Cassazione, sentenza n. 2620 del 05/02/2020
Sentenza n. 2620 del 05/02/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2620
- Data
- 05/02/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava la rettifica del valore di un terreno industriale ceduto da un Comune, ai fini dell’imposta di registro; la CTR aveva ritenuto congruo il prezzo dichiarato, valorizzando la precedente espropriazione, l’assenza di finalità lucrative e la destinazione a edilizia convenzionata. In cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la società coobbligata aveva definito la controversia e versato quanto previsto. Senza pronunciarsi sul merito della valutazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato le spese.
Testo della pronuncia
1. Il Comune di Legnago impugnava l'avviso di liquidazione e rettifica di imposta di registro notificato dall'agenzia delle entrate in relazione all'atto di compravendita di un terreno a destinazione industriale ceduto dal Comune stesso alla società T. S.r.l. in data 3 giugno 2003. Il prezzo di vendita della cessione era stato fissato in Euro 303.533,12 e l'Ufficio, procedendo alla rettifica, aveva indicato il valore dell'area in Euro 736.912,00 sulla base della tabella allegata al Comune di Legnano Delib. consiliare 5 ottobre 2004 relativa alla stima del valore di mercato unitario medio delle zone fabbricabili determinato ai fini Ici. La commissione tributaria provinciale di Verona rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Legnago, la commissione tributaria provinciale del Veneto, sezione staccata di Verona, lo accoglieva sul rilievo che il terreno oggetto dell'atto di compravendita era stato precedentemente espropriato dal Comune al fine della realizzazione di insediamenti destinati ad attività artigianali ed industriali. Nel successivo atto di cessione l'ente locale non si era prefisso scopi lucrativi poichè, per una questione di politica sociale del territorio, non avrebbe potuto applicare i prezzi che si riscontrano nelle normali compravendite tra privati. Il valore indicato in atto si doveva, dunque, ritenere congruo perchè si doveva considerare che il terreno era stato rivenduto a prezzi inferiori rispetto al valore venale in comune commercio in considerazione del fatto che esso era destinato alla realizzazione di programmi di edilizia convenzionata.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato a due motivi. Il Comune di Legnago si è costituito in giudizio con controricorso.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che, con nota del 21 novembre 2019, l'agenzia delle entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante il fatto che la società coobbligata ha presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 ed ha pagato quanto previsto.
Il procedimento va, perciò, dichiarato estinto con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020
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