Cassazione, sentenza n. 41444 del 23/12/2021

Sentenza n. 41444 del 23/12/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
41444
Data
23/12/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ente di edilizia residenziale pubblica aveva ottenuto dalla CTR l’annullamento di un accertamento IRES e IRAP perché l’Ufficio non aveva esposto le ragioni del rigetto delle osservazioni presentate dopo la verifica. La Cassazione precisa che l’Amministrazione deve valutare tali osservazioni, ma non è tenuta a darne specificamente conto nell’avviso, la cui validità non viene meno per la sola assenza di una motivazione rafforzata; chiarisce inoltre come vadano riproposte in appello le questioni assorbite. Accoglie i primi due motivi dell’Agenzia, assorbe il terzo e rinvia alla CTR per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Ente ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE per la PROVINCIA DI PESCARA ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2004, con il quale veniva accertato un maggior reddito e un maggior valore della produzione, con recupero di IRES e IRAP, oltre sanzioni. L'avviso traeva origine da un PVC, redatto all'esito di una verifica fiscale generale, nel corso del quale venivano formulati sette rilievi, rilevandosi sopravvenienze attive per interessi di mora, estinzione di quote capitale di mutui e per utilizzo di fondo di ammortamento, percezione di contributi in conto capitale, omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla cessione di immobili, nonchè applicazione di aliquota IRES non spettante, oltre alla indeducibilità di sopravvenienze passive. L'ente contribuente ha eccepito la nullità dell'atto impositivo per non essere state indicate le ragioni per le quali erano state respinte le osservazioni formulate dall'ente medesimo – nonchè ha contestato la pretesa impositiva nel merito.

2. La CTP di Pescara ha accolto il ricorso nel merito. La CTR dell'Abruzzo, con sentenza in data 8 novembre 2012, ha accolto l'appello incidentale condizionato dell'ente contribuente relativo alla questione preliminare del difetto di motivazione rafforzata proposto in primo grado rimasta assorbita in primo grado, dichiarando assorbito l'appello principale e annullando l'atto impositivo. Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello che, nel rispetto del principio di cooperazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, l'Erario abbia l'obbligo – nel rispetto del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente – di esplicitare le ragioni per le quali ha inteso disattendere le osservazioni di parte contribuente.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a tre motivi, cui resiste l'ente contribuente con controricorso.

4. Con decreto del 13 aprile 2018 la causa, già assegnata al relatore e chiamata all'udienza del 29 aprile 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo stante la collocazione fuori ruolo dell'originario relatore.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 (recte art. 54) per avere il giudice di appello accolto l'appello incidentale condizionato, senza considerare che non sarebbe proponibile l'appello incidentale condizionato nel giudizio tributario, potendo la parte vittoriosa limitarsi a riproporre le domande non esaminate.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nullo l'avviso per difetto di motivazione dell'Ufficio in ordine alle osservazioni del contribuente. La parte ricorrente osserva come il principio di ragionevole durata del processo dovrebbe far ritenere venuto meno l'interesse della parte all'esame di tale profilo, contestando in ogni caso che l'omessa motivazione sulle osservazioni del contribuente possa condurre all'annullamento dell'atto impositivo, salvo che rilevi fatti nuovi rispetto a quelli già contestati al contribuente.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione, ovvero omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per avere il giudice di appello omesso di considerare che nell'atto impugnato tali osservazioni sarebbero state effettivamente considerate e parzialmente accolte.

2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Parte contribuente, vittoriosa in primo grado nel merito, ha inteso riproporre in grado di appello le questioni preliminari proposte in primo grado e non esaminate dal giudice di prossimità. L'ente contribuente, in assenza di espresso rigetto di tali questioni, si sarebbe potuto limitare a riproporre le questioni in sede di controdeduzioni a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, anzichè proporre appello incidentale, come in effetti ha fatto, posto che tale ultima disposizione consente la riproposizione delle questioni "non accolte", intendendosi per questioni non accolte le domande o le eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non abbia espressamente pronunciato in quanto rimaste assorbite, dovendo procedere con l'appello incidentale per le questioni espressamente respinte in primo grado (Cass., Sez. V, 6 giugno 2018, n. 14534).

3. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'Ufficio non ha l'obbligo di motivare l'atto impositivo specificamente in relazione alle osservazioni formulate dal contribuente in relazione ai rilievi contenuti nel processo verbale di contestazione, non essendo onerato di motivare il proprio dissenso rispetto a queste ultime. Ne consegue che deve considerarsi valido l'accertamento che non motivi sulle osservazioni effettuate dal contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (cfr., ex multis, Cass., sez. V, 28 settembre 2021, n. 26299). Come ribadito da tale richiamato precedente, "in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000 ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali tale sanzione sia espressamente prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (ex multis Cass., Sez. V, 1 dicembre 2020, n. 27401; Cass., Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 1778; Cass., Sez. VI, 31 marzo 2017, n. 8378; Cass., Sez. V, 20 aprile 2016, n. 7897; Cass., Sez. V, 24 febbraio 2016, n. 3583), così procedendo l'amministrazione a un loro implicito recepimento (Cass., Sez. V. 3 agosto 2016 n. 16155)".

4. L'assenza di specifica motivazione non è, difatti, indicativa di una mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, bensì mostra condivisione delle conclusioni degli agenti accertatori, la cui assenza di specifica valutazione si giustifica con una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente (non essendo stata dedotta la non conoscenza dell'atto istruttorio), non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, ove gli elementi di fatto siano già noti al contribuente (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9032). Il collegio non rinviene ragioni per discostarsi dal suddetto orientamento.

5. Il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi, con assorbimento del terzo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite, nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo e, previo assorbimento del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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