Cassazione, sentenza n. 16468 del 31/07/2020
Sentenza n. 16468 del 31/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16468
- Data
- 31/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La parte ricorrente sosteneva che tre compravendite di immobili statali fossero esenti da ogni imposta indiretta in quanto comprese nella politica di dismissione del patrimonio pubblico, senza le limitazioni soggettive previste per i beni comunali. La Cassazione stabilisce invece che l’estensione dell’esenzione alle alienazioni statali opera con gli stessi limiti relativi ai beneficiari indicati dalla disciplina richiamata; le norme agevolative, avendo carattere derogatorio, non possono applicarsi a soggetti non contemplati. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Con l'unico motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 11 quinquies, e alla L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 275, in relazioni all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Deduce che i tre atti di compravendita in questione si inseriscono nell'ambito della politica di dismissione dei beni immobili di proprieta' dello Stato iniziata con il Decreto Legislativo n. 300 del 1999, e regolamentata dalla successiva L. n. 311 del 2004. In applicazione di quanto disposto dalla L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 275, i suddetti trasferimenti devono considerarsi esenti da ogni imposta indiretta, trattandosi di dismissione di beni dello Stato mentre la limitazione riferita ai destinatari vale solo se la vendita e' attuata dai Comuni.
Il motivo e' infondato.
Il Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 11 quinquies, prevede che "L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con D.Dirig. Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalita' di cui al Decreto Legge 24 dicembre 2002, n. 282, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 27, commi 13, 13-bis e 13-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni". Il successivo comma 3, prevede che "Agli atti di alienazione di cui al presente art., comma 1, o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato si applicano le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 275,".
A sua volta l'articolo 1 comma 275, prevede che "Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprieta' dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o societa' di cartolarizzazione, associazioni riconosciute sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche'' da ogni altro tributo o diritto".
Il dettato normativo e' chiaro: esso estende l'esenzione di imposta gia' prevista per i negozi riguardanti i beni di proprieta' dei Comuni, anche alle alienazioni del patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato, cosi' come essa e' prevista dalla norma in questione e quindi anche con le stesse limitazioni relative al novero dei soggetti giuridici in cui favore sono stipulati gli atti. Le norme che prevedono esenzione di imposta o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali e, pertanto, non si possono estendere anche a soggetti non contemplati dalla norma quali beneficiari di dette esenzioni (cfr. Cass. 31333/2019; Cass. 24297/2019; Cass. 23833/2017).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
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