Cassazione, sentenza n. 36968 del 16/12/2022
Sentenza n. 36968 del 16/12/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 36968
- Data
- 16/12/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti chiedevano la revocazione di una precedente pronuncia di Cassazione in materia di valore imponibile ICI di terreni edificabili, denunciando errori sulla perizia di stima, sulle delibere comunali e sull’oggetto della controversia. La Corte precisa che l’errore revocatorio deve essere percettivo, immediatamente verificabile, non controverso e decisivo, mentre non comprende contestazioni sull’interpretazione o valutazione degli atti. Poiché la precedente decisione si fondava soprattutto sull’omesso esame del prezzo di compravendita e le ulteriori doglianze investivano valutazioni giuridiche, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 395 n. 4 c.p.c., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nell'aver ritenuto la sussistenza di una perizia giurata con cui i contribuenti nel 2004 avrebbero rivalutato i terreni oggetto di imposizione, ex D.Lgs. n. 282 del 2002, attribuendogli il valore di Euro 699.195,00; perizia che, dunque, non era stata oggetto di contraddittorio tra le parti nel primo grado di giudizio. In realtà, tale atto veniva dedotto dall'ente territoriale nel corso del secondo grado e, in ragione della preclusione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, la CTR rigettava la relativa istanza ex art. 210 c.p.c..
2. Con il secondo motivo viene rilevato, ex art. 395 c.p.c., n. 4, che contrariamente a quanto erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata la sussistenza della suindicata perizia non era circostanza pacifica tra le parti, avendone i ricorrenti sempre negato l'esistenza per come risulta dagli atti processuali (fascicoli di parte).
3. Con il terzo motivo viene dedotto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata laddove non ha tenuto conto del fatto che l'aliquota ICI per i terreni edificabili relativamente agli anni 2006 e 2007, diversamente da quanto ritenuto, non era stata in alcun modo dedotta dall'ente territoriale mediante l'allegazione delle relative delibere, peraltro neanche rinvenibili via web, con conseguente nullità degli avvisi impugnati.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 395 c.p.c., n. 4, l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata pronunciandosi sulla natura edificabile o agricola dei terreni oggetto di imposizione, questione del tutto estranea al giudizio in quanto, fermo il riconoscimento della loro natura edificabile, la controversia si fondava esclusivamente sul valore di stima assegnato a tali terreni.
5. I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono inammissibili.
5.1 L'istituto della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è stato normativamente introdotto, limitatamente all'errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 67, che ha inserito nel codice di rito l'art. 391-bis c.p.c. (articolo rubricato: "Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione").
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 16439 del 2021).
Rileva, altresì, la considerazione secondo cui l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa (Cass. n. 14610 del 2021).
Infatti, la revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione.
E, dunque, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 10040/2022 Rv. 664401 – 02) quello secondo cui "In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c., presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395 c.p.c., comma 4, bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali)".
5.2 Fatte tali premesse, va preliminarmente rilevato che, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, nella sentenza impugnata si dava atto della non controversa natura edificatoria dei terreni (cfr. pag. 8). Sulla base di tale premessa la Corte ha rilevato l'errato iter logico argomentativo posto a fondamento della sentenza della CTR impugnata secondo cui ai terreni de quibus andava riconosciuta ai fini ICI il valore dei terreni agricoli, in quanto la loro edificabilità era subordinata al consenso degli altri proprietari limitrofi o della maggior parte di essi, così obliterando la connotazione edificatoria agli stessi attribuita dagli strumenti urbanistici generali e la più rilevante e generale "mera possibilità edificatoria".
Così affermata la natura edificabile dei terreni, la Corte – nel rilevare che ai fini della misura del valore venale in comune commercio degli i criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, non sono nè esclusivi nè esaustivi – ha osservato che nel caso di specie assumeva rilievo l'atto di compravendita intervenuto nel 2007 con il quale le parti avevano attribuito ai suindicati terreni il valore di Euro 753.826,00. Conclude sul punto la Corte che "il valore del terreno, quindi, con riferimento all'anno 2007, e anche con riferimento all'anno prima presumibilmente interessato dalle trattative, era stato già determinato dalle parti" circostanza, questa, non correttamente valutata dalla CTR". La motivazione della sentenza impugnata prosegue, poi, affermando che "la Corte territoriale, inoltre, non ha illustrato in motivazione nessun riferimento al contenuto delle relazioni tecniche allegate agli avvisi di accertamento impugnati, anche al solo fine di escluderne la rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, le quali fanno riferimento anche ad un valore del terreno ricondotto a quello utilizzato dai contribuenti per assolvere agli adempimenti fiscali di cui al D.L. n. 282 del 2002, mediante perizia di stima degli stessi redatta nel 2004, che attribuiva all'area un valore di Euro 699.195,00".
La motivazione oggetto di scrutinio conclude per la insufficienza motivazionale della sentenza emessa dalla CTR non chiarendo, "soprattutto, per le ragioni illustrate, per quale motivo si esclude rilievo, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Ici, al prezzo di compravendita del terreno (…), laddove tale circostanza avrebbe dovuto essere, delle motivazioni sopra espresse, valorizzata, costituendo un incontrovertibile parametro oggettivo del valore attribuito dagli stessi all'area fabbricabile".
5.3 Alla luce di quanto sopra risulta evidente l'errato presupposto interpretativo da cui muovono le censure mosse dai ricorrenti che ritengono la sentenza oggetto di revocazione fondata su un errore di fatto (relativo alla esistenza di una perizia di parte posta a fondamento della determinazione del valore dei terreni oggetto di imposizione) in realtà estraneo al fondamento logico giuridico dell'iter motivazionale della impugnata pronuncia. Essa, infatti, cassa la sentenza della CTR sul rilevato omesso esame da essa compiuto di un insieme di elementi e, in particolare, della compravendita intervenuta tra le parti dei suindicati terreni dalla quale era evincibile un dato idoneo, stante la natura non esaustiva ed inderogabile dei criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, a ricavare la base imponibile dell'imposta dovuta.
Consegue da ciò il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata che, ex art. 395 c.p.c., n. 4, è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., per la revocazione delle sentenze della Cassazione.
5.4 Allo stesso modo è frutto di un errato presupposto interpretativo la censura con la quale si deduce l'errore di fatto consistito nell'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui gli avvisi impugnati erano dotati di idonea motivazione, risultando la relativa aliquota "dal rinvio al contenuto della Delib. consiliare che ne fissa il contenuto, posto che tali delibere sono atti che, essendo soggetti a pubblicità legale, si presumono conoscibili" (pag. 13-14). I ricorrenti, infatti, si dolgono che la sentenza oggetto di revocazione "postula che l'ente impositore avesse poi prodotto la delibera comunale di riferimento o che avesse comunque precisato l'aliquota di legge, ma così non è stato (…)" (cfr. pag. 17 del ricorso), precisando, poi, che "gli avvisi impugnati recano la dicitura vista la deliberazione n. 149 del 14/12/2005 che ha fissato le aliquote Ici per l'anno 2006 e vista la Delib. 5 febbraio 2007, n. 3, che ha fissato l'aliquota dell'anno 2007 (…). Orbene, queste due delibere consiglieri (…), non sono mai giunte a conoscenza del contribuente e neppure delle Commissioni Tributarie nè di questa Ecc.ma Corte, poichè non sono mai state allegate e dunque non possono "conoscibili"" (cfr. pag. 19 del ricorso).
E' evidente, anche in tale caso, che la doglianza proposta esula dal campo di applicazione delle norme che disciplinano il ricorso alla revocazione per errore di fatto, introducendo i ricorrenti per mezzo di esso in realtà il vizio di motivazione degli atti impugnati (per omessa allegazione delle delibere ICI); vizio che è stato scrutinato da questa Corte e ritenuto infondato sulla base dell'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale è sufficiente il mero richiamo di tali delibere; richiamo avvenuto nella fattispecie secondo anche quanto sopra riportato nel ricorso.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte – Dichiara inammissibile il ricorso.
– Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di revocazione, liquidate in complessivi Euro 1.900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2022
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