Cassazione, sentenza n. 16624 del 04/08/2020
Sentenza n. 16624 del 04/08/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16624
- Data
- 04/08/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva spedito merci soggette ad accisa, già assolta, senza il documento di accompagnamento semplificato, sostenendo la natura meramente formale dell’omissione e il possesso di documentazione commerciale alternativa. La Corte ha giudicato inammissibile quest’ultima allegazione perché il ricorso non indicava produzione, ubicazione e contenuto dei documenti, e ha escluso che l’irregolarità fosse meramente formale: l’adempimento serve ai controlli e la sua omissione resta espressamente sanzionata anche quando siano provate la provenienza lecita e l’assoluzione dell’accisa. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
A seguito di un p.v.c. del 19.5.2008, l'Ufficio delle Dogane di Forli' irrogo' a (—) s.r.l. sanzioni amministrative con atto n. (—), per aver provveduto ad alcune spedizione di merci soggette ad accisa, peraltro assolta, sia intra-UE che extra-UE (rispettivamente, Malta e Bosnia), ma senza l'emissione del prescritto documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.) di cui al Reg. CEE n. 3649/92. Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Forli' lo accolse con sentenza n. 200/2/10, rilevando come, essendo stata gia' versata la relativa imposta, l'inosservanza contestata assumeva rilievo meramente formale. Al contrario, la C.T.R. dell'Emilia-Romagna, adita dall'Ufficio, ne accolse l'appello con sentenza del 15.1.2015, rilevando come la contestata violazione, incidendo sulle possibilita' di controllo dell'Ufficio nella circolazione di prodotti sensibili, assumeva invece carattere sostanziale, cio' giustificando l'irrogazione della sanzione.
(—) s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con l'unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 10, comma 3, nonche' del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente sostiene l'erroneita' della decisione impugnata laddove la C.T.R. ha escluso la valenza meramente formale della violazione in discorso, tanto piu' che sia la normativa comunitaria (Reg. CEE n. 3649/92, articolo 2, comma 2), sia quella interna ( Decreto Ministeriale n. 210 del 1996, articolo 9, comma 1), consentono di assolvere l'onere in discorso, in alternativa all'emissione del D.A.S., anche con l'utilizzo di un documento commerciale (fatture, bolle di consegna, lettere di vettura, ecc.), purche' riportanti le medesime indicazioni previste per lo stesso D.A.S.; nella specie, aggiunge la ricorrente, essa era in possesso della documentazione CMR.
2.1 – Il ricorso e' in parte inammissibile, in parte infondato.
Il Reg. CEE n. 3649/92 ha istituito l'obbligo della persona responsabile della circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa, gia' immessi in consumo in uno Stato membro, di redigere un documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.), a fini di controllo, secondo il modello allegato, ovvero (articolo 2, comma 2), mediante altro documento commerciale (fattura, bolla, ecc.), purche' riportante gli stessi dati di cui al detto modello. Tale disciplina e' confermata dal Decreto Ministeriale n. 210 del 1996, articolo 9, il cui comma 1 cosi' recita: "La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'articolo 12 del testo unico, e dell'alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Semplificato", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAS", di cui al Reg. (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Esso puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo". Infine, con specifico riferimento alla casistica che qui interessa (birra), il Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA), articolo 49, commi 1 e 2, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che "1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. 2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico".
2.2 – Ora, nel caso di specie, con un primo profilo di censura, la ricorrente lamenta il fatto che la stessa normativa prima richiamata non prevede che la redazione del D.A.S. debba essere indefettibile, essendo consentito al responsabile della circolazione del prodotto di munirsi anche di altra documentazione commerciale, purche' riportante gli stessi dati richiesti dal modello allegato al Reg. citato.
Tuttavia, la ricorrente, pur assumendo di essere in possesso di idonea documentazione ("documentazione CMR", p. 8 del ricorso), non spiega anzitutto se essa sia mai stata prodotta in giudizio e dove sia rinvenibile, omettendo comunque di riportarne il contenuto, anche al fine di consentire a questa Corte di valutare, gia' dalla mera lettura del ricorso, se la questione possa dirsi rilevante ai fini dell'impugnazione. La censura, dunque, e' stata formulata in violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 ed e' pertanto inammissibile.
2.3 – L'ulteriore profilo del mezzo e' invece infondato.
Si assume, infatti, che non puo' essere irrogata una sanzione quando – come nella specie – la violazione contestata assuma carattere meramente formale, senza che possa configurarsi danno per il Fisco, e cio' in forza della previsione della L. n. 212 del 2000, articolo 10, comma 3, nonche' del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis.
In proposito, a parte le condivisibili considerazioni della C.T.R. sul carattere strumentale dell'adempimento richiesto, finalizzato ad agevolare i controlli, e' lo stesso impianto normativo a sanzionare esattamente e specificamente la mancata emissione di un documento di accompagnamento della merce soggetta ad accisa (si tratti del D.A.S. o di altro idoneo documento commerciale); la mancanza del documento, anzi, determina la presunzione di provenienza illecita, evidentemente superabile mediante prova contraria (v. Cass. n. 24904/2013). Anche nel caso in cui detta prova fosse fornita, peraltro, e sempre che l'accisa fosse stata assolta (come pure pare essere avvenuto nel caso che occupa), il comportamento resterebbe comunque sanzionabile, come espressamente previsto, per detta specifica ipotesi, dall'articolo 49, comma 2, TUA.
Insomma, posto che la mancata emissione di idoneo documento concreta la fattispecie sanzionata ex lege, affermarne il rilievo meramente formale (ed invocare, quindi, la normativa in rubrica, specialmente l'articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente) equivarrebbe a ritenere detta norma nella sostanza mai applicabile, il che costituisce, evidentemente, una conclusione tanto paradossale quanto impossibile da seguire, giacche' l'illecito amministrativo in discorso costituisce – per richiamare un concetto penalistico – un illecito "di pericolo".
3.1 – Il ricorso e' dunque rigettato. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), puo' darsi atto dell'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 1.415,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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