Cassazione, ordinanza n. 13136 del 07/05/2026
Accertamento - Garanzie infragruppo - Transfer pricing
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13136
- Data
- 07/05/2026
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle entrate aveva recuperato maggior reddito IRES applicando il transfer pricing a garanzie reali prestate senza remunerazione immediata dalla controllata italiana in favore della capogruppo estera. La Cassazione ritiene corretta la valutazione di merito secondo cui la contribuente aveva dimostrato valide ragioni commerciali interne al gruppo, connesse alla continuità aziendale e ai vantaggi economici indiretti dell’operazione: la gratuità formale non basta quindi a giustificare la ripresa. I tre motivi dell’Amministrazione sono dichiarati infondati, restando esclusa, nella fattispecie accertata, l’applicazione della disciplina contestata.
Massima
La disciplina sul transfer pricing non è chiamata a colpire qualsiasi operazione senza corrispettivo immediato, ma solo quelle prive di giustificazione economica reale, alla luce anche della giurisprudenza UE (Hornbach-Baumarkt, Pizzarotti). Infatti, se il contribuente dimostra ragioni commerciali interne al gruppo che giustifichino condizioni non allineate al valore di mercato, la ripresa a tassazione non è legittima. Pertanto, la prestazione di garanzie infragruppo può sottrarsi alla ripresa ex art. 110, comma 7, TUIR quando il contribuente comprovi la funzione economica dell'operazione nel mantenere equilibrio e continuità del gruppo e i vantaggi, anche indiretti, che ne derivano per la controllata italiana. Inoltre, risulta centrale la costruzione di un dossier probatorio sulle ragioni economiche del gruppo (piani industriali, covenant bancari, scenari), superando una lettura formalistica della gratuità della prestazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino emetteva, nei confronti della NN EUROPE Spa, i seguenti atti: a) avviso di accertamento n. (——), notificato il 23 dicembre 2011, con il quale l'Ufficio accertava un maggior imponibile, ai fini IRES, per il periodo d' imposta 2009, di Euro 1.314.474,00, con conseguente rideterminazione della perdita fiscale dichiarata da Euro 1.954.277,00 in Euro 639.803,00;
b) avviso di accertamento n. T7E030104392/2012, notificato il 20 novembre 2012, con il quale veniva accertato, per l'anno d' imposta 2010, un maggior imponibile ai fini IRES di Euro 1.314.474,00, con determinazione di una maggiore imposta IRES pari ad Euro 361.481,00, oltre interessi e sanzioni.
In particolare, per entrambi gli anni d'imposta suindicati, l'Ufficio contestava che la società, nel bilancio del 2009, avesse indicato, nei "conti d'ordine", alla voce "garanzie prestate", l' importo di Euro 41.996.000,00 ($ 60.000.000,00), per ipoteche prestate in favore della Keybank per l' importo di Euro 10.000.000,00, e pegni a favore della stessa Keybank per Euro 31.996.000,00, e ciò in conseguenza di un contratto di finanziamento, stipulato con un pool di banche americane, in favore del Gruppo NN, di cui la NN Inc. (società di diritto statunitense) era stata l'effettiva beneficiaria; i verificatori avevano quindi riscontrato che la società italiana aveva prestato una garanzia reale, senza pretendere alcuna forma di remunerazione, e tale operazioni economica appariva priva di valide ragioni economiche. L'Ufficio, quindi, procedeva a calcolare il "valore normale" da applicare alla transazione commerciale in oggetto, ai fini dell'applicazione dell' art. 110, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, attraverso la metodologia CUP, con applicazione all' importo garantito di Euro 42.005.428,00 di un tasso medio di remunerazione del 3,13%; veniva quindi accertato, per gli anni 2009 e 2010, un maggior reddito imponibile di Euro 1.314.474,00.
2. La società contribuente impugnava i suddetti avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Torino la quale, con sentenze n. 908/2014 e 909/2014,depositate l'11 aprile 2014, li rigettava, compensando le spese di lite.
3. Interposti separati gravami dalla NN EUROPE Spa, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – sez. n. 4, previa riunione delle impugnazioni, con sentenza n. 1224/2016, pronunciata il 22 settembre 2016, e depositata in segreteria il 13 ottobre 2016, accoglieva entrambi gli appelli, annullando gli atti impugnati e compensando le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 14 aprile 2017).
La NN EUROPE Spa resiste con controricorso.
5. Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l'adunanza in camera di consiglio dell'8 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-BIS.1 c.p.c.
È intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 110, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 917/18986 e dell' art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l'Ufficio che la normativa in tema di transfer pricing fosse pacificamente applicabile anche alle operazioni diverse da atti di liberalità, e che la C.T.R. avrebbe dovuto, in base alle prove fornite dalla società, valutare il valore normale in base al prezzo ed al corrispettivo mediatamente praticato nel tempo e nel luogo in cui i servizi sono stati acquisiti o prestati, e verificare unicamente il prezzo o corrispettivo del servizio, e non i semplici vantaggi economici successivi, quali il mantenimento dei ricavi ed altri benefici.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2697 c.c., in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Deduce la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che il costo della garanzia, come determinato dall'Ufficio, avrebbe condotto ad un tasso annuo del 22%, da ritenere usurario, che invece era il valore totale, relativo ai costi della garanzia prestata da tutte le società del gruppo, nel mentre tale tasso era da determinare – con riferimento alle sole garanzie prestate dalla NN EUROPE Spa – nel 3,13%, sulla base del metodo CUP.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, l'Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Rileva la ricorrente che la C.T.R. aveva ritenuto erroneamente non inquadrabile la fattispecie in esame nelle previsioni di cui al citato comma 7 dell' art. 110 D.P.R. n. 917/1986 , in quanto priva di corrispettivo, dovendosi ritenere, invece, che le prestazioni di garanzia siano comunque atti a titolo oneroso.
2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso, sollevate dalla difesa della controricorrente.
2.1.1. Con riferimento al primo motivo, la società contribuente eccepisce l' inammissibilità dello stesso, per difetto di specificità e per carenza di interesse, per non avere, l'Ufficio, censurato la principale ed assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l'accertamento del fatto che la garanzia prestata dalla società non costituiva un "atto di liberalità privo di valide ragioni economiche", ma una prestazione resa a fronte di un corrispettivo, seppur indiretto, e il conseguente implicito riconoscimento che tale corrispettivo fosse congruo rispetto al "valore normale" della transazione.
Tale eccezione è infondata, in quanto l'Agenzia delle Entrate, con il primo motivo, censura la sentenza impugnata, per non avere valutato il valore normale dell'operazione di prestazione di garanzia in favore della capogruppo (e quindi, in sostanza, per non avere applicato l' art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 , che, ad avviso dell'Ufficio, dovrebbe evidentemente applicarsi), e per avere considerato prezzo dei semplici vantaggi economici successivi, e non un corrispettivo in senso tecnico.
La censura, pertanto, riguarda l' intera ratio decidendi della sentenza impugnata, ed è pertanto ammissibile.
2.1.2. Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, per non avere la ricorrente censurato una effettiva violazione e/o falsa applicazione di legge.
Con il motivo in questione, invero, l'Agenzia delle Entrate eccepisce chiaramente la violazione e falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 , sia con riferimento all'asserita omessa determinazione del "valore normale" dell'operazione di prestazione di garanzia infragruppo, sia con riferimento alla determinazione del suddetto "valore normale" non con riferimento ad determinato prezzo o corrispettivo, ma sulla base di un presunto vantaggio indiretto per la società contribuente.
2.2. Infondate sono anche le eccezioni di inammissibilità, sollevate da parte controricorrente con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Sostiene la contribuente che l'Agenzia delle Entrate, nella prima parte di tale motivo, avrebbe censurato non già la violazione dell'art. 2697 c.c. (e quindi la violazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova), ma la valutazione in fatto operata dalla Corte territoriale.
In realtà, l'Ufficio censura correttamente la violazione dell' art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistente l'assolvimento dell'onere della prova da parte della contribuente, con riferimento alla determinazione del costo della garanzia ad un tasso annuo da parte dell'Ufficio, che condurrebbe ad un tasso annuo del 22%, ritenuto usurario, nel mentre quello del 22% era soltanto il valore totale della garanzia prestata dalle varie società del gruppo, calcolato in relazione ad un tasso di remunerazione del 3,13%, unica percentuale da considerare ai fini della determinazione del valore normale.
2.3. Così ritenuti ammissibili i primi due motivi, tutti e tre i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
2.3.1. Nel caso di specie, si verte in un' ipotesi di prestazione di garanzia reale, prestata (pro-quota) dalla NN EUROPE Spa, società di diritto italiano, in favore della capogruppo statunitense NN Inc.
L'operazione, priva di corrispettivo, viene giustificata, dal punto di vista economico, tenuto conto della necessità del finanziamento per garantire la continuità aziendale, in relazione alle condizioni della società capogruppo.
Orbene, l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, asserendo che la C.T.R. avrebbe errato nell'escludere che la predetta prestazione di garanzia sia stata effettuata a titolo gratuito, in quanto essa non avrebbe dovuto tenere conto del corrispettivo indirettamente percepito dalla società (costituito dai ricavi futuri conseguiti per effetto dell'operazione, e derivanti dalla continuità aziendale che l'operazione avrebbe consentito), ma avrebbe dovuto esclusivamente verificare se la contribuente avesse o meno ricevuto, a fronte del rilascio di dette garanzie, un prezzo o corrispettivo in senso tecnico. Inoltre, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, la C.T.R. avrebbe errato nell'affermare che la normativa in tema di transfer pricing ( art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 ) non fosse applicabile alle operazioni a titolo gratuito.
Sul punto, va tuttavia evidenziato che, nell'àmbito delle operazioni infragruppo, i concetti di "gratuità" o "economicità" devono essere assunti nel loro significato economico proprio, con spostamento della loro qualificazione dal negozio all'attribuzione patrimoniale, per la quale deve tenersi conto dell' interesse economico che si intende realizzare, anche in via mediata, attraverso la complessa operazione economica, da parte di chi apparentemente paga il debito altrui senza corrispettivo, e quindi tenendo conto del regolamento globale degli interessi, non limitato al singolo "atto di disposizione" da lui compiuto (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538: trattasi della nota teoria dei "vantaggi compensativi").
Pertanto, ancorché, in una operazione, manchi un corrispettivo immediato, può tuttavia prospettarsi, da parte dell' impresa, l'acquisizione di una utilità economica in rapporto mediata o indiretta con la prestazione eseguita.
La sussistenza di valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione in questione (sussistenza oggetto di accertamento da parte della C.T.R., con valutazione di fatto insindacabile in questa sede), peraltro, è di per sé idonea ad escludere l'applicazione della disciplina relativa ai prezzi di trasferimento nelle prestazioni infragruppo, quando le stesse siano giustificate da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso (Corte giustizia UE 31 maggio 2018, causa C-382/16 Hornbach-Baumarkt).
In senso conforme, la giurisprudenza unionale ha successivamente ribadito che la normativa sul transfer pricing di uno Stato dell'Unione comporterebbe, almeno in teoria, una limitazione delle libertà fondamentali così come definite dal T.F.U.E. laddove questa sia applicabile solamente alle transazioni con imprese non residenti; tale limitazione però può essere giustificata nell'ottica di garantire la corretta ripartizione del potere impositivo tra i membri dell'Unione, a condizione che essa sia proporzionata al perseguimento di tale fine e purché il contribuente sia messo nelle condizioni di giustificare le eventuali ragioni commerciali interne al gruppo che soggiacciono alla determinazione della transazione infragruppo (Corte Giustizia UE 8 ottobre 2020, causa C-558/19 Pizzarotti).
Tali principi, peraltro, sono già stati affermati, da questa Corte, con riferimento ad ipotesi di finanziamenti infragruppo. Secondo Cass. 20 maggio 2021, n. 13850, " in tema di transfer pricing internazionale, ed in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova, in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla società controllante italiana a una società veicolo estera, l'amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad un tasso di interesse apparentemente inferiore a quello "normale", quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso di interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo credit rating dell' impresa debitrice associata), la cui determinazione è quaestio facti demandata al giudice di merito; dopodiché spetta alla società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza al tasso di interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie, oppure dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate.
Ancor più recentemente, Cass. 19 marzo 2024, n. 7361, ha affermato che "resta comunque fermo che un finanziamento infruttifero, o a tasso non di mercato, non può essere sindacato in sé, essendo possibile per il contribuente dimostrare le ragioni economiche che hanno portato a finanziare con le specifiche modalità adottate la propria partecipata. La ratio della normativa va ravvisata nel principio di libera concorrenza enunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE che prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato. Da tale nucleo concettuale deriva che la valutazione " in base al valore normale" prescinde dalla capacità originaria dell'operazione di produrre reddito e, quindi, da qualsivoglia obbligo negoziale delle parti attinente al pagamento del corrispettivo (cfr. Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, paragrafo 1.2). Si tratta, infatti, di esaminare la sostanza economica dell'operazione intervenuta e confrontarla con analoghe operazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti e valutarne la conformità a queste (…)
Non si esclude, inoltre, che i finanziamenti gratuiti infragruppo possano avere cittadinanza nell'ordinamento laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza sia dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società del gruppo".
La C.T.R., dunque, ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha ritenuto che la società contribuente abbia assolto all'onere su di essa gravante di dimostrare le ragioni commerciali interne al gruppo che sorreggono la transazione considerata, individuando le stesse nell'acquisizione, da parte della contribuente, di un vantaggio economico (costituito dai ricavi futuri che sarebbero stati conseguiti per effetto dell'operazione e il differenziale positivo sui tassi di interesse attivi passivi), nonché nella peculiarità della situazione economico-finanziaria del gruppo di riferimento (caratterizzata da una situazione di illiquidità della capogruppo NN Inc., dalla riduzione del fatturato delle controllate e dal rischio di assoggettamento della medesima capogruppo a procedure concorsuali, che "avrebbe inevitabilmente posto a rischio la sopravvivenza della controllata italiana").
3. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto: "nell' ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di transfer pricing, allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione in questione (sussistenza che deve essere oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità), e tale operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso".
4. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della NN EUROPE Spa (ora TN ITALY Spa) delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 14.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026.
Depositato in cancelleria il 7 maggio 2026.
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