Cassazione, sentenza n. 28729 del 17/12/2020
Sentenza n. 28729 del 17/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28729
- Data
- 17/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento immobiliare ricostruiva maggiori corrispettivi sulla base dello scarto rispetto ai mutui degli acquirenti, del confronto tra costi e ricavi e dell’antieconomicità delle operazioni; dopo l’annullamento in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia. In cassazione la contribuente ha comunicato di avere avviato la definizione agevolata della lite e ha rinunciato agli atti e al ricorso. La Corte precisa che la rinuncia, pur non richiedendo accettazione, deve essere notificata o comunicata nelle forme prescritte e, in mancanza di accettazione, dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Societa' Unipersonale (—) s.r.l., svolgente prevalentemente attivita' immobiliare, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con il quale l'Ufficio rettificava il reddito dichiarato sulla base delle verificate incongruenze tra i corrispettivi di vendita e l'importo dei mutui contratti da alcuni acquirenti, il raffronto tra i valori di costo e i ricavi e la antieconomicita' delle operazioni esaminate.
Impugnato l'avviso da parte della societa', la Ctp di Treviso accoglieva il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la CTR del Veneto, con sentenza n. 112/05/2011 depositata il 12.12.2011 lo accoglieva affermando che le presunzioni utilizzate dall'ufficio avevano legittimato la ricostruzione relativa a corrispettivi non integralmente dichiarati e non sottoposti correttamente a tassazione.
Avverso la sentenza della CTR la Societa' contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a motivi articolati dalla lettera A alla N.
L'Agenzia delle Entrate si e' costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Con memoria del 19.10.2020 la ricorrente comunicava di avere avviato domanda agevolata di definizione della lite pendente e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e al ricorso.
La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell'articolo 390 c.p.c., esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).
In assenza di accettazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per spese, essendosi controparte costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Si da' infine atto della non sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, essendo sopravvenuta l'inammissibilita' in corso di causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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