Cassazione, sentenza n. 1559 del 19/01/2023
Sentenza n. 1559 del 19/01/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1559
- Data
- 19/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La Commissione regionale aveva dichiarato decaduti gli accertamenti IRPEF, IVA e IRAP per il 2005-2007, notificati nel 2013, negando l’operatività del raddoppio dei termini. La Cassazione afferma che, nella disciplina applicabile, i termini per IRPEF e IVA raddoppiano in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia, anche se questa sia tardiva o successivamente archiviata; le modifiche del 2015 non incidono sugli atti già notificati. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, la sentenza è cassata con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti di A.A. (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IPERF, IVA e IRAP degli anni di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 ha, in parziale accoglimento dell'appello principale e incidentale, annullato gli avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007 e confermato, per l'annualità 2008, la legittimità dell'atto impositivo con esclusione del recupero dell'IRAP. In particolare, la C.T.R. ha affermato, in ordine agli atti impositivi impugnati, relativi alle prime tre annualità, che gli stessi erano illegittimi perchè notificati oltre il termine consentito, mentre, con riferimento all'annualità 2008, ha annullato il solo rilievo IRAP per l'inapplicabilità dell'istituto del raddoppio dei termini di cui del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 .
La Sezione sesta di questa Corte, con ordinanza n. 25707 del primo settembre 2022, rilevato il difetto di rilevanza decisoria, ha rimesso gli atti alla Sezione ordinaria.
Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione alla pubblica udienza, nelle forme di cui alla L. n. 176 del 2020, art. 23, comma 8 bis , in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132 , D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 , 2 e 3 , D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi da 24 a 26 , D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 , e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 2 bis ( art. 360 c.p.c. , n. 3) – l'Agenzia delle entrate, premessi il fatto pacifico costituito dalla notifica degli avvisi avvenuta il 9 agosto 2013 e la normativa di riferimento, come succedutasi nel tempo, censura la sentenza impugnata per avere annullato gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, laddove dal tenore letterale delle disposizioni normative si evinceva come il legislatore del 2015 avesse inteso modificare le precedenti disposizioni, soltanto con riferimento agli atti di controllo relativi ai periodi di imposta precedenti all'anno 2016 che, al primo gennaio 2016, non fossero stati notificati.
1.1 La censura è fondata. Questa Corte ha già avuto modo di statuire che in tema di accertamento tributario, i termini previsti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 , per l'IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 , per l'IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132 , ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3 , in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (cfr. Cass. 16.12.2016 n. 26037 ; id. n. 11620 del 14/05/2018 ; id. n. 33793 del 19/12/2019 ).
In continuità a tale condiviso orientamento, deve rilevarsi che gli avvisi di accertamento in contestazione, già notificati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 128 del 2015 , non sono, pertanto, attinti dalla nuova disciplina e, dunque, devono ritenersi tempestivamente notificati.
La sentenza impugnata, che si è discostata dai superiori principi, va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice del merito perchè provveda all'esame delle domande rimaste assorbite e regoli le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2023
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