Cassazione, sentenza n. 19935 del 23/09/2020
Sentenza n. 19935 del 23/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19935
- Data
- 23/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società a partecipazione pubblica contestava il recupero delle imposte non versate grazie alla moratoria fiscale dichiarata aiuto di Stato incompatibile, sostenendo che il beneficio fosse stato restituito al settore pubblico mediante dividendi versati all’ente locale azionista. La Cassazione ha escluso ogni equivalenza: il recupero deve colpire l’impresa che ha fruito dell’esenzione, poiché la distribuzione degli utili costituisce una distinta scelta societaria e non restituisce i tributi allo Stato. Ritenuta manifestamente infondata anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la società alle spese.
Testo della pronuncia
La Commissione delle Comunita' Europee con decisione del 5 giugno 2002 n. 2003/193/CE dichiarava aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 70 e dal Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 66, comma 14, convertito con L. 29 ottobre 1993, n. 427, in favore di societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142.
In data 2 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate notificava ad (—) spa (gia' (—) spa), societa' di capitali operante nei sevizi pubblici ed avente come azionista quasi totalitario il Comune di Torino, un avviso di accertamento con il quale chiedeva la restituzione dell'aiuto di Stato equivalente alle imposte Irpeg ed Ilor non corrisposte nell'anno di imposta 1997 per effetto del regime di esenzione dichiarato incompatibile con il mercato comune, quantificato in Euro 10.412.157,57 oltre interessi per Euro 9.265.775,57.
Contro l'avviso di recupero la societa' proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 6 del 2010, dichiarando non assoggettabili ad imposta esclusivamente i redditi derivanti dal comparto energetico.
Avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la societa' (—) spa si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza n. 1 del 22.2.2012 accoglieva integralmente l'appello dell'Ufficio e rigettava l'appello incidentale della contribuente. In particolare il giudice di appello rigettava la tesi della societa' secondo cui l'aiuto di Stato di cui aveva illegittimamente beneficiato era gia' stato restituito al settore pubblico sotto forma di utili distribuiti al Comune di Torino, osservando che "il pagamento dei dividendi al Comune di Torino "maggiorati" dal mancato assoggettamento ad imposta era dipeso da una libera scelta aziendale e non comporta la restituzione del beneficio allo Stato. La moratoria fiscale aveva come soggetti beneficiari societa' di capitali alle quali consentiva l'esenzione da imposte Irpeg ed Ilor per il 1997.11 Comune di Torino non e' ovviamente una societa' di capitali e non ha direttamente goduto della agevolazione. E' vero il contrario, che la societa' che ebbe ad avvantaggiarsi del regime fiscale favorevole fu la spa (—) spa societa' di diritto privato ancorche' ad azionariato pubblico, la quale pertanto deve essere unica destinataria dell'atto di recupero… Il fatto che il Comune di Torino fosse l'azionista di maggioranza ed incidesse sulle scelte del consiglio di amministrazione non rileva in quanto in tale sede il Comune agiva come azionista e beneficiario di dividendi che corrispondono alla remunerazione del capitale investito. La decisione di distribuire utili e' strettamente imputabile alla societa' per azioni, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del socio."
Contro la sentenza di appello la societa' (—) spa (gia' (—) spa) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Deposita memoria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e del principio di diritto dell'Unione del "ripristino dello status quo ante" del Reg. n. 659/1999/CE del Consiglio del 22 marzo 1999, articoli 7 e 14, della Decisione n. 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002, articolo 3, del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, convertito nella L. n. 2 del 2009, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62". Secondo la ricorrente il giudice di appello ha erroneamente confermato il recupero in capo alla societa' (—) spa senza considerare che il beneficio derivante dalla "moratoria fiscale" era stato retrocesso sotto forma di distribuzione di utili al Comune di Torino, azionista per il 99,998 del capitale sociale, il quale quindi doveva considerarsi il beneficiario dell'aiuto di Stato e quindi destinatario dell'azione di recupero; la restituzione del beneficio all'ente locale sotto forma di distribuzione dei dividendi, era equivalente alla restituzione del beneficio fiscale allo Stato membro. Subordinatamente formula richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE alla Corte di giustizia U.E. perche' si pronunci sulla legittimita' del recupero dell'aiuto di Stato nel caso in cui tale beneficio sia stato trasferito ad un ente pubblico locale sotto forma di distribuzione di dividendi.
2. Il secondo motivo denuncia:"Contraddittorieta' della motivazione in ordine all'accertamento di un fatto controverso e decisivo in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62". La ricorrente ripropone la censura di cui al precedente motivo anche sotto il profilo del vizio di motivazione poiche' "la sentenza ha contraddittoriamente escluso che a beneficiare effettivamente della moratoria fiscale sia stato il comune di Torino nonostante abbia accertato che il dividendo percepito da tale ente e' stato maggiorato delle imposte non versate per effetto di tale moratoria".
I motivi, da esaminare congiuntamente sono infondati.
Questa Corte si e' gia' pronunciata in ordine alla obbligatorieta' del recupero degli aiuti di Stato anche nei confronti delle societa' cosiddette "in house", stabilendo che, in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'Agenzia delle entrate, ai sensi del Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, convertito dalla L. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dal Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 66, comma 14, conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, e dalla L. n. 549 del 1995, articolo 3, comma 70, anche nei confronti delle societa' "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che e' un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti. (da ultimo Sez. 5 -, Sentenza n. 2396 del 31/01/2017; in precedenza Sez. 5 -, Sentenza n. 23799 del 23/11/2016; Sez. 5, Sentenza n. 23414 del 19/11/2010).
Come osservato dal giudice di appello, l'attivita' di recupero deve essere necessariamente azionata nei confronti dell'impresa che ha fruito della esenzione fiscale costituente "aiuto di Stato, posto che l'effetto distorsivo della libera concorrenza si determina in capo ai soggetti economici che, avendo beneficiato illegittimamente di risorse pubbliche, hanno conseguito una indebita posizione di vantaggio rispetto alla restante platea di operatori economici. Quanto alla pretesa della ricorrente di ritenere gia' soddisfatto l'obbligo di pagamento dei tributi erariali, da cui la societa' era stata illegittimamente esentata, in ragione della avvenuta distribuzione di dividendi al socio pubblico di maggioranza (Comune di Torino), essa appare del tutto priva di fondamento. Nessun rilievo puo' attribuirsi alla circostanza che la societa' beneficiaria dell'aiuto di Stato illegittimo abbia optato per una destinazione degli utili al pagamento di dividendi ai soci ed in particolare all'ente pubblico locale quale socio di maggioranza, non sussistendo alcuna correlazione logico-giuridica tra la illegittima esenzione della societa' dal pagamento di tributi statali e la distribuzione di dividendi all'ente locale socio di maggioranza. Per le ragioni esposte la richiesta di rinvio pregiudiziale appare manifestamente infondata. Occorre peraltro ribadire che " non esiste alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso Ullensde Schooten & Rezabek vs. Belgio) ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, caso Wind Telecomunicazioni vs. Italia, §36)" (Sez. U., Sentenza n. 14042 del 08/07/2016, in motivazione pag.5).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la societa' ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 30.000 oltre spese prenotate a debito.
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