Cassazione, sentenza n. 27777 del 04/12/2020
Sentenza n. 27777 del 04/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27777
- Data
- 04/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate contestava che la CTR non avesse esaminato il recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva derivante dall’insussistenza di passività iscritte in bilancio, questione espressamente devoluta in appello. La Cassazione ha ritenuto meramente apparente il generico richiamo della CTR all’equità e alla corretta motivazione della pronuncia di primo grado, che sul punto non si era pronunciata. Ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha confermato la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto l'impugnazione proposta dalla societa' (XXXXX) a r.l. avverso un avviso di accertamento relativo a maggior imponibile a fini Irpef, Ires e Iva derivante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2003.
2. Ha rilevato il giudice di appello che la sentenza di primo grado era perfettamente equa e ben motivata e come tale andava confermata.
3. Per la cassazione della citata sentenza, l'Agenzia delle Entrate, in data 9 dicembre 2013, ha proposto ricorso affidato a un motivo, in relazione al quale l'intimata societa' (XXXXX) a r.l. non si e' costituita.
4. Questa Corte, con ordinanza in data 11 luglio 2019, ha rilevato la nullita' della notificazione del ricorso e ne ha disposto la rinnovazione.
5. Esperito l'incombente, la (XXXXX) s.r.l. si e' costituita con controricorso e deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta "Violazione dell'articolo 112 c.p.c. – corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4", per avere la sentenza omesso di pronunciarsi sul recupero a tassazione della sopravvenienza attiva per Euro 288.572,69 derivante da insussistenza di passivita' iscritte in bilancio, questione devoluta nell'atto di appello alla cognizione del giudice di secondo grado.
2. La (XXXXX) s.r.l. argomenta nel controricorso l'inammissibilita' e l'infondatezza dell'avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.
3. Il ricorso va accolto.
4. L'avvenuta devoluzione in appello della questione della indebita detrazione dell'imposta risulta non solo dal contenuto del motivo d ricorso, che riferisce il contenuto dell'atto di appello sul punto, ma si evince anche dalla stessa sentenza della CTR che, nell'identificare l'oggetto del giudizio, annovera (al n. 3 di pag. 2) l'indebita detrazione di imposta.
5. Acclarato dunque che la CTR aveva ben compreso l'oggetto del giudizio a essa devoluto, questa Corte rileva che la motivazione resa per pervenire a respingere il ricorso erariale e' sul punto del tutto apparente, giacche' non fa riferimento alcuno alla questione della omessa contabilizzazione di sopravvenienze, con conseguente indebita detrazione di imposta. La ricorrente, pur formalmente lamentando la nullita' della sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nel motivo di ricorso sviluppa argomentazioni che vanno qualificate come univocamente tese a dimostrare il difetto assoluto di motivazione sul punto dedotto in appello. Circostanza che, in effetti, trova riscontro in cio' che la CTR si e' genericamente richiamata a una pretesa equita' e correttezza ella sentenza di primo grado che, peraltro, sulla questione controversia non si era affatto pronunciata, come da' atto la stessa sentenza impugnata. Tanto determina che, anche a voler ritenere che sul punto la CTP avesse implicitamente ritenuto di rigettate le difese della parte pubblica, nel momento in cui in appello la questione era stata riproposta, la CTR aveva uno specifico obbligo di motivare sul punto. Ne' puo' ritenersi, come opina la controricorrente, che tale motivazione sia rinvenibile nella frase "la Commissione ritiene di confermare la decisione impugnata che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, appare equa e ben motivata". Invero, affinche' possa verificarsi una pronuncia implicita, occorre che la questione oggetto del giudizio implicito sia stata non solo specificamente enucleata, ma anche che le argomentazioni contenute motivazione della sentenza siano logicamente idonee a dimostrare l'infondatezza della doglianza non esaminata e percio' implicitamente disattesa.
6. Nel caso di specie, il ritenere che la sentenza di primo grado sia "equa e ben motivata", essendo predicabile per ogni questione devoluta in ogni appello, non costituisce di certo una motivazione specifica che consenta di ritenere implicitamente respinte le argomentazioni in contrasto con tale assunto.
7. Ne consegue che il ricorso va accolto e che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania, in diversa composizione, che rinnovera' il giudizio sul punto, oltre a provvedere a liquidare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che provvedera' anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
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