Cassazione, sentenza n. 31080 del 20/10/2022
Sentenza n. 31080 del 20/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31080
- Data
- 20/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorso per revocazione investiva un’ordinanza di Cassazione relativa alla rettifica del classamento e della rendita proposti mediante DOCFA. Nelle more, il giudizio riassunto si era concluso con sentenza passata in giudicato favorevole al contribuente, anche in considerazione del giudicato formatosi per l’altro comproprietario sul medesimo accertamento catastale. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, precisando che non ricorreva un’estinzione del giudizio, e ha compensato le spese.
Testo della pronuncia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4), ricorso per revocazione della ordinanza in esame, con la quale la Corte ha accolto il ricorso di Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di appello. Deduce che la Corte di Cassazione ha erroneamente ritenuto la tempestività del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1 e art. 11 su inesistenti presupposti di fatto; deduce altresì, sempre sotto il profilo dell'art. 395 c.p.c., n. 4), che ha errato la Corte a ritenere che la controversia avesse ad oggetto un atto impositivo recante una pretesa tributaria quantificata ovvero un valore sul quale calcolare gli importi dovuti.
Si è costituita resistendo l'Agenzia delle entrate.
Il contribuente ha depositato memoria con la quale, rappresentando fatti sopravvenuti, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 14 settembre 2022.
Motivi della decisione
1.- Il presente giudizio riguarda un avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle entrate ha modificato i dati di classamento e rendita proposti con la dichiarazione DOCFA dai comproprietari del bene, A.A. e B.B..
Con la memoria del 7 settembre 2022 l'odierno ricorrente ha dedotto che, a seguito della ordinanza di questa Corte oggi impugnata per revocazione, egli ha riassunto il giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto; che nelle more è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 30842/2021, -che allega- nel giudizio avente lo stesso oggetto, instaurato dall'altro comproprietario del bene (B.B.) per effetto della quale si è formato il giudicato sulla illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, confermando la correttezza dei dati di classamento e rendita proposti con DOCFA dai contribuenti. Di conseguenza, la Commissione tributaria regionale, con sentenza 483/2022, passata in giudicato, e che allega agli atti, ha definito il giudizio d'appello da lui riassunto, tenendo conto di questo giudicato e confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la illegittimità dell'avviso di accertamento catastale opposto. Rileva che per questa ragione è da ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio, poichè quand'anche egli ottenesse vittoria la sentenza sarebbe inutiliter data essendosi già formato il giudicato sulla illegittimità dell'avviso di accertamento opposto. Chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. – In ragione di quanto dedotto dal contribuente con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. e della allegata documentazione deve dichiararsi la inammissibilità dell'odierno ricorso per revocazione, per sopravvenuto difetto di interesse.
La sentenza della Commissione regionale tributaria del Veneto n. 483/2022 che il contribuente ha depositato in atti con attestazione del suo passaggio in giudicato, ha sancito la vittoria del contribuente nella controversia de quo, atteso che nelle more si era formato un giudicato -favorevole all'altro comproprietario- sul classamento del bene.
Di conseguenza è venuto meno l'interesse alla impugnazione per revocazione della ordinanza di questa Corte che accogliendo il ricorso di Agenzia delle entrate, aveva rinviato il processo al giudice d'appello, processo che, riassunto dal contribuente, si è appunto concluso con la citata sentenza n. 483/2022.
Non si tratta però di una causa di estinzione del giudizio ma di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest'ultimo – e alla domanda originariamente formulata che l'interesse va valutato (Cass. Sez. un. N. 10553/2017).
Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, considerando l'esito del ricorso e non deve farsi applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi non di inammissibilità originaria ma sopravvenuta per difetto di interesse. (Cass. 13636 del 02/07/2015).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2022
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