Cassazione, sentenza n. 30459 del 17/10/2022

Sentenza n. 30459 del 17/10/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
30459
Data
17/10/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I contribuenti contestavano la tassazione proporzionale di più disposizioni contenute o enunciate in un complesso rogito immobiliare, comprendenti divisione, risoluzione, ratifica e compravendita, invocando fra l’altro l’origine ereditaria dei beni e decisioni favorevoli ad altri coobbligati. La Cassazione ha giudicato le censure carenti di specificità e autosufficienza o dirette a ottenere una nuova ricostruzione dei negozi e dei fatti; ha inoltre richiamato la tassazione come vendita dell’eccedenza divisionale e l’imposizione proporzionale del mutuo dissenso nei presupposti indicati dalla disciplina applicata. Il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

p. 1. A.A., nonchè C.C. e D.D. propongono quindici articolate censure di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello principale dei contribuenti ed in accoglimento dell'appello incidentale di Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittimo (salvo che in punto sanzioni) l'avviso di rettifica e liquidazione (n. (—)) loro notificato nell'ottobre 2009 in recupero dell'imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale (rispettivamente nella misura dell'8%, del 2%, dell'1%) sul rogito di compravendita notaio E.E. 7 novembre 2007 (reg. il 13.11.2017, rep. 104119, Racc. 28171) recante tra l'altro: a) risoluzione (con conseguente retrocessione del terreno edificabile sito in (—), foglio (—) particella (—)) di un precedente rogito notaio E.E. 30 maggio 2006 attestante acquisto per usucapione, con base imponibile determinata in Euro 419.500,00; b) enunciazione di atto di divisione convalidato tra gli aventi causa dei germani F.F., G.G., H.H. e I.I. di un terreno edificabile in (—), foglio (—) particelle (—); atto, quest'ultimo, fatto oggetto da parte dell'amministrazione finanziaria di contestuale rideterminazione della base imponibile, con accertamento del valore della massa divisa in Euro 897.400,00.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:

l'avviso di rettifica e liquidazione in oggetto era adeguatamente motivato;

conformemente a quanto affermato dall'agenzia delle entrate nell'appello incidentale, i contribuenti dovevano considerarsi obbligati anche al pagamento dell'imposta dovuta in relazione alla particella (—), anch'essa poi acquistata da Sepe Srl ;

– conformemente a quanto sostenuto dai contribuenti nell'atto di appello principale, la confusione ingenerata dall'atto notarile in questione era tale da giustificare l'eliminazione delle sanzioni applicate.

L'Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, limitandosi a costituirsi al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020 (e proroghe successive) senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

p. 2. Si ritiene che, all'esito di una non agevole nè univoca operazione di interpretazione e riqualificazione, le doglianze dei contribuenti possano così riassumersi:

(primo motivo) nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulle seguenti eccezioni, da essi proposte fin dal ricorso originario, e richiamate in appello: – la sussistenza nella specie di un loro titolo di proprietà ereditario, con conseguente inapplicabilità dell'imposta di registro ed ipocatastale proporzionale; – la "errata conclusione di una enunciata divisione non registrata e tassata, tenuto conto della dichiarazione di usucapione finalizzata alla divisione di fatto contenuta nell'atto di donazione del 1993", regolarmente tassato e registrato; – la "errata applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, nell'aver determinato la massa comune secondo la disciplina riferita alle altre comunioni diverse da quelle ereditarie"; – il mancato assoggettamento dell'imposta in misura fissa dell'atto di convalida o ratifica; – l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.

(secondo motivo) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che: – i ricorrenti erano proprietari pro quota per provenienza ereditaria dei terreni (successione legittima dai germani F.F., I.I., H.H. e G.G.), con conseguente violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed imposta di successione; – trattandosi di comunione ereditaria, l'imposta ipotecaria e catastale andava applicata in misura fissa, mentre l'imposta di registro andava applicata in misura dell'1% "sul valore della massa comune determinata a norma dell'imposta di successione" secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 1 (e non per l'importo rettificato di Euro 897.400,00);

(terzo motivo) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dallo stato di proprietari iure successionis dei ricorrenti (come attestato dalle dichiarazioni contenute nel rogito E.E. 7 novembre 2007 e dalle altre risultanze in atti); il che "avrebbe limitato la questione controversa alla sola divisione di un bene in comunione ed alla derivata natura ereditaria". La considerazione della proprietà ereditaria dei terreni doveva comportare non solo il "venir meno della pretesa tributaria relativa alla richiesta delle imposte di registro, ipotecaria e catastale proprie della compravendita", ma doveva comportare anche la determinazione del "valore della massa comune secondo la effettiva disciplina del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, cioè quella riferita alle divisioni ereditarie per la quale, a norma del comma 1, prima parte, secondo periodo, rinvia all'imposta di successione ex D.Lgs. n. 346 del 1990".

(quarto motivo) omesso esame del fatto decisivo dato dalla dichiarazione di G.G. nell'atto di donazione del 3 maggio 1993 (riportata nella vendita 12 aprile 2006), secondo cui quanto donato era stato da lui posseduto in modo pacifico, ininterrotto ed ultraventennale ai fini della invocata usucapione, con conseguente frazionamento dell'originaria particella n. (—) nelle particelle n. (—), a lui assegnata la n. (Omissis). La omessa considerazione di questa dichiarazione aveva impedito alla Commissione Tributaria Regionale di rilevare la decadenza o prescrizione dell'avviso di accertamento qui opposto con riguardo a tutte le date di enunciazione dell'atto.

(quinto motivo) contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale (fatto decisivo omesso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)) l'imposta di registro sulla compravendita del 12 aprile 2006 era stata regolarmente versata (come da ricevuta in atti), tanto che mai nessuna pretesa in tal senso era stata avanzata dal fisco.

(sesto motivo) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 30, secondo cui la ratifica e la convalida, in assenza di corrispettivo, sono soggetti al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

(settimo motivo) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 34 e 43, nonchè art. 23 Cost., perchè "anche a voler considerare l'ipotesi, contestata con fermezza, della mancanza in capo e ricorrenti di un valido titolo di proprietà per poter vendere alla società Sepe Srl la particella (—)", l'eventuale tassazione proporzionale avrebbe comunque dovuto tener conto del valore del bene trasferito (nella specie, soltanto la particella (—)); così facendo l'ufficio "applicando la tassazione della compravendita, alle modalità di determinazione della base imponibile, alla massa comune delle divisioni, ha persino configurato una ulteriore fattispecie tributaria che, non prevista dalla legge, viola anche il precetto costituzionale dell'art. 23 secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

(ottavo motivo) nullità della sentenza – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per contrasto interno e contraddittorietà, posto che "anche a voler considerare una intervenuta divisione, il collegio doveva accogliere l'appello principale e, per l'effetto, statuire l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1% stabilita per gli atti dichiarativi dell'art. 3 della tariffa per l'imposta di registro e dell'aliquota nella misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale, come previsto per gli atti dichiarativi dal D.Lgs. n. 347 del 1990, applicando la citata aliquota proporzionale sul valore della massa comune alla data della divisione".

(nono motivo) violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità opposte dai contribuenti appellanti avverso l'appello incidentale dell'agenzia delle entrate, in considerazione del fatto che già il primo giudice aveva appurato la qualità di "comproprietari ereditari e di eredi controinteressati" dei ricorrenti, con conseguente intangibilità della qualificazione successoria della vicenda.

(decimo motivo) quanto esposto nel motivo che precede rileverebbe anche ai fini del giudicato interno sulla natura ereditaria della vicenda, e quindi sulla illegittimità della condotta dell'ufficio il quale aveva tassato l'atto come se si trattasse di una ordinaria compravendita anzichè di una divisione; anche sotto questo profilo si doveva rilevare la inammissibilità dell'appello incidentale dell'agenzia delle entrate.

(undicesimo motivo) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione di legge, posto che la Commissione Tributaria Regionale aveva affermato la responsabilità tributaria dei ricorrenti anche in relazione all'imponibile costituito dalla particella (—), il quale non era stato fatto oggetto di alcuna motivazione di rettifica nell'avviso impugnato, risultando "indiscutibile che l'avviso di rettifica e liquidazione, il giudizio di primo grado, l'accoglimento dell'appello incidentale dell'ufficio ed il conseguente rigetto parziale dell'appello principale dei ricorrenti, hanno il proprio minimo comune multiplo, nell'unica motivazione riportata con il progressivo n. 003/001 – atto di natura dichiarativa relativa alla piena proprietà del terreno (…) e nessun progressivo n. 2/001 – compravendita di terreno edificabile (…)".

(dodicesimo motivo) violazione e falsa applicazione e della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51-52, là dove la Commissione Tributaria Regionale aveva in sostanza integrato l'appello incidentale dell'ufficio ponendo a carico di essi ricorrenti anche l'imponibile relativo al valore della particella n. (Omissis), nonostante che il primo giudice avesse accolto il ricorso sulla base della motivazione in rettifica recante il progressivo n. 003/001 e non il progressivo n. 002/001.

(tredicesimo motivo) violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni di cui al motivo che precede, sotto il profilo della incongruità della motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione, la quale contestava al contribuente "sia la tassazione di un titolo di intestazione della proprietà che la tassazione per la contestuale mancanza del titolo, basandosi su presupposti fattuali contrastanti, esponendo, quindi, il contribuente ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile (…)".

(quattordicesimo motivo) violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo, perchè l'ufficio aveva applicato l'imposta proporzionale alla risoluzione contrattuale (mutuo dissenso) nonostante che tale risoluzione non prevedesse corrispettivo e non recasse l'intento delle parti di retrocedere il bene (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28).

(quindicesimo motivo) violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., nonchè degli artt. 3 e 53 Cost., dal momento che altri coeredi e co-obbligati in solido (L.L., G.G., M.M., N.N. e O.O.) avevano ottenuto sentenze di annullamento del medesimo avviso di rettifica e liquidazione (con sentenze Commissione Tributaria Provinciale n. 117/01/11: all. 13; n. 69/5/11: all. 14 e n. 576/3/10: all. 15), con conseguente estensione ad essi ricorrenti degli effetti favorevoli ai sensi dell'art. 1306 citato.

p. 3. Va preliminarmente disatteso quest'ultimo argomento, potenzialmente dirimente ed assorbente.

Va infatti considerato che le sentenze richiamate ed allegate al ricorso per cassazione non recano l'attestazione di effettivo passaggio in giudicato secondo quanto prescritto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., il che impedisce di per sè la possibilità di constatarne la dedotta rilevanza preclusiva.

Va inoltre osservato, anche a voler in ipotesi superare questo dato, che dagli atti di causa risulta come le richiamate sentenze Commissione Tributaria Provinciale siano state (in almeno due casi: nn. 117/01/11 e 576/3/10) impugnate, sicchè l'eventuale giudicato non sarebbe desumibile da esse ma dalla decisione che abbia eventualmente definito il relativo giudizio di impugnazione.

Quanto alla sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 69/5/11 (in effetti già dedotta dai contribuenti nella memoria di replica in appello) neppure è dato stabilirne con certezza la definitività (nella stessa memoria si affermava che la medesima "sembrava" non essere stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate).

In ogni caso, con riguardo a nessuna delle sentenze di merito invocate se ne specifica la data di (eventuale) passaggio in giudicato al fine di verificare la ritualità della loro deduzione nel presente giudizio di cassazione; giudizio nel quale l'eccezione di giudicato esterno (se relativa, come nella specie, a sentenza di merito) non sarebbe ammissibile se già proponibile avanti al giudice di appello (Cass. n. 1534/18 ed altre).

E neppure, sotto altro profilo, il motivo in questione illustra – pur a fronte di un avviso di rettifica e liquidazione che si basa su un atto notarile di estrema complessità per numero di parti e numero nonchè tipologia ed interferenza di disposizioni negoziali – se ed in che modo le specifiche statuizioni asseritamente passate in giudicato siano effettivamente suscettibili di estensione favorevole ex art. 1306 c.c., perchè non mirate sulla specificità e selettività di taluni profili soggettivi od oggettivi.

p. 4.1 Ciò premesso, i restanti motivi di ricorso sono per più versi inaccoglibili.

In linea generale, essi non rispondono ai requisiti di chiarezza, specificità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'art. 366 c.p.c., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17); con quanto ne consegue in ordine alla carenza del connotato fondamentale della autosufficienza, a sua volta richiesto dalla legge per porre questa corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato.

Al contrario, ci si trova di fronte a motivi mirati a far valere, alla stregua di quanto accadrebbe in presenza di un vero e proprio "terzo grado" di giudizio, la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata; senza farsi carico del fatto che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, con riguardo al quale, quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge (Cass. nn. 17125/07, 21297/16), funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità.

Le doglianze qui proposte cumulano in sè rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con chiarezza la effettiva portata di ogni singola censura (in evidente contrasto con quanto stabilito da SSUU 9100/15, le quali ammettono sì la deduzione di più profili di doglianza in un unico motivo, ma solo a condizione che ciò permetta di cogliere con chiarezza la censura a ciascun profilo partitamente riconducibile). Inoltre, esse sono prive di costante e puntuale ricostruzione – con relativo richiamo – al decisum impugnato; sì che esse non risultano univocamente riferibili, punto per punto, ad una determinata ratio decidendi della sentenza impugnata; della quale non vengono specificamente e completamente riportati i passaggi logici posti a fondamento della decisione, e della quale non viene nemmeno esattamente individuata e ricostruita la ratio che si intenderebbe inficiare.

Lacuna, quest'ultima, tanto più grave in presenza di contestazioni anche di natura motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma rilevante pure in presenza di asseriti vizi ex art. 360, n. 3) cit.; necessitanti anch'essi della "specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione" (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre).

Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorchè unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda "un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione" (Cass. n. 21611 del 20/09/2013) Più di recente si è osservato (v. Cass.n. 8425/20) che, ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) e 4), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.. L'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

Si premette ancora quanto stabilito da Cass. SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque che "nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito"; il che nella specie non avviene.

p. 4.2 A questi – già di per sè insanabili – vizi di fondo e di impostazione generale, si associano poi plurime e più focalizzate ragioni di inammissibilità delle censure, là dove esse:

muovono in gran parte da una diversa ricostruzione della vicenda contrattuale emergente dal rogito notaio E.E. 7.11.2007, senza tuttavia che di tale rogito (pur allegato) vengano riportati, o quantomeno riferiti ed essenzialmente ricostruiti, i contenuti testuali intorno ai quali si sono sviluppate tanto la valutazione ermeneutica sottesa alla decisione impugnata, quanto le doglianze stesse, il che preclude a questa Corte la possibilità di ogni controllo in proposito;

si basano in maniera apodittica su assunti del tutto soggettivi ed apparentemente slegati dalla disciplina di legge di cui, pure, si assume la violazione; così quanto, tra il resto, alla asserita violazione di un non meglio precisato "principio di alternatività" tra imposta di registro e di successione (in realtà da applicarsi ad atti e presupposti diversi); al preteso legame e condizionamento tra la natura asseritamente successoria della vicenda d'origine ed il regime di tassazione di atti negoziali (acquisto per usucapione, donazione, divisione, risoluzione, compravendita) sopravvenuti all'evento successorio e comunque da questo distinti, oltre che fiscalmente rilevanti ex se;

intendono porre in discussione l'esito di un'attività di ricostruzione dell'accordo negoziale (oltre che di qualificazione giuridica) che spetta in via esclusiva al giudice di merito, e che viene qui contestata senza tuttavia l'indicazione dei parametri interpretativi ex artt. 1362 c.c. segg., che si assumono violati (tra le moltissime, più di recente, Cass. n. 3590/21);

deducono come violazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia su quelli che non costituiscono veri e propri capi di domanda autonomamente apprezzabili, ovvero eccezioni, quanto mere argomentazioni e tesi ricostruttive difensive; omissione eventualmente suscettibile di rilevare sul diverso piano motivazionale, nei limiti in cui ciò sia ancora residualmente possibile sulla base della nuova formulazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 5730/20 ed altre);

mirano a suscitare in sede di legittimità, attraverso l'uso improprio dell'omesso esame di fatti decisivì ex art. 360, comma 1, n. 5) cit., una nuova valutazione di circostanze materiali, attinenti all'oggetto del contratto (particelle) di cui al citato rogito E.E. e ad altri contratti ad esso asseritamente collaterali; al valore venale attribuibile ai beni assunti dall'ufficio a base imponibile dell'imposta proporzionale applicata; all'avvenuto regolare versamento della imposta di registro dovuta su atti diversi da quello qui dedotto;

trovano radice in ragionamenti (alcuni dei quali su testualmente riportati) ermetici e non pianamente intelleggibili sul piano strettamente logico-giuridico e di richiamo alla fattispecie concreta, anche perchè in massima parte costituenti la mera riedizione di argomentazioni difensive svolte nei precedenti gradi di giudizio.

p. 4.3 Va poi considerato come l'esposizione in fatto ed in diritto delle doglianze si ponga anche – là dove non dia luogo a ricostruzioni addirittura inestricabili – in aperto contrasto con la giurisprudenza da questa Corte formata su aspetti che, pure, potrebbero ipotizzarsi come in qualche modo prospettati in giudizio.

Il che rileva, ad esempio, in ordine:

alla corretta applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, sul quale si è stabilito che (Cass. n. 27409/20 ed altre): "ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure" di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario";

ai presupposti della tassazione di registro ed ipocatastale dell'accordo risolutorio per mutuo dissenso (Cass. n. 24506/18; così Cass. n. 26212/21): "la risoluzione del contratto per mutuo dissenso è assoggettata a tassazione in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, comma 2, in quanto regola residuale applicabile, rispetto a quella dettata dal comma 1 della stessa disposizione, ove la risoluzione del contratto non si fondi su clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere (o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva, atteso il nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso, e non potendo peraltro applicarsi l'art. 8, parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che riguarda la diversa ipotesi risoluzione giudiziale, che ha quale presupposto un "vizio di funzionamento" del rapporto e non la concorde volontà delle parti";

ai presupposti della tassazione dell'atto enunciato, essendo a tal fine necessaria e sufficiente (Cass. n. 25706/20) l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, "tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale";

ai termini di decadenza quinquennale della potestà accertativa di atto enunciato non precedentemente registrato (Cass. n. 19015/21), "individuandosi il relativo dies a quo nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata", là dove nella specie si verterebbe di atto enunciato di natura verbale e privo di certa datazione.

p. 5. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio dell'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2022

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