Cassazione, sentenza n. 27800 del 30/10/2019

Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere avviso di accertamento - Motivazione - Necessità di indicare le fonti di prova - Esclusione - Fondamento.

Tipologia
Sentenza
Numero
27800
Data
30/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Commissione regionale aveva annullato un accertamento IVA, IRES e IRAP perché il processo verbale di constatazione non era stato prodotto neppure in giudizio, impedendole di confrontarlo con l’atto impositivo. La Corte ha precisato che l’avviso è adeguatamente motivato quando consente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e richiama un PVC già notificato o consegnato al contribuente. L’Amministrazione non deve inserirvi anche le fonti di prova o sintetizzarne il contenuto; accolto il primo motivo dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La contribuente societa' (XXXXX) srl in amministrazione giudiziaria ed operante nel settore edile delle costruzioni generali era destinataria di verifica fiscale cui seguiva notifica di avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006 con recupero a tassazione di somme IVA, IRES e IRAP per oltre 780 mila Euro, cui si aggiungevano interessi e sanzioni irrogate per oltre 727 mila Euro.

Esperiva ricorso sollevando plurimi vizi procedimentali e sostanziali avverso gli atti di verifica ed i provvedimenti impositivi. Segnatamente, per quanto interessa in questa sede, evidenziava che il processo verbale di constatazione non fosse stato reso disponibile in uno con l'avviso di accertamento.

La CTP rigettava tutte le doglianze, avallando l'operato dell'Amministrazione finanziaria. Interponeva appello la contribuente che veniva accolto sul pregiudiziale motivo che non fosse stato esibito, nemmeno in giudizio, il PVC, impedendo cosi' alla CTR di valutarne la coerenza con l'avviso di accertamento.

Ricorre per cassazione l'Agenzia affidandosi a quattro motivi, cui controdeduce la contribuente.

RAGIONI DELLE DECISIONE

0. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di tardivita' del ricorso per cassazione opposta dalla parte contribuente a pag. 17 e ss del controricorso, affermando di aver notificato copia della sentenza di secondo grado all'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Salerno che era costituito in giudizio in secondo grado, producendo ricevuta oltre ad attestazione della CTR che non e' stato richiesto il fascicolo d'ufficio dalla Suprema Corte e che quindi la sentenza di secondo grado "deve ritenersi passata in giudicato".

0.1. Dall'esame della documentazione emerge che la sentenza sia stata presentata a mani presso l'Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania front-office. Non possono condividersi le argomentazioni della parte contribuente ove desume dall'unitarieta' del sistema di protocollo l'identita' dell'Ufficio di Vallo della Lucania front office con l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Salerno che nel capoluogo provinciale ha la sua sede. La notifica all'organo periferico si perfeziona infatti presso la sede di quell'organo, dove ha sede il soggetto legittimato processualmente, nel caso di specie, il Direttore provinciale. Non possono valere a far decorrere il termine breve consegna o notifiche presso sportelli locali o recapiti. In questo senso e' la giurisprudenza della sezione che consente l'alternativita' della notifica alla sede centrale dell'Agenzia ovvero all'Ufficio provinciale competente a partire da Cass. S.U. n. 3118/06, n. 441/15 che specificamente si riferisce alla sede dell'Ufficio periferico.

0.2. Non puo' tenersi in considerazione neppure la nota della segreteria della" CTR che dichiara non esser stato chiesto il fascicolo d'ufficio dalla Suprema Corte, desumendosi il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, tale valutazione spettando solo a questa Corte, potendo il funzionario della CTR unicamente certificare il passaggio in giudicato di una sentenza apponendovi in calce la specifica dichiarazione nei casi previsti dalla legge.

Respinta l'eccezione di tardivita' dell'impugnazione, si possono esaminare i motivi di gravame.

1. Con il primo motivo si contesta violazione articolo 2697 c.c., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 56 e dei principi generali in materia della prova nel processo tributario in parametro all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella sostanza, si critica la sentenza impugnata per non aver considerato che l'Amministrazione finanziaria e' attore sostanziale nel processo tributario, affrancata dalla produzione degli atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, tra cui rientra anche il processo verbale di constatazione – PVC.

1.1. Ed invero in piu' occasioni si e' affermato che secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'avviso di accertamento, costituente l'atto con il quale l'Amministrazione esercita la propria pretesa tributaria nei confronti del contribuente, soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 56 ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur". Tale atto deve ritenersi, pertanto, correttamente motivato – anche nel regime di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 7 – ove esso faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria non e' tenuta affatto ad includere nell'avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, ne' a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. 6232/03; 7360/11; altresi' cfr. Cass. V, 26472/14; ed ancora Cass. VI – 5 n. 9008/17).

Il motivo e' pertanto fondato e va accolto.

2. Con il secondo motivo si contesta violazione dell'articolo 112 c.p.c. in parametro all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza per non aver pronunciato sull'eccezione dell'Agenzia per cui la parte contribuente era gia' in possesso del PVC, comunque riprodotto nei tratti fondamentali dell'avviso di accertamento. Il motivo si profila autosufficiente per essere stato riportato lo stralcio dell'atto processuale da cui si desume la consistenza della censura e la sua puntuale rappresentazione (pag. 12 ricorso).

2.1 L'operato della CTR non e' comunque omissione di pronuncia, ove si pensi che la CTR limita la sua cognizione alla circostanza di non avere essa, CTR, il PVC nella propria disponibilita', ritenendo di dover arrestare a quel punto la propria ad esaminare gli ulteriori profili di gravame. In questo senso il motivo pio' essere assorbito nel precedente.

3. Con il terzo motivo si afferma violazione degli articoli 2697 c.c. e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53 in parametro all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver fatto gravare sull'Ufficio l'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa, pur in assenza di una precisa doglianza del contribuente appellante sul punto.

Anche questo motivo di ricorso puo' ritenersi assorbito nel precedente.

4. In fine, con il quarto motivo si lamenta violazione Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 1, in parametro all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiche' ove la CTR avesse ritenuto necessario esaminare il PVC, avrebbe dovuto disporne l'acquisizione come documento, anche in secondo grado, senza travolgere per questo solo fatto tutti gli atti. Anche questo motivo pubritenersi assorbito nell'accoglimento del primo.

Il ricorso e' quindi fondato per le ragioni attinte dal primo motivo di gravame, restando assorbiti in quello tutti gli ulteriori motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.