Cassazione, sentenza n. 20592 del 29/09/2020

Sentenza n. 20592 del 29/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
20592
Data
29/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento IRES, IRAP e IVA traeva origine da documentazione extracontabile, composta da file e prospetti cartacei relativi a ordini, ritenuta dalla CTR prova di attività non dichiarate. La Cassazione ha confermato che la contabilità “in nero” può integrare una presunzione grave, precisa e concordante, spettando al contribuente fornire adeguata prova contraria. Le censure dirette a rivalutare i fatti o fondate su documenti non riprodotti erano infondate o prive di specificità; il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

1. (—) s.r.l. ricorre, con nove motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrare ("A.E.") avverso la sentenza n. 31/16/2011 emessa dalla CTP di Caserta.

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il Giudice di primo grado, per ritenuta carenza di prova in merito alla pretesa impositiva, accolse l'impugnazione proposta dalla contribuente (esercente attivita' di vendita di materiale da costruzione) avverso avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA 2006 (n. (—)), conseguente all'accertamento, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ex articolo 39, comma 1, lettera d), di un maggiore reddito d'impresa (emesso all'esito di PVC redatto a conclusione di verifica fiscale a carico della stessa societa' e partecipatole il 24 novembre 2009).

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, in accoglimento dell'unico appello (proposto dall'Amministrazione), riformo' la sentenza di primo grado, ritenendo invece provata la pretesa impositiva.

Nel dettaglio, la Commissione regionale ritenne provata la sussistenza delle attivita' non dichiarate ed il loro accertato ammontare in ragione di un procedimento logico-inferenziale fondante su presunzioni di riscontrata gravita', precisione e concordanza (come emergenti dal PVC richiamato nell'atto impositivo) ed in assenza di specifiche contestazioni da parte del contribuente. Trattavasi, in particolare, di documentazione extracontabile (tutta rinvenuta presso la contribuente) integrante contabilita' "in nero" costituita non solo da innumerevoli files ma anche da prospetti riepilogativi (cartacei) aventi ad oggetto ordini (rinvenuti in cartelline) tali da consentire di argomentare l'effettivita' delle sottese operazioni commerciali cui si riferivano, recando data di compilazione, i dati del cliente, la descrizione della merce consegnata, il relativo importo oltre che, in molti casi, anche la copia dei relativi assegni bancari.

4. Contro la sentenza d'appello la contribuente ricorre con nove motivi mentre l'A.E. si difende con controricorso (prospettando anche profili di inammissibilita' di talune censure).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi dal n. 1 al n. 6 (ad eccezione del n. 5) sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con i motivi nn. 1 (compreso il punto 1 bis) e 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione ad opera del Decreto Legge n. 83 del 2012), si deducono vizi motivazionali in termini di carenza, insufficienza e contraddittorieta' della stessa (in taluni tratti anche ritenuta apodittica).

La CTR, a detta della ricorrente, non avrebbe "tenuto nel debito conto la molteplicita' delle risultanze fattuali indicate dalla contribuente" ed in particolare avrebbe considerato solo i files rinvenuti presso la societa' senza riscontrarne il contenuto con quello dei prospetti manuali e degli ordinativi. Essa avrebbe altresi' omesso di esaminare un documento che avrebbe invece dimostrato l'assenza di corrispondenza tra i dati riportati sui prospetti tenuti manualmente e quelli illustrati nei files (documento indicato nel ricorso come "all. 10 al ricorso di primo grado").

Con i motivi nn. 3, 4 e 6, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deducono violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, e degli articoli 2697 e 2727 c.c.. Pur condividendo i richiami della CTR alla giurisprudenza anche di legittimita' circa la rilevanza, ai fini dell'accertamento de quo, della c.d. contabilita' "in nero", la ricorrente deduce che erroneamente il Giudice d'appello avrebbe posto a base dell'accertamento esclusivamente i dati emergenti dai files (unici dati noti), cosi' mal governando i principi sottesi al procedimento logico-inferenziale di cui ai citati articoli, peraltro in assenza di produzione di copia dei documenti richiamati nel PVC fondante l'accertamento (mero atto endoprocedimentale privo di effetti giuridici).

2.2. I motivi in esame sono infondati, presentando anche taluni profili di inammissibilita' ex articolo 366 c.p.c. per il tentativo di sostituzione di proprie valutazioni in fatto a quella della CTR oltre che per difetto di specificita' (in termini di autosufficienza) con riferimento alle censure fondanti sul dedotto omesso esame di un documento (documento indicato nel ricorso come "all. 10 al ricorso di primo grado"), che, a dire della contribuente, avrebbe condotto ad una differente decisione, e sulla mancata produzione della documentazione richiamata nel PVC.

2.2.1. In particolare, circa i detti rilievi di inammissibilita', la ricorrente pone a base della censura un documento asseritamente prodotto nel giudizio di merito (il citato "all. 10…") limitandosi ad un suo mero richiamo senza invero debitamente riprodurlo nel ricorso, nella parte strettamente d'interesse in questa sede (ex plurimis, Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701). Parimenti, con riferimento all'assunta mancata produzione della documentazione richiamata nel PVC, con riferimento alla quale, il ricorrente, oltre ad ometterne la specifica indicazione non contesta neanche il contenuto come corrispondente a quanto trascritto nel PVC, anche esso comunque non riprodotto nelle parti essenziali per l'apprezzamento della doglianza (per l'inammissibilita' dovuta a difetto di specificita' del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, in aggiunta alle citazioni di cui innanzi e limitando i riferimenti solo alle decisioni piu' recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

2.2.2. Nel merito (cassatorio), come sintetizzato in sede di ricostruzione dei fatti di causa, la CTR fonda la statuizione su motivazione reale e non apparente, oltre che congrua e non contraddittoria, laddove ritiene provata la sussistenza delle attivita' non dichiarate ed il loro accertato ammontare all'esito di un corretto procedimento logico-inferenziale fondante su presunzioni di riscontrata gravita', precisione e concordanza ed in assenza di specifiche contestazioni da parte del contribuente. Essa difatti muove dalla documentazione extracontabile (tutta rinvenuta presso la contribuente) integrante contabilita' "in nero" costituita non solo da innumerevoli files ma anche da prospetti riepilogativi (cartacei) aventi ad oggetto ordini (rinvenuti in cartelline) tali da consentire di argomentare l'effettivita' delle sottese operazioni commerciali cui si riferivano, recando data di compilazione, i dati del cliente, la descrizione della merce consegnata, il relativo importo oltre che, in molti casi, anche la copia dei relativi assegni bancari.

2.3. Sicche', la sentenza impugnata, oltre ad essere sul punto congruamente motivata, applica correttamente i principi governati la materia, come sanciti da questa Corte, tra i quali quello per cui la "contabilita' in nero" (anche costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore) rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravita', precisione e concordanza, prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, perche' nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli articoli 2709 c.c. e ss., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attivita' svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (ex plurimis, tra le piu' recenti, Cass. sez. 5, 30/10/2018, n. 27622, Rv. 651078-02).

3. Con il motivo n. 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce l'errore della CTR nel non aver rilevato l'inammissibilita' di una eccezione sollevata per la prima volta in appello dall'A.E. e fondante sulla mancanza di specifiche contestazioni da parte della contribuente ai rilievi mossi dai verbalizzanti.

3.1. Il motivo e' infondato.

Quella di cui innanzi e' mera deduzione difensiva dell'A.E., comunque fatta propria dalla CTR e dalla stessa posta non quale autonoma ragione fondante la decisione ma in chiusura del gia' evidenziato (corretto) procedimento logico-inferenziale ed accompagnata dalla mera argomentazione per la quale, "peraltro", la societa' "in sede di verifica" ha "dichiarato "non ho nulla da eccepire circa il comportamento tenuto dai militari operanti durante le operazioni di controllo. Non ho altro da aggiungere"".

4. I motivi nn. 7, 8 e 9, sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

4.1. Con i motivi di cui innanzi, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deducono gli errores in procedendo della mancata pronuncia della CTR in merito alle eccezioni inerenti: la violazione del principio della capacita' contributiva (articolo 53 Cost.) in ragione del mancato riconoscimento dei costi ai fini della rideterminazione dell'imponibile (motivo n. 7); l'errata determinazione dell'IVA dovuta sull'imponibile (motivo n. 8), nonche' l'errata imputazione temporale dei componenti di reddito e di volume d'affari.

4.2. Le doglianze in esame sono infondate.

Esse, difatti, sono tutte prospettate come inerenti eccezioni svolte in primo grado, rimaste ivi assorbite, e riproposte in sede d'appello da parte della contribuente vittoriosa innanzi alla CTP. La circostanza della riproposizione delle dette eccezioni in appello, a detta della stessa ricorrente, emergerebbe dal paragrafo "AH" del ricorso per cassazione che, pero' non conferma l'assunto. Nel detto "par. AH", difatti, la contribuente fa riferimento alle proprie controdeduzioni in appello in termini tali da non ricomprendere le eccezioni di cui innanzi. Essa, in, in particolare, cosi' letteralmente si esprime: "… Medesimo atteggiamento l'Ufficio ha mantenuto non controdeducendo all'eccezione mossa dal ricorrente per nullita' dell'accertamento per irrealta' del reddito e valore della produzione accertata, e conseguente violazione dell'articolo 53 Cost., nonche' la replica assolutamente generica dell'ufficio, per le eccezioni di illegittimita' mosse all'ufficio per inattendibilita' degli elementi probatori posti a base della rettifica".

5. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimita', in favore dell'Amministrazione controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimita', in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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