Cassazione, sentenza n. 37167 del 29/11/2021
Sentenza n. 37167 del 29/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 37167
- Data
- 29/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite verteva sulla plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile, il cui valore era stato rideterminato mediante perizia giurata e assoggettato a imposta sostitutiva; i giudici di merito avevano annullato il relativo recupero. Nel corso del giudizio di cassazione, la contribuente ha documentato l’adesione alla definizione agevolata, presentando la domanda e versando la prima rata, senza che fosse notificato alcun diniego. La Corte non ha quindi esaminato il motivo dell’Agenzia e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, lasciando le spese a chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
F.R., comproprietaria al 50%, vendeva, con atto registrato il 18 aprile 2003, un terreno edificabile sito nel comune di (—), alla società TOTO s.p.a., per il prezzo di Euro 593.250, acquisito a titolo originario per usucapione, oggetto di perizia giurata a seguito della quale era stato valutato come avente un valore di Euro 611.840, per cui la quota della ricorrente, pari ad Euro 305.920, determinava una imposta sostitutiva, versata L. n. 448 del 2001, ex art. 7, di Euro 12.237,00.
In data 2 settembre 2008, l'Agenzia delle entrate notificava alla contribuente, un avviso di accertamento contenente la richiesta di Euro 40.610.00, oltre a sanzioni ed interessi, avendo ravvisato il realizzo di una plusvalenza derivante dalla vendita in questione. Secondo l'Ufficio, andava preso come riferimento, al fine del calcolo della plusvalenza, non la perizia giurata, ma il valore storico di acquisto accertato nel 1993, data della registrazione della sentenza acquisitiva per usucapione. F.R. impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, la quale, con sentenza n. 73/4/2010, accoglieva in parte il ricorso (annullando l'atto impugnato limitatamente al punto in cui era stata accertata la plusvalenza per la vendita immobiliare e confermando nel resto l'atto impugnato), sul rilievo che il fatto che il prezzo di compravendita fosse leggermente inferiore rispetto al valore di perizia fosse dovuto a causa di dinamiche contrattuali, e non autorizzava l'Ufficio a rideterminare il valore del terreno sostituendolo con il valore storico di acquisizione. L'Agenzia delle entrate proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 67 e 68, ribadendo la legittimità del proprio operato dato che il prezzo della compravendita era risultato inferiore al valore della perizia. La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 97/3/11, respingeva l'appello, affermando che, in tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze ai fini IRPEF di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b), era illegittimo l'avviso di rettifica del valore edificatorio del suolo in presenza di una perizia giurata di stima acquisita dal contribuente per beneficiare delle agevolazioni di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, in quanto il valore così determinato costituiva valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi.
L'Agenzia delle entrare ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La contribuente si è costituita con controricorso.
All'adunanza camerale del 20 marzo 2018, il Collegio, considerata la particolare rilevanza dei profili di diritto relativi alle questioni proposte in ricorso, rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Questa Corte, all'udienza del 6.2.2019, ed a seguito di riconvocazione del 17 aprile 2019, con ordinanza interlocutoria, rinviava la causa a nuovo ruolo, atteso che la questione relativa alla rivalutazione dei terreni edificabili, L. n. 448 del 2001, ex art. 7, era stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Nelle more del giudizio, con nota del 12.6.2019, F.R. comunicava di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e art. 7, comma 2, lett. B) e comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, allegando copia della domanda con ricevuta di invio, nonchè copia del versamento della prima rata.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, artt. 6 e 7, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81 e 82 (ora 67 e 68), perchè, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, permarrebbe, in capo all'Agenzia delle entrate, il potere di rettifica del valore autonomamente individuato dal privato, ove dalla stessa Agenzia non condiviso.
2. Il Collegio rileva che la ricorrente, con nota depositata in data 12.6.2019, ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e art. 7 comma 2, lett. b), e comma 3, convertito con modif. dalla L. n. 136 del 2018, allegando copia della domanda con ricevuta di invio, nonchè copia del versamento della prima rata. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, precisa che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi del D.L. cit., art. 6, comma 13, "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipatè:
Nella fattispecie, non è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, e la contribuente ha formulato richiesta di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, provando di avere provveduto al pagamento della prima rata.
In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif. in L. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e pone le spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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