Cassazione, sentenza n. 22446 del 16/10/2020

Sentenza n. 22446 del 16/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22446
Data
16/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento per ricavi occulti e costi derivanti da operazioni ritenute inesistenti, confermato in appello mediante rinvio alla motivazione della decisione di primo grado. La Corte rileva che la CTR, investita del riesame del merito, avrebbe dovuto valutare le prove offerte dalla contribuente e verificare se le operazioni fossero oggettivamente oppure soggettivamente inesistenti, considerate le diverse conseguenze sulla deducibilità dei costi e sulla detrazione IVA. Ravvisato un difetto assoluto di motivazione, accoglie il primo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla CTR; gli altri motivi sono assorbiti.

Testo della pronuncia

RILEVATO
CHE:

L'Agenzia delle Entrate notifico' a (XXXXX) s.r.l., proprietaria dell'albergo (XXXXX), avviso di accertamento con il quale, rilevata l'inattendibilita' delle scritture contabili della societa', rettifico' il reddito d'impresa da questa dichiarato nell'anno di imposta 2005, riprendendo a tassazione, ai fini Iva, Irpeg e Irap, ricavi occulti, asseritamente utilizzati per il pagamento ai fornitori, nonche' i costi (contabilizzati in aumento di beni materiali ammortizzabili) portati da fatture emesse nel luglio e nel novembre 2002 da (XXXXX) coop. a r.l. e da fatture emesse nel 2005 da (XXXXX) per operazioni ritenute inesistenti (le prime perche' (XXXXX), si era cancellata dal R.I. nell'aprile 2002, le seconde perche' (XXXXX) aveva aperto la propria partita IVA nel 1 dicembre 2005).

La contribuente impugno' l'avviso deducendo: di aver concesso in locazione l'immobile, sin dal 2002, alla ditta individuale di cui era titolare l'allora suo socio-amministratore, (XXXXX), di aver nel contempo iniziato la ristrutturazione dell'ultimo piano dell'edificio e di aver inoltre, nel 2005, realizzato lavori di sistemazione di un immobile pertinenziale; di non aver, pertanto, conseguito nell'esercizio altri ricavi al di fuori dell'incasso dei canoni pattuiti; che i pagamenti ai fornitori erano stati eseguiti dai soci; che i lavori fatturati da (XXXXX)., cosi' come quelli fatturati da (XXXXX), erano stati effettivamente eseguiti e pagati.

Il ricorso fu rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila e la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha, a sua volta, rigettato l'appello proposto da (XXXXX) s.r.l. contro la prima decisione.

La CTR, per cio' che in questa sede ancora interessa, ha rilevato nel merito che la CTP aveva compiutamente spiegato che la contabilita' dell'appellante era risultata del tutto inattendibile "tanto da rendere assolutamente non credibili, se non addirittura pretestuose le scarne giustificazioni difensive sul merito, peraltro prive di ogni rilevanza" ed ha escluso che vi fossero ragioni di diritto per ritenere non applicabili le sanzioni.

La sentenza, depositata il 23 maggio 2012, e' stata impugnata da (XXXXX) con ricorso per cassazione affidato a sette motivi e illustrato da memoria, cui l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso (XXXXX) denuncia la nullita' della sentenza per difetto assoluto di motivazione.

Il motivo e' fondato.

La ricorrente aveva lamentato in appello il vizio di motivazione della prima sentenza, con la quale la CTP aveva respinto il ricorso sulla base di un'argomentazione (la pretestuosita' e l'irrilevanza delle difese svolte dalla societa', attesa la totale inattendibilita' delle sue scritture contabili) palesemente priva di concludenza, posto che l'irregolare tenuta delle scritture contabili, stante l'effettuazione di pagamenti (non registrati) a fronte di un saldo negativo di cassa, puo' fondare la presunzione semplice dell'esistenza di ricavi occulti, che tuttavia ben puo' essere vinta da elementi di prova contraria, e non puo' certo (a maggior ragione) ritenersi decisiva rispetto alla contestazione concernente l'inesistenza di operazioni fatturate e registrate in contabilita'.

L'articolo 161 c.p.c. prevede che le nullita' della sentenza che, quale quella prevista dall'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), non comportino l'obbligo della rimessione della causa al primo giudice, si convertono in motivi di impugnazione.

La CTR era stata dunque investita, attraverso la denuncia del vizio di motivazione della prima decisione, dell'intero riesame del merito della controversia.

Ebbene, il giudice d'appello, anziche' procedere all'indagine che gli era stata devoluta, che comportava la valutazione di tutti gli elementi di prova addotti da (XXXXX) a confutazione delle contestazioni contenute nell'avviso, ivi compresa la verifica se le operazioni fatturate da (XXXXX), e da (XXXXX) dovessero ritenersi oggettivamente o soggettivamente inesistenti (stanti le diverse conseguenze, in tema di deducibilita' dei costi e di onere della prova, quanto alla detraibilita' dell'IVA, che derivano dalla ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi) ha rigettato il gravame limitandosi a richiamare la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della statuizione di rigetto del ricorso.

La CTR, venendo totalmente meno al suo compito, ha dunque respinto l'appello motivando per relationem, mediante l'acritico recepimento della motivazione della sentenza di primo grado, peraltro gia' di per se' stessa mancante di un completo e coerente percorso argomentativo: l'iter logico-giuridico seguito dal giudice d'appello per pervenire alla decisione risulta, in definitiva, inintellegibile.

All'accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione, che liquidera' anche le spese di questo giudizio di legittimita'.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, attinenti alle questioni di merito che dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio ed a quelle, conseguenti, in punto di irrogazione e quantificazione delle sanzioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.

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