Cassazione, sentenza n. 32717 del 07/11/2022
Sentenza n. 32717 del 07/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32717
- Data
- 07/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite traeva origine dalla rettifica del valore di un terreno ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; i giudici di merito avevano annullato la pretesa, mentre l’Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione. Poiché la società acquirente aveva perfezionato la definizione agevolata della controversia, la Corte non ha esaminato le questioni estimative e ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Ha precisato che la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri e ha lasciato le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
1. D.D., A.A., B.B., E.E., C.C. e D. Costruzioni Srl (prima G. Srl ) hanno impugnato, con distinti ricorsi riuniti, l'avviso di rettifica e liquidazione di imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale relativo a vendita di appezzamento di terreno.
2. I ricorsi sono stati accolti in primo grado.
3. L'appello della parte pubblica è stato rigettato. Nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale si legge: "il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, impone in primo luogo di ricorrere al criterio della comparazione…..il richiamo al reddito netto ed agli investimenti immobiliari, in una con il generico riferimento ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni, hanno un carattere chiaramente residuale".
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, formulando due motivi.
5. Hanno resistito, con controricorso, ed hanno proposto ricorso incidentale (anche condizionato) D.D., A.A., B.B., E.E., C.C..
6. Ha resistito con controricorso anche la società acquirente, che successivamente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
7. Fissata l'udienza pubblica del 18 ottobre 2022, i ricorsi in esame sono stati trattati in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato nota di conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso principale ed il rigetto/assorbimento di quello incidentale, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
8. D.D., A.A., B.B., E.E., C.C., preso atto della intervenuta cessazione della materia del contendere con la società acquirente, in conseguenza della definizione agevolata della lite da parte della stessa, hanno rinunciato al ricorso incidentale, con atto notificato in data 12 ottobre 2022 all'Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso della parte pubblica.
Motivi della decisione
1. Sulla scorta della documentazione in atti, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modificazioni, in L. n. 136 del 2018. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 721). Per completezza deve sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 6, comma 14, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 733).
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte;
dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2022
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