Cassazione, sentenza n. 22304 del 05/08/2021

Sentenza n. 22304 del 05/08/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
22304
Data
05/08/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento aveva assoggettato a IVA la plusvalenza realizzata da un imprenditore agricolo mediante la cessione di terreni già coltivati, successivamente divenuti edificabili. La Cassazione ha affermato che la nuova qualificazione urbanistica fa venir meno la strumentalità del terreno rispetto all’impresa agricola: la cessione non costituisce quindi operazione imponibile IVA, ma è soggetta all’imposta proporzionale di registro. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha accolto nel merito l’impugnazione originaria, compensando integralmente le spese.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 62/25/11 del 27/05/2011, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto da R.G. avverso la sentenza n. 96/13/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2004.

1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni edificabili da parte del contribuente, imprenditore agricolo e comproprietario dei beni.

1.2. La CTR motivava il rigetto dell'appello osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che il terreno oggetto di cessione era stato coltivato dal R., con conseguente sicura strumentalità del bene all'esercizio dell'impresa.

2. R.G. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza camerale del 18/12/2019 la causa veniva rimessa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso R.G. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), artt. 2082 e 2697 c.c., nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 65 (Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR), degli artt. 2217, 2697 e 2710 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 1.2. In buona sostanza, il ricorrente evidenzia l'insussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'assoggettabilità della cessione dei terreni edificabili ad IVA.

2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati in ragione delle considerazioni che seguono.

2.1. Non è dubbio che la cessione di un bene strumentale all'esercizio dell'impresa è soggetta ad IVA (cfr., da ultimo, Cass. n. 33495 del 27/12/2018) e che la CTR ha ritenuto la strumentalità dei terreni oggetto di cessione all'esercizio dell'impresa agricola del contribuente, in ragione del fatto che gli stessi risultano essere stati da quest'ultimo coltivati.

2.2. Tuttavia, la sentenza impugnata ha, altresì, accertato la trasformazione dei menzionati terreni agricoli in terreni edificabili, sicchè gli stessi non possono più dirsi strumentali all'esercizio dell'impresa agricola, strumentalità che è venuta meno in ragione della nuova qualificazione giuridica (cfr., in tema di IRAP, Cass. n. 15007 del 17/07/2015).

2.3. Trova, pertanto, applicazione quell'orientamento giurisprudenziale della S.C., da ultimo consolidatosi anche in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE, per il quale "la cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra – avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa – tra le operazioni imponibili del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 1 sicchè deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'I.V.A., come peraltro sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 15 settembre 2011 (in cause C-180/10 e C181/10), sull'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della Sesta Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, nonchè degli artt. 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, della Direttiva I.V.A." (così Cass. n. 2017 del 24/01/2019, pronunciata in fattispecie similare; conf. Cass. n. 9148 del 23/04/2014; Cass. n. 8327 del 09/04/2014; Cass. n. 27576 del 20/11/2008; Cass. n. 5366 dei 02/06/1999).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

3.1. La controvertibilità della questione al momento della proposizione del ricorso originario giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente; compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 3, la presente sentenza è sottoscritta unicamente dal Presidente del Collegio per impedimento del Consigliere estensore a recarsi nella città di Roma in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.