Cassazione, ordinanza n. 16371 del 30/07/2020

Accertamento - Verifica holding - Consolidato - Perdite.

Tipologia
Sentenza
Numero
16371
Data
30/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento, originato da una verifica sul consolidato nazionale di una holding, aveva ridotto la perdita dichiarata da una partecipata aumentando la quota indeducibile degli interessi secondo le disposizioni sulla capitalizzazione sottile. L’Ufficio equiparava alle perdite reintegrate entro due anni anche quelle non più esposte in bilancio, presumendole definitivamente assorbite. La Cassazione ha escluso tale equiparazione: l’indeducibilità costituisce un’eccezione riferita alle modalità di reintegrazione espressamente indicate dalla norma e non è estensibile analogicamente. Ha quindi giudicato corretta l’interpretazione restrittiva della CTR, rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese.

Massima

La capitalizzazione sottile o Thin cap, ove soci qualificati prestano ad interesse il denaro necessario al funzionamento dell'impresa, che resta sottocapitalizzata rispetto al proprio oggetto sociale, consiste in una condotta abusiva quando si deve tenere conto delle perdite subite. Infatti, costituisce eccezione l'indeducibilita' delle perdite che vengono integrate entro i due anni (articolo 98, comma III, let. e) DPR n. 917/1986) poiché, in tal caso, il legislatore ritiene che tale rapida trasformazione o assorbimento, sia indice di mera apparenza, con la realtà di una perdita fittizia esposta solo per consentire una deduzione. Questa eccezione non può subire analogia equiparando alle perdite reintegrate entro i due anni in modo tracciabile e con accantonamento di utili, anche le perdite che non appaiono più in bilancio, ritenendole presuntivamente assorbite in via definitiva e ciò costituisce una interpretazione analogica vietata per le norme eccezionali.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento notificato il 6 novembre 2008 alla (——) spa (poi incorporata nell'odierna controricorrente (——) spa) veniva ridotta la perdita di esercizio dichiarata per il 2004 e, conseguentemente ripresa a tassazione la somma derivante dal maggior utile accertato.

Il provvedimento impositivo trovava origine nella verifica sulla holding Radicifin spa svolta tra il 15 novembre ed il 20 dicembre 2007, specificamente sull'adempimento delle disposizioni sul consolidato nazionale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articoli 117 e 129.

Nel particolare, l'incrocio dei dati aveva condotto l'Ufficio a rilevare un'errata quantificazione del pro rata patrimoniale Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 cit., ex articoli 97 e 98, con conseguente aumento della quota di indeducibilita' degli interessi. La riduzione della perdita della partecipata si rifletteva sul consolidato.

Avverso l'avviso di accertamento proponeva ricorso la contribuente, trovando ragione in primo grado, poi confermato in appello, principalmente sull'argomento di stretta interpretazione della disposizione normativa che individua i casi in cui le perdite pregresse non si possono portare in deduzione.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo di gravame, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

In prossimita' dell'udienza la parte privata ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Viene proposto unico motivo di ricorso.

1. Con l'unico motivo si prospetta il vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articoli 97 e 98, nel particolare censurando che la CTR abbia adottato un'interpretazione meramente letterale delle disposizioni, tale da tradirne lo spirito teso ad evitare che possano essere portate a deduzione delle perdite "provvisorie", sicche' non si considerano le perdite che siano state ripianate entro l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello in cui si sono verificate, con ricostituzione del patrimonio meditante accantonamento di utili o conferimenti in danaro o natura. A tale eventualita' l'Ufficio equipara la mancata esposizione in bilancio della perdita, dando significato univoco a tale circostanza: se la perdita non appare (piu') in bilancio, deve ritenersi assorbita.

Questa Corte ha gia' ritenuta abusiva la condotta della "capitalizzazione sottile" o "thin cap", ove soci qualificati prestano ad interesse il denaro necessario al funzionamento dell'impresa, che resta sottocapitalizzata rispetto al proprio oggetto sociale ed in questo modo la' deduzione degli interessi passivi sul prestito porta ad ulteriore vantaggio fiscale, oltre alla minor immobilizzazione di capitale (cfr. Cass. VI – 5 n. 26489/2013; Cass. V, n. 21791/18). Peraltro, qui il tema del decidere e' diverso ed attiene all'interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 98, comma 3, lettera e), nel testo vigente all'epoca dei fatti, ove per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato, si deve tener conto, tra l'altro, "delle perdite subite in misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostruzione del patrimonio netto meditante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura".

2. Occorre ricordare che nel nostro ordinamento, sia per i profili di diritto commerciale, sia per i profili di diritto tributario che qui specificamente interessano, la regola generale sia quella della deducibilita' delle perdite (articolo 12 preleggi); costituisce quindi eccezione l'indeducibilita' delle perdite che vengano integrate entro i due anni (articolo 14 preleggi), poiche' il legislatore ritiene che tale rapida trasformazione o assorbimento sia indice di mera apparenza senza realta', di una perdita fittizia, esposta solo per consentire una deduzione; questa eccezione non puo' subire analogia equiparando alle perdite reintegrate entro due anni in modo "tracciabile" ed espressamente descritto dalla norma (cioe' con accantonamento utili, esecuzione conferimenti in danaro o natura) anche le perdite che non appaiono piu' in bilancio, ritenendole presuntivamente assorbite in via definitiva. Si tratta di interpretazione analogica vietata per le norme eccezionali (articolo 14 preleggi).

La CTR ha quindi fatto buon governo dei principi ermeneutici in tema di norme eccezionali, mantenendone la stretta applicazione ed aderenza al teso.

Il ricorso e' dunque infondato e dev'essere rigettato.

Le spese possono essere compensate attesa la particolarita' del caso ed in assenza di precedenti specifici in materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa integralmente fra le parti le spese per tutti i gradi di giudizio.

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