Cassazione, sentenza n. 35249 del 30/11/2022

Sentenza n. 35249 del 30/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
35249
Data
30/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ente previdenziale chiedeva il rimborso dell’IRES versata su immobili di interesse storico-artistico, ottenendo in appello il riconoscimento del trattamento fiscale invocato. L’Agenzia eccepiva in Cassazione la decadenza dall’istanza di rimborso per decorso del termine di quarantotto mesi. La Corte dichiara però inammissibile il ricorso: se la sentenza impugnata non indica le date del versamento e della domanda, la decadenza, pur rilevabile d’ufficio, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità perché richiederebbe nuovi accertamenti di fatto.

Testo della pronuncia

1. La Fondazione E.N. P.A.M. – Ente nazionale di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (d'ora innanzi: E.N. P.A.M. o "la Fondazione") impugnò innanzi alla C.T.P. di Roma il silenzio dell'amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso dell'IRES versata per l'anno (—), che l'ente contribuente ritenne erroneamente calcolata su tre immobili classificati di interesse storico-artistico, ai quali, invece, l'Erario non aveva applicato la riduzione del reddito prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2, nel testo vigente ratione temporis.

La C.T.P. respinse il ricorso.

2. La Fondazione appellò la sentenza innanzi alla C.T.R. del Lazio che, nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, accolse il gravame.

Secondo i giudici d'appello, l'Amministrazione aveva errato nell'assoggettare gli immobili in questione al regime impositivo ordinario di cui al Titolo I del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, sul presupposto del fatto che si trattava di immobili d'impresa locati, e perciò di "beni strumentali o beni-merce", e non di beni patrimoniali suscettibili di applicazione del regime agevolativo; e ciò in quanto la Fondazione, priva di scopi commerciali, non ricade nella disciplina che concerne le imprese e può così usufruire del beneficio fiscale invocato.

3. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste E.N. P.A.M. con controricorso.

Motivi della decisione

1. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

L'amministrazione finanziaria evidenzia che la Fondazione ha presentato la domanda di restituzione il 30 novembre 2009, ovvero dopo la perenzione del termine che la norma invocata fissa in quarantotto mesi dal versamento dell'imposta, essendo quest'ultimo intervenuto il 19 luglio 2005; osserva quindi che, trattandosi di termine di decadenza previsto nell'interesse generale, esso è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con l'unico limite del giudicato.

2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'ente intimato sul presupposto del mancato deposito della copia autentica della sentenza d'appello e dell'istanza di trasmissione, insieme con il ricorso, del fascicolo d'ufficio relativo alla fase di merito.

Il primo atto, infatti, risulta regolarmente depositato dall'amministrazione ricorrente; quanto, poi, alla mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio insieme con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, non si tratta di adempimento stabilito a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 12844/2021), nè tale, in ogni caso, da determinarne l'improcedibilità quando l'esame di tale fascicolo non risulti indispensabile ai fini della decisione della Corte (Cass. Sez. U, n. 7869/2001; conformi, più di recente, Cass. n. 7621/2017; Cass. n. 5108/2011).

3. Passando allo scrutinio della censura nel merito, la stessa va dichiarata inammissibile, alla luce del principio di diritto più volte affermato da questa Corte (v. Cass. n. 22399/2017; Cass. n. 25014/2016; Cass. n. 4491/2012), secondo cui la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 ancorchè rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione qualora dalla sentenza impugnata non risulti la data del versamento, nè quella di presentazione dell'istanza per il relativo rimborso.

E' noto, infatti, che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto; nè è possibile ipotizzare un error in procedendo del giudice di merito – consistente nel mancato esame del documento – poichè la stessa rilevabilità d'ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, che non può fondarsi, per la prima volta in quella sede, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione.

4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione dei termini di riferimento, indispensabili allo scrutinio della questione di decadenza; consegue l'inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% spese forfetarie ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2022

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