Cassazione, sentenza n. 22039 del 13/10/2020

Sentenza n. 22039 del 13/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22039
Data
13/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva il recupero di un credito d’imposta per incremento dell’occupazione, fruito negli anni 2004-2006 oltre il limite previsto dalla regola de minimis; la CTR aveva escluso che il beneficio fosse soggetto a tale soglia. La Cassazione afferma invece che il rinvio della disciplina successiva alle disposizioni previgenti mantiene operante il limite quantitativo, legittimamente fissato dal legislatore anche mediante richiamo alla normativa europea. Il ricorso dell’Agenzia è accolto e la causa rinviata alla CTR per l’esame delle questioni di fatto rimaste assorbite.

Testo della pronuncia

1. – Con sentenza n. 389/16/13, depositata il 28 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate cosi' confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un atto di recupero del credito di imposta emesso, in relazione agli anni dal 2004 al 2006, in ragione del superamento dell'entita' del credito fruito dalla contribuente rispetto alla regola cd. de minimis.

Il giudice del gravame, – dichiarate assorbite le residue questioni pur tra le parti controverse, – ha rilevato che il credito di imposta in questione non dovesse correlarsi, quanto alla sua misura, alla regola de minimis considerato che, per un verso, venivano in rilievo "misure" che costituivano "aiuti alle persone piu' che aiuti di Stato" (Reg. della Commissione, 5 dicembre 2002, n. 2204), e che, per il restante, il Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 8, conv. in L. n. 47 del 2007, aveva sottratto gli incentivi in questione a detta regola.

2. – L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.

La parte intimata, (—), non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, articolo 63, e della L. n. 388 del 2000, articolo 7, comma 10, assumendo, in sintesi, che, – come gia' statuito dalla Corte, – la nuova disciplina degli aiuti alle imprese, qual posta dalla L. n. 289 del 2002, recava espresso rinvio alla previgente regolamentazione posta dalla L. n. 388 del 2000, articolo 7, comma 10, cosi' che (anche) l'ulteriore credito d'imposta, – gia' previsto da quest'ultima disposizione, ed esteso agli anni dal 2004 al 2006 dalla L. n. 289 del 2002, – doveva ritenersi riconoscibile nel "limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.".

2. – Il motivo e' fondato, e va accolto.

3. – La L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 7, – nel disciplinare gli aiuti concessi alle imprese, sotto forma di credito di imposta, ai fini dell'incremento dell'occupazione, – ha introdotto un "ulteriore credito di imposta", in relazione a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (presso unita' produttive ubicate nei territori individuati dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 4, "e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Reg. (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260 del 1999, nonche' in quelle delle regioni Abruzzo e Molise"), espressamente prevendo l'applicazione, per detto credito di imposta, della "regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' Europee n. 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee C-68 del 6 marzo 1996" e che "ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purche' non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio." (cit. articolo 7, comma 10).

Nel ridisegnare la misura, e l'estensione temporale (sino al 31 dicembre 2006), degli aiuti in questione, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 63, ha quindi previsto, relativamente agli "ambiti territoriali di cui alla citata L. n. 388 del 2000, articolo 7, comma 10", un ulteriore contributo di Euro 300 espressamente disponendo (anche) che "per le assunzioni di cui alle lettera a) e b), rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui alla citata L. n. 388 del 2000, articolo 7, in particolare quelle relative alle modalita' e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale." (articolo 63, comma 1, lettera c)).

4. – La Corte ha gia' avuto modo di rilevare, – alla stregua di una ricostruzione interpretativa cui va data continuita', – che, in tema di agevolazioni fiscali, "e' illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 63, comma 1, nella parte in cui, rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 7, comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola "de minimis" – e cioe' nell'importo di Euro 100.000 nel triennio, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di stato non incorrono nel divieto di cui al Trattato CE, articolo 92, (poi articolo 87), – sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola "de minimis" e non se circoscrive, nell'ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate "per relationem" rispetto a norme dell'ordinamento comunitario." (Cass., 20 ottobre 2011, n. 21797 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 giugno 2017, n. 15688; Cass., 12 agosto 2015, n. 16735; Cass., 21 giugno 2013, n. 15640; Cass., 7 febbraio 2013, n. 2876).

4.1 – Ne' diversamente rilevano, nella fattispecie, le fonti normative dal cui esame la gravata sentenza ha tratto le ragioni giustificative del decisum, posto che, – venendo (esattamente) in rilievo aiuti di Stato alle imprese (v., in particolare, Cass., 23 giugno 2017, n. 15688), – il regolamento della Commissione, 5 dicembre 2002, n. 2204, affatto esclude l'operativita' della regola de minimis (v., in particolare, Cass., 12 agosto 2015, n. 16735), – regola, questa, che rileva sotto il profilo della compatibilita' dell'aiuto col Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che, pertanto, coesiste con i regimi speciali disciplinati nell'esercizio dei poteri propri dalla Commissione (v. il TFUE, articolo 108, par. 4), – mentre il disposto di cui al cit. Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 8, espressamente allude ad "aiuti autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto", e sempre che (come occorso nella fattispecie) "la rispettiva normativa non preveda diversamente".

5. – L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, – residuando, tra le parti, l'esame di questioni in fatto che sono rimaste assorbite, – la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimita', alla stessa Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procedera' al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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