Cassazione, ordinanza n. 7630 del 18/03/2021

Ordinanza n. 7630 del 18/03/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
7630
Data
18/03/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva l’accertamento induttivo di maggiori ricavi ricavati dalla vendita di sedici unità abitative; la CTR, riformando parzialmente il primo grado favorevole alla società, aveva fissato in 1.600 euro al metro quadrato il valore medio dei beni. La Cassazione ha rilevato che la motivazione non spiegava il criterio logico seguito per determinare quel valore ed era oscura e contraddittoria rispetto alle premesse. Accolte le convergenti censure della contribuente e dell’Agenzia delle Entrate sulla motivazione apparente, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Toscana.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

(XXXXX) s.r.l., esercente l'attivita' di valorizzazione e promozione immobiliare, impugnava un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2004 con il quale venivano accertati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, maggiori ricavi conseguenti alla vendita di un fabbricato con n. 16 unita' destinate a civile abitazione.

La societa' proponeva ricorso avverso l'atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, che lo accoglieva.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'Agenzia delle Entrate.

La Commissione Regionale della Toscana con sentenza n. 108/13/12, depositata il 26.11.2012, in parziale accoglimento dell'appello dell'ufficio determinava in Euro1600,00 mq il valore medio di mercato dei beni per accertare induttivamente il reddito di impresa, disponendo che sul reddito corrispondente venissero rideterminate le maggiori imposte.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso proponendo, altresi', ricorso incidentale.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 e dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta la assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata.

2. Con il motivo di ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate deduce motivazione illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta che la sentenza manifesta una assoluta deficienza del criterio logico che l'ha condotta alla formazione del proprio convincimento, non consentendo di individuare la "ratio decidendi " della statuizione.

Tanto la ricorrente che la resistente nei loro motivi, a prescindere dalla formulazione adottata, lamentano una cosi' grave carenza motivazionale da renderla omessa o quantomeno apparente.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.

Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111 Cost., comma 6), e cioe' dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, omologo articolo 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioe' di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni e' pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullita' colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico, o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima piu' grave forma di vizio, perche' dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice e' tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalita' sua propria, che e' quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Deve quindi ribadirsi il principio piu' volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione e' solo apparente quando, benche' graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche' recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piu' varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 64152601; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

Va altresi' ricordato che "La riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione.

Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La motivazione della CTR si esaurisce nella seguente affermazione: " la Commissione rileva che i primi giudici non hanno tenuto nel dovuto conto degli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio e che invece e' stato tenuto conto della stima di parte piu' della stima effettuata dall'Ute e che per gli anni dal 2006 al 2009 la societa' ha presentato tutti i bilanci in perdita e che tali situazioni sono da ritenersi quantomeno anomale e sospette". Esaurita in tal modo la motivazione, nel dispositivo la CTR conclude "in parziale accoglimento dell'appello dell'ufficio determina in Euro 1.600,00 mq il valore medio di mercato dei beni su cui si e' basato l'ufficio per accertare induttivamente il reddito di impresa, disponendo che sul reddito corrispondente vengano rideterminate le maggiori imposte dovute dal contribuente. Spese compensate".

Dalla trascrizione riprodotta si evince che il giudice ha deciso in modo oscuro e contraddittorio rispetto alle affermazioni iniziali formulate, senza alcuna esplicitazione del criterio logico seguito per la decisione della causa e la determinazione del valore medio.

La motivazione della sentenza impugnata rientra pertanto nelle gravi anomalie argomentative individuate nei richiamati arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di "motivazione apparente", ponendosi sicuramente al di sotto del "minimo costituzionale".

La nullita' della sentenza ne comporta la cassazione (con assorbimento degli altri motivi) e il rinvio alla CTR della Toscana anche per le spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana anche per le spese del giudizio di legittimita'.

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