Cassazione, sentenza n. 24545 del 02/10/2019
Sentenza n. 24545 del 02/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24545
- Data
- 02/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava la motivazione dell’accertamento che aveva elevato il valore complessivo degli immobili posseduti ai fini INVIM, lamentando l’omessa indicazione del valore attribuito a ciascun bene e dei criteri estimativi. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure motivazionali contro la decisione della Commissione tributaria centrale e ha ritenuto sufficiente l’indicazione del criterio normativo e degli elementi fattuali capaci di delimitare la pretesa e consentire la difesa, ferma la prova giudiziale del valore a carico dell’Amministrazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società Centro Climatico Permanente Q. s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento notificato il 7 giugno 1986 con cui era stato riterminato da Lire 1.500.000.000 a Lire 4.999.000.000 il valore dichiarato ai fini Invim in relazione agli immobili posseduti alla data del 1 gennaio 1983. La commissione tributaria di primo grado riduceva il valore accertato a Lire 4.000.000.000. La sentenza era confermata dalla commissione tributaria di secondo grado e dalla commissione tributaria centrale.
2. Avverso la sentenza della commissione tributaria centrale propone ricorso per cassazione la società P. s.p.a. (incorporante la società Centro Climatico Permanente Q. s.p.a.) svolgendo tre motivi. L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Sostiene che la CTR non ha esaminato la censura relativa al fatto che l'avviso di accertamento non era sufficientemente motivato con riguardo ai criteri seguiti per l'attribuzione del valore ai beni che l'UTE aveva descritto dopo un sopralluogo effettuato dall'esterno degli stessi.
2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 116 c.p.c., comma 1, per aver la CTR omesso di valutare gli elementi istruttori offerti dalla contribuente a sostegno del fatto che l'avviso di accertamento non era sufficientemente motivato.
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 637 del 1972, art. 26, comma 3, in quanto l'avviso di accertamento non era sufficientemente motivato avuto riguardo agli elementi indicati dalla norma.
4. Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso debbono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi. Essi sono inammissibili in quanto le decisioni della Commissione tributaria centrale sono impugnabili mediante ricorso per cassazione soltanto ai sensi dell'art. 111 Cost., che è rimedio limitato ai vizi di violazione di legge, con la conseguenza che il vizio di motivazione è in tale sede denunziabile soltanto nei casi in cui si deduca la mancanza assoluta di motivazione ovvero un vizio di contraddittorietà della stessa così grave da non consentire di individuare le effettive ragioni poste dal giudice a base della decisione impugnata (Cass. n. 10972 del 2009; Cass. 26426 del 2008; Cass. n. 24985 del 2006). Nel caso che occupa la commissione tributaria centrale ha motivato in ordine alla ritenuta idoneità, sotto il profilo motivazionale, dell'avviso di accertamento, avendo rilevato che lo stesso conteneva la dettagliata descrizione dei beni e gli elementi di fatto) intrinseci ai beni stessi posti a fondamento della relativa valutazione, quali gli m. spazi di manovra a servizio della clinica e zone a verde. Ed ha rilevato la commissione come gli elementi fattuali non potevano essere considerati come elementi meramente descrittivi bensì come dati che giustificavano la valutazione. Alla luce di un tanto non è dato di ritenere che la decisione impugnata manchi in modo assoluto di motivazione sì da non consentire di individuare le effettive ragioni poste dal giudice a base della decisione impugnata.
5. Il terzo motivo è infondato. Ciò in quanto questa Corte, con riguardo all'avviso di accertamento di maggior valore di cui al D.P.R. n. 637 del 1972, art. 26, comma 3, ha già affermato il principio secondo cui la sussistenza di una motivazione adeguata, cioè tale da delimitare l'ambito delle contestazioni dell'ufficio e mettere il contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa, ed il cui difetto impone al giudice tributario di dichiarare la nullità dell'avviso medesimo senza possibilità di statuire nel merito del rapporto, postula l'enunciazione dell'astratto criterio normativo in base al quale viene determinato il maggior valore, con le eventuali illustrazioni richieste dalla fattispecie, ovvero, in caso di utilizzazione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge, l'indicazione, ancorchè implicita, dell'insufficienza di questi ultimi, in relazione alle peculiarità della situazione concreta. Resta poi a carico dell'amministrazione, nel giudizio instaurato dal contribuente con ricorso contro l'avviso, di provare la sussistenza delle circostanze che giustificano, nell'ambito del parametro prescelto, il quantum accertato (rimanendo inibita l'allegazione di criteri diversi), mentre il contribuente stesso può dimostrare l'infondatezza della pretesa creditoria anche in base a criteri non utilizzati dall'ufficio (Cass. n. 27653 del 14/12/2005). Ne consegue che la mancata indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti descritti, nonchè del criterio seguito dall'Ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, pur con la descrizione dei beni e del valore complessivo attribuito sulla base delle caratteristiche estrinseche non determinava la nullità dell'avviso di accertamento e la pretesa dell'Ufficio avrebbe potuto essere dichiarata illegittima solo se in corso di causa l'Ufficio non avesse integrato la motivazione sulla base delle specifiche contestazioni svolte dalla contribuente.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019
Domande frequenti
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