dalla rata annuale della rendita vitalizia costituita a favore di D.M.G. quale prezzo per la cessione della farmacia. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che detto esborso da parte di D.M.A. non possa essere compreso fra i costi sostenuti per il conseguimento dei ricavi, ma trattasi invece di una distribuzione di utili a soddisfacimento di un'obbligazione.
D.M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.
L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla mancata considerazione del costo relativo all'acquisto dell'esercizio commerciale come deducibile ai sensi della norma richiamata.
Con il secondo motivo si assume violazione dell'art. 112 c.p.c., e dei principi generali in materia di contenzioso tributario, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo che la Commissione Tributaria Regionale si sarebbe pronunciata sulla questione della deducibilità del costo non sollevata dalle parti nè in primo grado nè nel giudizio di appello ove invece era contestata solo la giustificazione documentale del medesimo.
Il primo motivo è infondato. L'ammontare della rendita vitalizia assunto a corrispettivo (ancorchè dilazionato) della cessione stessa, non costituisce, ex art. 109 Tuir, costo di gestione deducibile; trovando esaustiva rilevanza fiscale quale onere non già di esercizio, bensì di acquisizione dell'azienda. Così da rilevare esclusivamente secondo il regime proprio del valore di avviamento (previa sua iscrizione all'attivo di bilancio nei limiti del costo di acquisizione ex art. 2426 c.c., n. 6)), e del suo ammortamento (art. 103 T.U.I.R.). Conf. Cass. 17181/18.
Anche il secondo motivo è infondato. Il giudice di appello ha conosciuto riguardo alla deducibilità del costo costituito dalla rendita vitalizia, e tale questione fa parte del thema decidendum.
A nulla rileva che l'Ufficio abbia preliminarmente contestato la sola documentazione del costo in questione. Il giudice tributario nel proprio giudizio impugnatorio diviene necessariamente giudice del rapporto e legittimamente conosce del'obbligazione tributaria sottoposta al suo esame. In altri termini, una volta raggiunta la certezza della effettività della spesa originariamente contestata, il giudice tributario è chiamato a valutarne la conseguenza nel rapporto tributario e quindi, nel caso in esame, la deducibilità ai fini fiscali.
Nulla si dispone sulle spese soccombendo l'unica parte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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