Cassazione, sentenza n. 1302 del 22/01/2020

Sentenza n. 1302 del 22/01/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
1302
Data
22/01/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite traeva origine da un accertamento per IVA, IRPEG e IRAP contenente sei rilievi, alcuni dei quali erano stati annullati dalla CTR; contro tale decisione erano stati proposti ricorso principale della società e ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. La contribuente ha successivamente comprovato la tempestiva domanda di definizione agevolata e il pagamento dovuto, senza che risultasse notificato un diniego dell’Amministrazione entro il termine indicato. La Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, con assorbimento del ricorso incidentale e senza statuizione sulle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

A seguito di processo verbale di constatazione del (OMISSIS) del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di (OMISSIS) l'Agenzia delle Entrate notificava a N. S.p.A. avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2002, con il quale effettuava sei rilievi, accertando maggiori imposte Iva, Irpeg ed Irap. I rilievi di cui al processo verbale di constatazione recepiti nell'atto impositivo riguardavano: 1) l'omessa fatturazione in vendita derivante da rettifiche inventariali di segno negativo per Euro 34.625,55; 2) l'omessa fatturazione in acquisto derivante da rettifiche inventariali di segno positivo per Euro 24.395,75; 3) l'indebita deduzione di costi per provvigioni, in difetto del requisito della competenza, per la somma di Euro 402.758,42; 4) l'indebita deduzione di costi di pubblicità, in difetto del requisito della competenza, per l'importo di Euro 23.444,28; 5) l'omessa variazione in aumento, ai soli fini IRAP, dell'imponibile corrispondente ad oneri finanziari, per la somma di Euro 2.866.037,65; 6) l'insufficiente esecuzione e versamento di ritenute sugli interessi derivanti da obbligazioni emesse, con conseguente maggior debito di Euro 37.381,00.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che lo rigettava con sentenza n. 18 del 2009.

La contribuente proponeva quindi appello alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 86/34/2010, depositata il 17.12.2010, annullando i rilievi n. 2, 3 e 6, confermando nel resto.

Contro la sentenza di appello N. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, con il quale ha spiegato altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

La società N. S.p.A. resiste a sua volta con controricorso all'avverso ricorso incidentale, formulando nuova istanza di rinvio al fine di riunire il presente giudizio, già riunito al n. RG 14553/2012, ad altro ricorso pendente tra le stesse parti, recante il n. RG 7866/2017.

Motivi della decisione

1. Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo la ricorrente comprovato, con la documentazione allegata alla memoria depositata in atti, il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96, avendo presentato la relativa domanda nei termini ed avendo effettuato, come da ricevuta di versamento allegata, il pagamento di quanto dovuto, non risultando notificato da parte dell'Amministrazione finanziaria diniego della definizione agevolata della lite entro il termine del 31 luglio 2018, ciò comportando altresì l'assorbimento del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate.

2. Nulla va statuito in ordine alle spese, atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

3. Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14872).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 comma 10, come convertito nella L. n. 96 del 2017.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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