Cassazione, sentenza n. 15717 del 23/07/2020
Sentenza n. 15717 del 23/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15717
- Data
- 23/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava la maggiore rendita attribuita dall’ufficio rispetto a quella proposta mediante DOCFA, lamentando carenze motivazionali, produzione documentale tardiva e mancata prova della stima. La Cassazione ha ritenuto sufficiente l’indicazione dei dati oggettivi e della rendita quando l’ufficio non modifica i fatti dichiarati, ma compie una diversa valutazione tecnica; ha inoltre confermato l’ammissibilità in appello dei nuovi documenti posti a sostegno di mere difese. Escluse anche le ulteriori censure di fatto e probatorie, il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1.- La s.r.l. (XXXXX) impugna l'avviso di rettifica della rendita catastale, determinata in Euro 70.103,00, a fronte di quella proposta dalla societa' stessa con la procedura DOCFA pari ad di Euro 40.092,00. La CTP di Isernia respinge il ricorso. La societa' propone appello e la CTR del Molise, con sentenza depositata in 26.3.2014, conferma la sentenza impugnata.
La CTR respinge l'appello richiamando il principio secondo cui "l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento e' soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati". Aggiunge inoltre che in appello l'ufficio ha prodotto nuovi documenti che attestano la correttezza del suo operato e cioe' una DOCFA presentata dalla stessa societa', con la quale nell'accatastare un immobile retrostante con le stesse caratteristiche, la contribuente indica la stessa rendita ritenuta congrua dall'ufficio, con cio' dimostrando di condividerne o accertare l'operato; il giudice d'appello si pronuncia inoltre su una questione specifica dedotta dalla contribuente e cioe' la esistenza ed incidenza, ai fini del classamento, di una scala mobile, condividendo la prospettazione dell'ufficio e cioe' che si tratta di opera incorporata all'immobile stesso.
2.- Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la societa' affidandosi a cinque motivi. Si costituisce con controricorso la Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, della L. n. 241 del 1990, articolo 3, del R.Decreto Legge n. 652 del 1939, articolo 10 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 8. Pur concordando col principio di diritto richiamato dalla CTR, la societa' sostiene che il suo caso e' diverso, in quanto non emerge alcun elemento di fatto dal quale desumere l'iter logico seguito dall'ufficio nella diversa valutazione dei beni, mancando nel fascicolo la stima e non essendo indicati gli immobili per la valutazione comparativa. Deduce in particolare che l'UTE ha attribuito un valore unico per fabbricato e area di sedime, mentre la societa' aveva proposto valori distinti e non era chiaro se aveva valutato la scala mobile.
Il motivo e' infondato.
Il giudice d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte ed in particolare del principio secondo il quale "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal Decreto Legge n. 16 del 1993, articolo 2, conv. in L. n. 75 del 1993 e del Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non gia' della legittimita', ma dell'attendibilita' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bonta' delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass. 17971/2018). Il giudice d'appello ha inoltre correttamente applicato il principio piu' volte affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuita', secondo il quale "qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso e' soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piu' approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (Cass. 31809/2018; cfr. anche Cass. 30166/2019).
Nella fattispecie, l'ufficio ha soltanto attribuito una diversa e piu' alta rendita, diversamente valutando gli elementi di fatto gia' indicati dal contribuente. Quanto al resto, sulle questioni di merito quali la natura della scala mobile, la CTR ha reso un giudizio in fatto di cui in questa sede non si puo' sollecitare la revisione.
4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 57 e 58, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perche' la CTR ha dato ingresso a documenti nuovi che nella prospettazione della parte- introducono un nuovo tema di indagine e a supporto di eccezioni ormai precluse. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'articolo 111 Cost., dell'articolo 118 disp. att., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 e dell'articolo 132 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perche' la CTR avrebbe reso una motivazione perplessa o comunque apparente. Quest'ultimo vizio e' fatto valere sotto due profili: quale conseguenza del motivo sub 2) perche' la CTR avrebbe fondato la decisione su un fatto illegittimamente introdotto per la prima volta in appello; inoltre perche' avrebbe omesso di motivare specificamente sulla questione oggetto di causa, assumendo una decisione su una controversia diversa da quella che si e' formata e cristallizzata in base al ricorso del contribuente.
I motivi si esaminano congiuntamente e sono entrambi infondati.
L'Agenzia ha depositato in appello documenti nuovi a supporto di mere difese e cioe' documenti che attestano che la stessa societa' nell'eseguire una (successiva) DOCFA per una seconda struttura retrostante con le stesse caratteristiche ha proposto una stima in linea con quella dell'ufficio, nonche' altra documentazione comparativa con immobili in Macchia di Isernia; quest'ultima documentazione non e' peraltro posta a fondamento della decisione del giudice d'appello.
Non si tratta quindi di un ampliamento del thema decidendum ma soltanto di una illustrazione della stessa linea difensiva di primo grado sulla congruita' della stima, e, quanto al resto, il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018). Di conseguenza non sussiste neppure il dedotto vizio di motivazione perche' il giudice d'appello ha pronunciato esattamente sul thema decidendum prospettato dalla parte.
5.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5), l'omesso esame di fatto decisivo. La parte deduce che non e' stato preso in considerazione un fatto decisivo e cioe' le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, ponendole in relazione all'altro fabbricato della societa' assunto come similare.
Il motivo e' inammissibile.
Si tratta di censure in punto di fatto che non possono essere proposte in questa sede e comunque non si dimostra la decisivita' del fatto, a fronte di una motivazione fondata su una pluralita' di ragioni, ne' la sua specifica prospettazione in grado di appello.
6.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'articolo 2697 c.c. e dell'articolo 115 c.p.c. in relazione al R.Decreto Legge n. 652 del 1939, articolo 10, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articoli 8 e 30. Secondo la ricorrente sarebbe stato violato il principio dell'onere della prova perche' l'Ufficio non avrebbe fornito gli elementi in virtu' dei quali ha eseguito la diversa stima. Il vizio consisterebbe dunque nella conferma del provvedimento impugnato senza verificare se l'ufficio abbia adempiuto al proprio onere di provare la pretesa tributaria e senza alcun controllo critico sulla correttezza e sulla coerenza logica e giuridica degli elementi addotti dall'ufficio.
Il motivo e' infondato.
Si ripropongono con questo motivo le critiche prospettate nei motivi precedenti, trascurando di considerare che il classamento e l'attribuzione di rendita non promana da una iniziativa dell'ufficio bensi' da una DOCFA presentata dal contribuente (Cass. n. 30166/2019).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
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