Cassazione, sentenza n. 25489 del 10/10/2019

Sentenza n. 25489 del 10/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
25489
Data
10/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento IVA e IRAP, fondato sullo studio di settore e su indici di incoerenza relativi a produttività e incidenza dei costi, era stato confermato in appello con riduzione del 30% dei maggiori ricavi, nonostante la contabilità formalmente corretta e la congruità dichiarata. La Cassazione non riesamina il merito: rileva che i motivi cumulavano confusamente violazioni di legge e vizi motivazionali, senza collegarli in modo specifico alle fattispecie processuali invocate, e sollecitavano un nuovo esame degli atti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 130/1/2012, depositata il 5 marzo 2012, non notificata, la CTR della Campania accolse parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di A. S.r.l. avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva, invece, integralmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP per l'anno 2005, col quale l'Ufficio, in applicazione dello studio di settore riferibile all'impresa esercente l'attività d'installazione e posa in opera di infissi, rilevata l'incoerenza del coefficiente di produttività per addetto e dell'incidenza dei costi sui ricavi, aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni ed interessi, rettificando induttivamente i dati espressi nella dichiarazione riguardo ai maggiori importi dovuti relativamente al valore della produzione netta ed al volume di affari in relazione ai maggiori ricavi accertati.

La pronuncia della CTR, in parziale riforma della sentenza impugnata, pur ritenendo legittimo l'accertamento basato sui dati risultanti dall'applicazione dello studio di settore, ritenendo trattarsi di «soggetto congruo e con contabilità formalmente corretta» ed «eccessivo il valore dei maggiori ricavi accertati», li ridusse del 30%.

Avverso detta pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, nei quali cumula diversi ordini di censure.

L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, alla quale la difesa erariale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso.

La ricorrente ha altresì depositato memoria, chiedendo riunirsi il presente giudizio a quello recante il n. RG 6805/2013, pendente tra le stesse parti e chiamato all'odierna udienza, inerente all'accertamento relativo alla precedente annualità d'imposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600/1973; dell'art. 10 della l. n. 146/1998, dell'art. 3 della l. n. 549/1995; degli artt. 62 bis, 62 ter, 62 quater, 62 quinquies e 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993; degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 cod. civ.; dell'art. 116 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omesso esame di punto decisivo; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Parte ricorrente cumula le diverse censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e di carenza motivazionale e/o omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio, neppure individuando compiutamente quale sia la disposizione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. concretamente applicabile, ratione temporis, nel presente giudizio, muovendo dall'assunto che la sentenza impugnata avrebbe legittimato un accertamento basato unicamente sull'applicazione automatica dello studio di settore, non rapportato alla specifica realtà del contribuente.

2. Analoga rubrica è espressa da parte ricorrente nella formulazione del secondo motivo di ricorso, che, oltre a riprendere il primo motivo, richiama, a conferma della fondatezza di quanto esposto, la decisione di primo grado, segnatamente nella parte in cui la CTP, riguardo alla forza lavoro concretamente impiegata alle dipendenze della società nell'anno oggetto di contestazione, aveva escluso, sulla base dell'esito negativo d'ispezione INPS mirata all'individuazione di lavoratori "in nero", che la stessa potesse essere ipotizzabile ai soli fini tributari, sulla base di indici di incoerenza sviluppati dal programma telematico.

3. Va premesso che la trattazione congiunta dei ricorsi è sufficiente ad assicurarne decisioni coerenti, senza che necessiti la riunione dei relativi giudizi.

4. Ciò premesso, i motivi possono essere congiuntamente esaminati, il secondo ponendosi come ulteriore sviluppo e completamento del primo ed entrambi essendo stati dedotti dalla ricorrente mediante il cumulo di censure di ordine diverso.

5. Essi, in relazione ad una pluralità di profili, risultano entrambi inammissibili.

5.1. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono dunque una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative previste dal codice di rito.

Ne consegue, secondo quanto questa Corte ha più volte avuto modo di osservare (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2018, n. 25340; Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. sez. 3, 17 settembre 2013, n. 21165), che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, esigendo una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica alla sentenza impugnata che si risolva in un solo motivo, nel quale siano dedotti molteplici profili d'illegittimità della decisione impugnata tra loro confusi ed inestricabilmente combinati, non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie enucleate dal codice di rito, né comunque suscettibili di esame separato (argomentando a contrario da Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100).

5.2. Parte ricorrente ha sovrapposto, in modo confuso, i diversi ordini di censure, la prima delle quali, per pretesa violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sommariamente indicate, quand'anche possa dirsi capace di esame autonomo, si pone in maniera intrinsecamente contraddittoria con la stessa esposizione dei fatti di causa da parte ricorrente, che ammette che il previo contradditorio è stato regolarmente espletato e che lo stesso avviso di accertamento dà conto di quanto addotto dalla contribuente.

5.3. Ulteriore profilo d'inammissibilità, che investe entrambi i motivi, attiene alla sostanziale richiesta di riesame nel merito, della quale, nel pur surrettizio riferimento al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., tra le molte, Cass. sez. lav. 15 gennaio 2018, n. 745; Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. sez. 6- 5, ord. 7 aprile 2017, n. 9097), è indice incontrovertibile la reiterata istanza di «diretto esame degli atti del giudizio», a sua volta inammissibile, non essendo stato, in questa sede, denunciato un error in procedendo, rispetto al quale la Corte si pone invece come giudice del fatto processuale in relazione al quale è dedotto il vizio di attività nel quale, con riferimento al parametro normativo di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si assume in quel caso essere incorso il giudice dei merito.

6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, stante la partecipazione dell'Avvocatura dello Stato all'udienza di discussione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2019

Domande frequenti

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