Cassazione, sentenza n. 23505 del 27/10/2020
Sentenza n. 23505 del 27/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23505
- Data
- 27/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva la maggiore imposta di registro liquidata su un’operazione composta dal conferimento in società di immobili gravati da ipoteca e dalla successiva cessione della partecipazione; la CTR aveva ravvisato un collegamento negoziale idoneo a giustificare il recupero. Durante il giudizio di cassazione, i ricorrenti hanno documentato il pagamento rateizzato e l’Agenzia delle Entrate ha chiesto l’estinzione per intervenuta definizione agevolata del carico. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, compensando integralmente le spese e senza disporre il raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 53, depositata il 5/5/2011, la CTR della Toscana ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti di (XXXXX) s.r.l., (XXXXX) s.r.l., (XXXXX), per la riforma della sentenza della CTP di Lucca, che aveva, su ricorso dei contribuenti, annullato l'avviso di liquidazione, notificato il 23/3/2008, con il quale l'Ufficio, in relazione ad operazione consistita nella costituzione, con Atto Registrato il (XXXXX), di una societa' di capitali ( (XXXXX) s.r.l.) mediante conferimento di beni immobili di proprieta' del conferente, oggetto di un pregresso contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sui predetti immobili, giusta Atto Registrato il (XXXXX), e nella successiva cessione, con Atto Registrato il (XXXXX), alla societa' (XXXXX), della partecipazione sociale, per un valore tassabile che scontava la presenza della Iscrizione Ipotecaria, aveva rideterminato la base imponibile per il calcolo dell'Imposta di Registro, al lordo della passivita', recuperando a tassazione la maggiore Imposta dovuta.
L'Ufficio, ad avviso del giudice di appello, ha operato legittimamente in quanto quello che rileva e' "l'eventuale nesso esistente tra contratto di mutuo fondiario, che sottrae valore ai beni gravati dalla correlata ipoteca, costituzione della societa' di capitali in cui i beni vengo conferiti e cessione delle quote sociali" e, nel caso di specie, "l'accensione del mutuo ipotecario da parte di colui che sarebbe stato successivamente venditore, il conferimento dei singoli beni in un'unica persona giuridica, infine la vendita, costituiscono negozi intrinsecamente collegati tra di loro, il primo dei quali del tutto ingiustificato se non nell'ottica finale di trasferire beni di valore diminuito in quanto gravati dalla garanzia ipotecaria".
Avverso la pronuncia i contribuenti hanno proposto Ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio avendo provveduto all'integrale pagamento rateizzato delle somme iscritte a ruolo (cfr. accoglimento della istanza di rateizzazione protocollo n. (XXXXX) del 16/12/2011 presentata dal C.F. (XXXXX), nonche' documentazione versata in atti);
Disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire all'Agenzia delle Entrate di far pervenire alla cancelleria di questa Corte attestazione di intervenuta definizione del carico tributario oggetto di causa, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti statuizioni, la controricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata del carico tributario in contestazione, come da allegata documentazione.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali, poiche' causa della definizione della lite e' il sopravvenire di nuova normativa.
In considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La corte, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio.
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