Cassazione, sentenza n. 27098 del 23/10/2019
Sentenza n. 27098 del 23/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27098
- Data
- 23/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli accertamenti IRPEF e IVA riguardavano il maggior reddito derivante dall’affitto di un terreno agricolo per l’estrazione di materiali inerti, seguito dall’emissione delle relative cartelle; la CTR aveva accolto l’appello incidentale dell’Ufficio. In Cassazione la cooperativa invocava una scrittura di riduzione del canone, lo scomputo di somme destinate al ripristino del terreno e una diversa quantificazione del corrispettivo. La Corte ha dichiarato tutte le censure inammissibili per carente esposizione dei fatti e mancata trascrizione delle clausole contrattuali rilevanti, rigettando il ricorso e confermando la decisione impugnata.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Il processo trae origine dall'impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006 ai fini IRPEF ed IVA notificati alla (XXXXX) ed ai soci della medesima con riferimento al maggior reddito accertato per i suddetti anni in relazione a rapporto d'affitto di terreno agricolo intercorso con altra societa' per estrazione di materiali inerti.
Agli avvisi di accertamento e' seguita l'emissione delle relative cartelle, anch'esse oggetto di distinti ricorsi, poi riuniti.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Viterbo accoglieva parzialmente i ricorsi, accertando la percezione di un corrispettivo mensile di Euro 4.000,00, con proporzionale rettifica dei redditi dei soci secondo le rispettive partecipazioni.
Avverso detta sentenza proponevano appello principale la Cooperativa ed i soci ed appello incidentale l'Ufficio per la conferma integrale degli atti impositivi e degli atti di riscossione conseguentemente emessi.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 172/2/2012, depositata il 28 agosto 2012, non notificata, respinse gli appelli principali ed accolse l'appello incidentale dell'Ufficio.
Avverso detta sentenza la sola Cooperativa ha proposito ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia falsa ed erronea applicazione dell'articolo 2704 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata, nell'escludere l'opponibilita' al fisco della scrittura che avrebbe ridotto il canone locativo, pur dando atto della registrazione della stessa il 2 aprile 2007 – donde la ritenuta non riferibilita' della data certa in relazione agli anni oggetto dell'accertamento, 2004, 2005 e 2006 – ha, contrariamente alle risultanze processuali, affermato che la stessa risultava non autenticata nelle sottoscrizioni.
1.1. Il motivo e' inammissibile.
Di la' dalla promiscua formulazione di un duplice ordine di censure nell'unico motivo formalmente unico senza che ne sia consentito l'esame separato e dal fatto che, in relazione alla formulazione della censura di violazione di norma di diritto, il motivo sembra piuttosto prospettare un errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa l'impugnata pronuncia, il motivo risulta comunque carente nell'esposizione dei fatti di causa, atteso che non riporta neppure la data in cui le sottoscrizioni delle parti sarebbero state autenticate, donde l'insuscettibilita' di trarre dalla formulazione della censura un risultato utile ai fini della sostenuta riferibilita' della scrittura medesima agli anni d'imposta oggetto di accertamento.
2. Ugualmente e' inammissibile il secondo motivo, con il quale parte ricorrente denuncia falsa ed erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 67, comma 1, lettera c) contestualmente in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, con riferimento alla previsione della quota di Euro 0,243 al mc come parte del corrispettivo convenuto, laddove, secondo parte ricorrente, detta quota doveva essere scomputata dal corrispettivo dell'affitto, perche' finalizzata al ripristino del terreno agricolo.
2.1. E' decisivo in proposito osservare come il motivo si riveli assolutamente carente sotto il profilo dell'autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto della relativa scrittura (cfr., piu' di recente, Cass. sez. 3, ord. 8 marzo 2019, n. 6735), neppure essendo stata la decisione impugnata censurata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale.
3. Infine, con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta travisamento di fatto decisivo per la controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla circostanza che l'importo contrattualmente stabilito doveva ritenersi previsto a titolo provvisionale, salvo misurazione in contraddittorio, per cui si sarebbe dovuto tenere conto di uno scarto del 25-30%.
Il motivo e' anch'esso inammissibile alla stregua delle medesime considerazioni esposte nella disamina del motivo che precede, stante la mancata trascrizione delle clausole contrattuali e la conseguente non intelligibilita' della censura espressa peraltro soltanto in relazione al preteso vizio motivazionale.
4. Il ricorso va pertanto rigettato.
5. Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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