Cassazione, sentenza n. 30359 del 21/11/2019
Sentenza n. 30359 del 21/11/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 30359
- Data
- 21/11/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Le cartelle derivavano dalla rettifica fiscale di una compravendita immobiliare nella quale i contribuenti rivendicavano il rapporto pertinenziale tra fabbricato e terreno; durante il giudizio essi hanno aderito alla definizione agevolata del carico. Dopo la sospensione disposta per verificare l’esito della procedura, è stata documentata l’ammissione e il pagamento tempestivo e integrale delle somme dovute. La Cassazione ha ravvisato nell’adesione, accompagnata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, un’inequivoca rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese.
Testo della pronuncia
Con riguardo alle cartelle di pagamento notificate a V.P. e N.C.F., a seguito di avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla compravendita di un fabbricato e di un terreno siti nel Comune di (—), beni rispetto ai quali i contribuenti assumevano la sussistenza di un rapporto di pertinenzialità, gli odierni ricorrenti hanno proposto quattro motivi di ricorso avverso la sentenza n. 671/14/11 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, deducendo l'omessa ed errata valutazione delle prove circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la violazione e falsa applicazione dell'art. 817 c.c., e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la contraddittorietà e illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ed infine l'insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
I ricorrenti hanno presentato istanza del 13 ottobre 2017 con richiesta di sospensione del giudizio del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, istanza che la Corte, con ordinanza del 16 novembre 2017, ha accolto, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016, (v. Cass. n. 16023/2017, n. 14732/2017).
L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva riservandosi di partecipare alla udienza di discussione orale (art. 370 c.p.c., comma 1).
I ricorrenti hanno depositato documentazione e chiesto con memoria la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'intervenuto tempestivo ed integrale pagamento, in forma rateizzata, della somma dovuta, giusta comunicazione di Equitalia sud s.p.a., per la definizione agevolata del carico fiscale oggetto di causa, avendo presentato la relativa dichiarazione di adesione con impegno a rinunciare al giudizio pendente.
Motivi della decisione
Dalla documentazione allegata alla sopra detta memoria emerge che parte ricorrente è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione ed ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass. n. 31021/2018; n. 2939/2017).
Si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), poichè la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass. n. 20967/2019; n. 29394/2017).
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3), e alcunchè va disposto in ordine all'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, parchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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